Servono i congedi climatici: dalla Spagna il modello del “permiso climático”

In Spagna chi non può raggiungere il lavoro per caldo, alluvioni o nubifragi ha diritto a un permesso retribuito. In Italia questa tutela ancora non esiste. Ne parliamo con l'avvocato Sergio Alberto Codella. "Bisogna passare da una legislazione dell'emergenza a una legislazione dell'adattamento"

Alessandro Coltré
Alessandro Coltré
Giornalista, si occupa di conflitti ambientali, di inquinamento industriale e di riconversione ecologica. Socio della cooperativa Editrice Circolare e redattore di EconomiaCircolare.com. Autore insieme a Rita Cantalino di Molecole, storie di legami e di veleni, serie podcast prodotta da Fandango, A Sud e Valori.it. Per Sveja podcast, insieme a Ylenia Sina cura la rubrica Fratte - l'ambiente di Roma.

Inizio luglio 2026, Spagna, il litorale sud di Valencia è una fornace diffusa. La seconda settimana del mese si annuncia con 44 gradi in molti comuni della zona, l’AEMET — Agenzia statale meteorologica spagnola — dirama l’aviso rojo, il bollino rosso dalle 12 alle 20 di sera. L’allerta porta con sé una misura che altri governi europei iniziano a studiare. È il permiso climático, un congedo retribuito che permette di assentarsi dal lavoro durante ondate di calore, le alluvioni, i nubifragi e in generale quando diventa insostenibile e pericoloso arrivare in ufficio, andare in fabbrica, raggiungere i campi agricoli, fare un concorso pubblico, andare a scuola, iniziare un turno di consegne. Resta solo il necessario, si mantiene il lavoro come servizio per gli altri, quello che ha senso tenere durante giorni di fuoco e tempesta.

“Alla luce degli ultimi avvisi emessi dall’AEMET, vi ricordiamo che quando viene emesso un avviso arancione o rosso potete ridurre o modificare il vostro orario di lavoro. Disponete inoltre di 4 giorni di permesso retribuito per impossibilità di recarvi al lavoro, validi fino alla cessazione delle circostanze”. Da inizio luglio questo messaggio del Ministero del Lavoro spagnolo è stato diffuso decine di volte, è diventato una comunicazione social, una circolare ai dipendenti statali e una precisa scelta politica. Quella di rinnovare il diritto del lavoro come forma di adattamento climatico.

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Il permiso climático nasce come risposta a una tragedia. Tra il 29 e il 30 ottobre 2024 una Dana, la “goccia fredda” che il Mediterraneo produce sempre più spesso si abbatte sull’Horta Sud, la cintura agricola a sud di Valencia. I torrenti esondano, i garage si allagano in pochi minuti, le auto vengono trascinate come detriti. Il fango inghiotte intere città insieme alla certezza che sarà impossibile condurre la stessa vita di prima. A scuotere sarà il bilancio delle vittime: più di 200 morti. Il peggior disastro naturale nella Spagna contemporanea. Circa 120mila persone resteranno sfollate per settimane, mentre i danni economici, tra abitazioni, imprese, infrastrutture e veicoli distrutti, arriveranno a toccare i 30 miliardi di euro

Il governo di Pedro Sánchez vara un decreto d’urgenza per la ricostruzione, e dentro quel decreto, quasi in sordina rispetto ai fondi e alle opere pubbliche, compare un articolo che cambierà il modo di intendere il rischio climatico sul lavoro. 

A farci capire la prospettiva aperta da questa decisione politica è l’avvocato Sergio Alberto Codella, giuslavorista, socio dello studio Orsingher Ortu Avvocati Associati, dottore di ricerca in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale presso l’Università di Tor Vergata e membro della Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

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Avvocato, con la modifica introdotta dal Real Decreto-ley n. 8/2024, la Spagna ha introdotto una forma di congedo climatico. Cosa racconta questa norma? 

La disciplina normativa spagnola riconosce un permesso retribuito fino a quattro giorni quando il lavoratore non possa raggiungere il luogo di lavoro o percorrere le strade necessarie per recarvisi a causa di raccomandazioni, limitazioni o divieti di spostamento stabiliti dalle autorità competenti. Il diritto opera anche quando sussista una situazione di rischio grave e imminente derivante da una catastrofe o da un fenomeno meteorologico avverso.

Non si tratta, quindi, di un permesso che scatta automaticamente in occasione di qualsiasi allerta meteorologica. Deve esistere un impedimento concreto all’accesso al lavoro oppure una situazione di rischio grave e imminente. Non è nemmeno corretto parlare di un limite di quattro giorni all’anno: la disposizione prevede una prima fase fino a quattro giorni e stabilisce che, se le circostanze persistono, il permesso si prolunga sino alla loro cessazione. L’impresa può però, dopo i primi quattro giorni, ricorrere alla sospensione del rapporto o alla riduzione dell’orario per forza maggiore.

Quando la prestazione è compatibile con il lavoro a distanza e le reti di comunicazione lo consentono, l’impresa può disporre inoltre lo svolgimento dell’attività da remoto, fornendo al lavoratore i mezzi e gli strumenti necessari.

La riforma contiene anche due elementi meno noti ma molto significativi: riconosce ai rappresentanti dei lavoratori il diritto di essere informati sulle misure previste in caso di allerte climatiche e impone alla contrattazione collettiva di negoziare protocolli di prevenzione specificamente riferiti alle catastrofi e ai fenomeni meteorologici avversi.

La novità del modello spagnolo consiste soprattutto nel creare un collegamento tra il diritto individuale all’assenza retribuita, la gestione organizzativa dell’emergenza e, se la situazione si prolunga, gli strumenti collettivi di sospensione per forza maggiore.

In Italia come viene disciplinato il fermo delle attività lavorative in caso di fenomeni climatici estremi? 

In Italia non esiste ancora una disciplina unitaria del cosiddetto “fermo climatico”. Il sistema opera su tre piani distinti: la prevenzione del rischio, l’eventuale sospensione dell’attività e la tutela economica dei lavoratori.

Sul primo piano, l’art. 2087 del codice civile e il d.lgs. n. 81/2008 impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli connessi al microclima e alle temperature estreme, e di adottare misure organizzative adeguate. Possono essere necessari la modifica degli orari, l’aumento delle pause, la disponibilità di acqua e zone d’ombra, la rotazione del personale o, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività. Il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2 luglio 2025, recepito dal Ministero del Lavoro con il D.M. n. 95/2025, individua espressamente, tra gli ambiti di intervento, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e riorganizzazione dei turni. Quando vi sia un pericolo grave, immediato e non evitabile, l’art. 44 del d.lgs. n. 81/2008 protegge inoltre il lavoratore che si allontani dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa. Questa tutela, tuttavia, non equivale di per sé all’introduzione di un generale congedo retribuito per ragioni climatiche.

Sul piano economico, le imprese che rientrano nel relativo campo di applicazione possono richiedere l’attivazione dei relativi ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni ordinaria. In presenza di un’ordinanza dell’autorità pubblica può essere utilizzata la causale relativa alla sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità; in assenza di ordinanza può essere invocata la causale “evento meteo” per temperature elevate. Non si tratta, però, di un’indennità automatica: la domanda è presentata dal datore di lavoro, è sottoposta alla valutazione dell’INPS e l’integrazione salariale non coincide necessariamente con l’intera retribuzione perduta.

Manca soprattutto una tutela generale applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore e dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto.

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fonte: Canva
Il caso dei lavoratori del food delivery mostra una particolare criticità. Quando le ordinanze anti-caldo impediscono ai rider di lavorare nelle ore più calde, molti di loro rimangono senza compenso. Quale vuoto di tutela emerge da questa situazione?

Il caso dei rider rende evidente una contraddizione: le ordinanze proteggono la salute del lavoratore impedendo o limitando l’attività pericolosa, ma può contemporaneamente determinare la perdita del reddito necessario al suo sostentamento.

Ad esempio, l’ordinanza adottata dal Comune di Milano nel luglio 2026 impone alle piattaforme di ridurre o sospendere l’assegnazione delle consegne tra le 12:30 e le 16 nelle giornate ad alto rischio. È un intervento importante sul versante della prevenzione, ma non introduce – né potrebbe introdurre – un’indennità sostitutiva del compenso non maturato.

Bisogna poi ricordare che i rider autonomi non sono del tutto privi di protezione: l’art. 47-septies del d.lgs. n. 81/2015 impone al committente che utilizza la piattaforma il rispetto, a propria cura e spese, della normativa sulla salute e sicurezza e prevede la copertura assicurativa INAIL.

Ciò che manca è una tutela reddituale equivalente a quella che può derivare, per i lavoratori subordinati “classici”, dagli ammortizzatori sociali. Per un lavoratore pagato prevalentemente a consegna, la mancata assegnazione degli ordini significa normalmente mancato compenso.

Accade anche nel mondo agricolo, nel lavoro somministrato e in tutti quei casi in un cui si lavora a intermittenza e con poche tutele. Come si dovrebbe intervenire? 

Occorrerebbe intervenire contemporaneamente sul piano legislativo, organizzativo e contrattuale.

In primo luogo, dovrebbe essere prevista una forma minima di protezione economica che non dipenda esclusivamente dalla qualificazione formale del rapporto. Quando un’autorità vieta l’attività oppure una piattaforma sospende le consegne perché il rischio climatico supera una soglia oggettiva, il lavoratore dovrebbe poter beneficiare di un’indennità. Ovviamente il punto critico è capire quali possano essere le fonti di finanziamento per tali fondi.

Inoltre, sul piano organizzativo, le piattaforme dovrebbero integrare stabilmente il rischio climatico nei propri sistemi decisionali, ma anche i contratti individuali, i contratti collettivi e i regolamenti delle piattaforme potrebbero affrontare la questione attraverso dei disciplinari che dettaglino le conseguenze delle emergenze climatiche. Non bisogna poi dimenticare un auspicabile intervento normativo che possa offrire le linee guida sulla questione.

Che cosa manca all’Italia per introdurre una misura simile a quella spagnola?

All’Italia manca innanzitutto un diritto individuale, uniforme e direttamente azionabile dal lavoratore. Oggi abbiamo obblighi generali di sicurezza, ordinanze territoriali, ammortizzatori sociali e strumenti contrattuali, ma non esiste una norma che riconosca al lavoratore il diritto di assentarsi con una specifica copertura economica quando un evento climatico impedisca di raggiungere il luogo di lavoro o renda la prestazione gravemente pericolosa.

La cassa integrazione costituisce uno strumento importante, ma risponde a una logica differente: viene richiesta dall’impresa, è soggetta a condizioni e procedure, non copre necessariamente l’intera retribuzione e non è utilizzabile allo stesso modo per tutte le attività e per tutte le forme di lavoro. Le ordinanze regionali e comunali, a loro volta, sono inevitabilmente frammentate per territorio, settori interessati, fasce orarie e indicatori di rischio.

Una possibile disciplina italiana dovrebbe individuare criteri oggettivi di attivazione, collegandoli alle decisioni delle autorità, alle mappe ufficiali del rischio e alla presenza di un pericolo grave e imminente. Dovrebbe poi prevedere un primo periodo di assenza retribuita, la possibilità di ricorrere successivamente agli ammortizzatori sociali o a un fondo dedicato e l’attivazione semplificata del lavoro agile quando compatibile.

In generale, come possiamo colmare i vuoti ancora esistenti nel rapporto tra cambiamento climatico e diritto del lavoro?

È necessario passare da una legislazione dell’emergenza a una legislazione dell’adattamento climatico. Le ondate di calore, le alluvioni e gli altri fenomeni estremi non possono più essere considerati eventi del tutto eccezionali: devono entrare stabilmente nella programmazione aziendale, nella valutazione dei rischi e nella disciplina dei rapporti di lavoro.

La legge dovrebbe fissare una tutela minima nazionale. La contrattazione collettiva dovrebbe poi adattarla alle caratteristiche dei singoli settori, perché il rischio climatico assume forme molto differenti nell’edilizia, nell’agricoltura, nella logistica, nel turismo, nell’industria e nel lavoro tramite piattaforma.

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