giovedì, Agosto 14, 2025

Imprese (anche italiane) portano in tribunale Parlamento UE e Consiglio per il Regolamento imballaggi (PPWR)

Diverse imprese hanno depositato ricorsi in tribunale contro il regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR): violerebbe vari principi fondativi del sistema normativo dell’Unione

Daniele Di Stefano
Daniele Di Stefano
Giornalista ambientale, un passato nell’associazionismo e nella ricerca non profit

Diverse imprese, anche italiane, fanno causa contro il regolamento imballaggi. Complice forse l’aria nuova che tira a Bruxelles, ad aprile diverse aziende che producono imballaggi hanno depositato ricorsi in tribunale contro il regolamento (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR: (EU) 2025/40). Si tratta soprattutto di imprese tedesche, ma tra i ricorrenti ci sono anche soggetti belgi, rumeni, francesi, spagnoli e italiani (Ecoplastica Srl di Castel San Giorgio, che produce casse in polipropilene per frutta e verdura; ILIP Srl, Valsamoggia, imballaggio per ortofrutta e stoviglie monouso in plastica e in bioplastica; Nespak SpA, Massa Lombarda, imballaggi per frutta e verdura).

imballaggi plastica 1

Leggi anche lo SPECIALE | Regolamento Imballaggi

Le richieste e i motivi dei ricorsi

Le azioni legali chiedono l’annullamento integrale del regolamento, o, in seconda battuta, quello dello specifico articolo che interessa le attività dell’imprese che ha presentato il ricorso.

Decisamente più interessante è vedere quali sarebbero, secondo i ricorrenti, i motivi di un’eventuale censura richiesta ai giudici:

Base giuridica errata. l legislatore dell’Unione avrebbe fondato il PPWR su una base giuridica errata – “mercato interno” anziché la base giuridica ambientale – “sebbene il regolamento abbiano ovviamente una finalità ambientale” (argomento presente quasi sempre nei ricordi: vedi ad esempio Dynaplast e altri,  Ecoplastica Srl o Raficon Trade SRL);

Violazione dell’obbligo di motivazione. Il regolamento violerebbe “l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE, in quanto il PPWR e i documenti legislativi non contengono alcuna motivazione per tale disposizione, sebbene essa sia di notevole importanza e […] sia in contrasto con gli obiettivi normativi del PPWR”. (argomento quasi sempre presente: ad esempio Raficon Trade SRL, Ecoplastica Srl o ILIP Srl);

Violazione del principio di proporzionalità. Il PPWR violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto il divieto degli specifici imballaggio monouso non sarebbe “idoneo a raggiungere l’obiettivo del regolamento ” nonostente “fossero disponibili mezzi più blandi” (argomento addotto molto spesso: vedi ad esempio ILIP Srl o Ecoplastica Srl o Dynaplast e altri);

Violazione della libera circolazione delle merci. L’obbligo di deposito cauzionale “avrebbe effetti diversi sui prodotti nazionali e sui prodotti importati, ostacolerebbe il commercio all’interno dell’Unione e non sarebbe giustificato da esigenze imperative di tutela dell’ambiente” (Fleggaard GmbH e altri)

Violazione del principio di parità di trattamento. Il Regolamento imballaggi violerebbe il principio della parità di trattamento discriminando i fornitori (come i ricorrenti) e i produttori (come i clienti dei ricorrenti) di imballaggi monouso in plastica rispetto ai fornitori e ai produttori che utilizzano imballaggi realizzati con altri materiali per gli stessi usi (argomento presente quasi sempre nei ricordi: vedi ad esempio Ecoplastica Srl o Dynaplast  a altri);

Violazione della libertà d’impresa. L’obbligo di deposito cauzionale (articolo 50 del regolamento) costituirebbe una “ingerenza sproporzionata nella libertà d’impresa delle ricorrenti (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)”. In particolare l’introduzione di un obbligo di deposito cauzionale “senza che sia garantita l’interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale in regioni con un elevato grado di attività transfrontaliera né, pertanto, la restituzione della cauzione nel luogo di residenza dei clienti provenienti dai paesi limitrofi, comporterebbe per le ricorrenti svantaggi economici che pongono in pericolo la loro esistenza. Si tratterebbe al riguardo di un mezzo inadeguato, non necessario e anche sproporzionato per il conseguimento del suo obiettivo ambientale (Fleggaard GmbH e altri).

Violazione della libertà professionale. L’obbligo di deposito cauzionale violerebbe altresì, per le stesse ragioni, la libertà professionale delle ricorrenti (Fleggaard GmbH e altri).

imballaggi plastica 3

Leggi anche: Smaltimento cosmetici e loro imballaggi: un’indagine rivela le difficoltà e le abitudini degli italiani

© Riproduzione riservata

spot_imgspot_imgspot_img

POTREBBE INTERESSARTI

Ultime notizie