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venerdì, Novembre 15, 2024

Veicoli fuori uso

Lorenzo Carrozza
Lorenzo Carrozza
Collaboratore parlamentare esperto di sviluppo sostenibile, economia circolare, diritto dell'ambiente e politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Si occupa di affari legislativi e istituzionali per il coordinamento delle politiche di Benessere Equo e Sostenibile e la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presso la Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relatore di convegni e docente di attività di formazione sull'Agenda 2030 e sulle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile.

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, apporta modifiche al quadro normativo vigente al fine di dare attuazione anche all’articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851, con il quale sono stati introdotti requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Con riferimento ai veicoli fuori uso, le richiamate direttive, con l’intento di garantire la transizione verso un modello di economia circolare, si pongono l’obiettivo: a) di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti; b) garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso; c) assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Le direttive sono ispirate ai seguenti principi:

1. Definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella filiera: produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e frantumazione, compresi gli operatori per il riutilizzo e la preparazione al riutilizzo;

2. Garantire sistemi di tracciabilità con riguardo, in particolare, alla reimmissione sul mercato delle parti di ricambio derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso;

3. Assicurare la disponibilità dei dati riguardanti le percentuali di reimpiego e recupero;

4. Garantire a tal fine, la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati, per un’attuazione efficiente degli obiettivi, nonché per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri;

5. Massimizzare il riciclaggio ed il recupero dei materiali e dei componenti non metallici.

6. Con riferimento ai criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei veicoli fuori uso, la riforma del sistema contiene specifiche indicazioni.

Criteri per la revisione della normativa:

1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851, relativa ai rifiuti, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio e ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente;

3. Rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4. Individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

Di particolare interesse è la modifica apportata alla definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore” al fine di prevedere che gli Stati membri adottino una serie di misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto e ha introdotto un nuovo articolo contenente i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea 2018 (A.C. 1201) si sottolinea, in particolare, che l’intento della norma è quello di individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e di introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento l’importazione di veicoli di provenienza ignota, spesso destinati ad essere smembrati delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio.

L’VIII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto di dare attuazione alla possibilità indicata dall’articolo 7, comma 1-bis, di sottoscrivere un Accordo di Programma triennale con il Ministero dell’Ambiente e con le altre associazioni della filiera, incluse le associazioni per il riciclaggio e il recupero energetico, finalizzato a trovare le soluzioni più sostenibili, dal punto di vista sia economico che ambientale, per tutte le frazioni che, ad oggi, non sono ancora avviate al riciclaggio o al recupero. Altre considerazioni hanno riguardato l’opportunità di valorizzare il concetto della re-immissione di un bene per un successivo utilizzo (riuso) con necessità di regolamentare il mercato e lo sbocco commerciale nonché le garanzie e funzionalità stesse del bene.

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