A quasi un mese di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto “Salva infrazioni” continua a far parlare di sé, soprattutto per quel che riguarda i RAEE. Va ricordato che la legge n°166 del 14 novembre 2024 era finalizzata ad agevolare la risoluzione di 15 procedure d’infrazione che l’Unione Europea ha aperto nei confronti dell’Italia. A luglio la Commissione aveva inviato una lettera di messa in mora per non aver recepito correttamente la direttiva quadro sui rifiuti, sottolineando varie carenze tra cui quella di non aver raggiunto il tasso minimo di raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): il nostro Paese a fine 2023 era fermo al 33,8% contro un target atteso del 65%.
Ecco perché il decreto Salva Infrazioni ha introdotto una serie di nuove e rilevanti disposizioni di legge, in particolare legate alla semplificazione burocratica. Disposizioni che stanno facendo discutere perché nel momento in cui tali indicazioni non venissero osservate in maniera scrupolosa si potrebbe incorrere in gravi violazioni che determinerebbero sanzioni di natura economica e penale. Per chiarire questi e altri aspetti il Centro di Coordinamento RAEE ha redatto una nota di chiarimento per gli operatori della distribuzione che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Per operatori della distribuzione si intendono sia i rivenditori con un punto di vendita fisico sia i soggetti che effettuano vendite online. Va precisato che queste disposizioni di legge si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE che nello svolgimento della propria attività effettuano il ritiro di RAEE.
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Obiettivi: incrementare raccolta e tracciabilità dei RAEE
“La conversione in legge del decreto Salva infrazioni introduce importanti e significative semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori della distribuzione, in particolare per l’effettuazione dei servizi di ritiro ‘1 contro 1’ e ‘1 contro 0’ dei rifiuti elettronici, e di riflesso una riduzione dei costi in termini economici e di tempo” commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE.
Il CdC RAEE è uno dei consorzi di natura privata costituito in applicazione del regolamento 25 settembre 2007 n. 185. Nello specifico il CdC RAEE è partecipato da 15 Sistemi Collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici, che hanno l’obbligo per legge di aderirvi, e da un Sistema Collettivo dei produttori di AEE professionali. Il CdC RAEE opera sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e in questi anni ha contribuito enormemente alla diffusione di una maggiore sensibilità sul tema, fornendo inoltre costante supporto ai propri associati. Proprio in quest’ultima ottica va inserita la nota interpretativa resa pubblica sul sito del CdC RAEE.
“La nuova norma – osserva ancora il direttore Langoni – rappresenta pertanto un’ottima opportunità per facilitare la raccolta dei RAEE e avvicinare con maggiore celerità l’Italia agli obiettivi previsti dall’Unione Europea. Va precisato che il legislatore ha l’esplicito intento di mantenere e di incrementare i requisiti di tracciabilità dei flussi dei RAEE gestiti dalla distribuzione, pertanto qualora i retailer non osservassero le nuove indicazioni in modo corretto e puntuale incorrerebbero in violazioni gravi che comportano sanzioni. La nota interpretativa del Centro di Coordinamento è stata redatta proprio allo scopo di fornire a tutta la filiera informazioni chiare ed esaustive che consentano di svolgere queste procedure in modo corretto, a vantaggio dei retailer e dell’intero sistema”.
Ma cosa prevedono nello specifico le nuove disposizioni del decreto Salva Infrazioni?
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Le novità spiegate bene sui RAEE
La principale novità derivante dalla semplificazione è l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE. Tale vincolo, precisa la nota, viene sostituito nei fatti dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Se quest’obbligo non viene rispettato, il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori.
Una seconda semplificazione introdotta con la recente legge riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.
La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 viene abolita e sostituita da un unico documento di trasporto, autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Vengono invece confermate le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari di raccolta dei RAEE già definite in precedenza e le modalità di consegna dei rifiuti tecnologici da questi depositi della distribuzione ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento autorizzato che in base alle nuove indicazioni sono ora definite per singolo raggruppamento.
Le nuove indicazioni ribadiscono, infine, l’obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”. Il dovere di informazione del consumatore non è una novità, era infatti già presente nella norma RAEE con la precisa funzione di fornire al consumatore finale indicazioni sui diritti di restituzione, ma anche sull’importanza, ai fini ambientali, che ha la raccolta differenziata dei rifiuti elettronici.
A questo link è possibile scaricare l’intera nota interpretativa di CdC RAEE.
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