Il decreto legislativo 152/2006 disciplina in materia di ambiente e ha come obiettivo la promozione della qualità della vita umana da realizzare tramite la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento delle sue condizioni e l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. Tra le materie di interesse, il decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. Le attività di recupero dei rifiuti si distinguono in attività di recupero di materia, che comprende a sua volta diverse tipologie in base alla natura del rifiuto, e attività di recupero di energia.
Per quanto riguarda proprio la gestione dei rifiuti, gli allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 definiscono le modalità previste di recupero e smaltimento dei rifiuti, riportando una classificazione delle operazioni attualmente vigenti, seppur l’elenco non possa considerarsi esaustivo.
Elenco delle operazioni R previste dall’allegato C
R1: utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2: rigenerazione/recupero di solventi
R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4: riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
R7: recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Alcune specificazioni
Per quanto riguarda l’operazione R1, utilizzare i rifiuti solidi urbani come combustibile o altro mezzo per produrre energia è vincolato dagli standard definiti a livello europeo sull’efficienza energetica degli impianti di incenerimento di questo flusso di rifiuti. Inoltre l’elenco delle operazioni di trattamento-smaltimento dei rifiuti, definiti nell’allegato B, comprende sia le operazioni di trattamento dei rifiuti – quindi quelle attività che favoriscono lo smaltimento successivo (trattamenti fisici, chimici biologici e preliminari di ricondizionamento e raggruppamento) – sia le operazioni di smaltimento definitivo (discarica e incenerimento).
Elenco delle operazioni D previste dall’allegato B
D1: deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2: trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3: iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4: lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5: messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D6: scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7: immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10: incenerimento a terra
D11: incenerimento in mare
D12: deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Nel caso dell’operazione D11 (incenerimento in mare), sia la normativa Ue che le convenzioni internazionali vietano questa modalità di smaltimento dei rifiuti