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L’Ue ha adottato, nel dicembre scorso, il Regolamento 2365/2025 per contrastare la dispersione nell’ambiente dei pellet di plastica, materia prima di piccolissime dimensioni responsabile dell’inquinamento da microplastiche. Le nuove norme si applicano a tutti gli operatori economici, tra cui fabbricanti, riciclatori, trasformatori, grossisti e altri soggetti coinvolti, che gestiscono impianti nell’Ue e che manipolano 5 o più tonnellate di pellet di plastica all’anno. Si applica inoltre a tutti i vettori che trasportano pellet all’interno del continente, nonché gli operatori attivi nel trasporto marittimo.
I gestori degli impianti sono tenuti a definire e attuare piani di gestione dei rischi commisurati alla natura e alle dimensioni dei loro impianti, con l’obiettivo di prevenire, contenere e bonificare eventuali fuoriuscite o perdite. Le grandi e medie imprese che manipolano oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all’anno dovranno ottenere un certificato di conformità o un’autorizzazione, mentre per le piccole imprese e le microimprese sono previsti requisiti di conformità semplificati. Il regolamento è in vigore dal 16 dicembre 2025 per alcune disposizioni. Altre si applicheranno dal 17 dicembre 2027 e dal 17 dicembre 2028.
Cosa sono i pellet di plastica e quali i rischi
La pericolosità della dispersione di queste particelle è ben evidenziata nei considerando della norma. I pellet sono impiegati nella fabbricazione di prodotti di plastica ma anche di prodotti non di plastica quali calcestruzzo e asfalto. La dispersione dei pellet di plastica è la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell’ambiente nell’Ue. Sono ovunque, nel suolo, compresi i terreni agricoli, nei laghi, nei fiumi, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari perché facilmente trasportati dall’aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche. La loro presenza nel suolo genera alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. In ambiente marino e acquatico possono essere ingeriti da organismi e animali, provocandone danni fisici o la morte, alterando gli ecosistemi. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l’aria e il consumo di alimenti. Già nell’aprile del 2019, il gruppo dei consulenti scientifici della Commissione scriveva, nel rapporto “Rischi ambientali e sanitari dell’inquinamento da microplastiche”, che “esistono motivi significativi di preoccupazione che inducono all’adozione di misure precauzionali”. Successivamente un altro documento, la raccomandazione OSPAR 2021/06 sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell’ambiente marino, è stato adottato nel giugno 2021 nell’ambito della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale con l’obiettivo di ridurre i rifiuti marini promuovendo la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l’intera catena di approvvigionamento della plastica. Nei considerando non manca anche il richiamo ad alcuni incidenti marittimi come quello della nave Toconao nel 2023 al largo della Spagna che ha provocato la dispersione di milioni di pellet sulla costa galiziana a causa della perdita di sei container di cui uno contenente un migliaio di sacchi di pellet da 25 kg ciascuno.

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Il vuoto normativo
Nonostante l’Ue abbia acceso i riflettori su questa fonte di inquinamento già dal 2018 e sia già intervenuta con varie norme in materia di prevenzione dei rifiuti, di inquinamento e di rifiuti marini, non aveva tuttavia ancora adottato provvedimenti per contrastare la dispersione di pellet di plastica come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l’intera catena di approvvigionamento. Allo stesso modo, pur avendo già regolamentato la produzione di materiali polimerici su scala industriale con la direttiva 2010/75/UE, rimanevano escluse altre attività, come la conversione, il trasporto o lo stoccaggio di pellet di plastica, solitamente gestite da piccole e medie imprese. Da qui la necessità di un ulteriore intervento e anche la scelta del Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ne testimonia l’urgenza nonché la necessità di applicazione uniforme. L’obiettivo ambizioso dichiarato è azzerare la dispersione nell’ambiente attraverso una manipolazione in sicurezza in tutte le fasi della catena di approvvigionamento: produzione (anche risultante dal riciclaggio), conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei serbatoi e dei contenitori presso stazioni di pulizia.
Soggetti interessati e obblighi generali
Quattro sono le categorie di soggetti, persone fisiche e giuridiche, destinatarie di obblighi e prescrizioni:
- a) Operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 5 tonnellate nell’anno precedente;
- b) Operatori economici che gestiscono impianti nell’Ue per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
- c) Vettori dell’Ue e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione;
- d) Speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
I vettori dei Paesi terzi possono inoltre designare per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro nel quale il vettore effettua il trasporto di pellet di plastica.
Tutti gli attori coinvolti sono tenuti in via preliminare ad alcuni obblighi. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi a provvedere affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, intervengono immediatamente per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale. Gli operatori economici a notificare alle autorità competenti di uno Stato membro gli impianti che gestiscono o controllano, specificando se in essi sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori, pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all’anno. Prima del trasporto per la prima volta, i vettori dell’UE o i loro rappresentanti autorizzati sono tenuti ad informare le autorità competenti del loro Stato membro la partecipazione a un trasporto di pellet di plastica in Ue e i mezzi utilizzati.
Il vettore di un paese terzo a informare contemporaneamente le autorità competenti dello Stato membro e la Commissione in merito alla designazione di un rappresentante autorizzato prima che avvenga il primo trasporto di pellet di plastica nell’Unione.
Obblighi relativi alla manipolazione
Gli operatori economici elaborano un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto, costantemente aggiornato. Il piano di gestione dei rischi (allegato I del Regolamento) deve prevedere alcuni elementi. Devono essere indicati il numero di tonnellate manipolate ogni anno, una stima annuale delle fuoriuscite e dispersioni, la descrizione degli imballaggi (imballaggi stagni alle polveri o chiusi saldamente), delle attrezzature per contenere (vaschette e vasche interrate) e per eventualmente bonificare (aspiratori, scope, spazzole, palette, bidoni, sacchi vuoti).
Gli operatori notificano il piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto tramite un’autodichiarazione conformemente al modello di cui all’allegato II del Regolamento. Gli operatori economici che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1.500 tonnellate nell’anno precedente, notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto è situato un aggiornamento del piano di gestione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell’autodichiarazione di conformità ogni 5 anni dall’ultima notifica. In caso di quantità superiori le 1.500 tonnellate annue, gli operatori effettuano ogni anno una verifica della conformità degli impianti alle prescrizioni del piano dei rischi e conservano i registri delle valutazioni interne per 5 anni mettendolo a disposizione delle autorità.
In merito al trasporto, il Regolamento prevede azioni per i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi (allegato III). Queste riguardano la prevenzione mediante ad esempio il controllo visivo dell’integrità degli imballaggi prima della partenza, l’utilizzo di coperture protettive, la sigillatura dei container e misure per la bonifica, quali ad esempio riparare gli imballaggi danneggiati, avere dispositivi di illuminazione portatili e attrezzi per raccogliere e contenere eventuali perdite. Dopo sei mesi dall’entrata in vigore, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi dovranno anche stimare le quantità di eventuali dispersioni, secondo la metodologia standardizzata di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012, e tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente nonché delle quantità totali di pellet di plastica manipolate, da conservare per un periodo di 5 anni.
Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi devono inoltre garantire che il proprio personale sia formato in funzioni ai ruoli e responsabilità di ognuno, in grado di utilizzare le attrezzature ed eseguire le procedure.
Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di modificare i piani di gestione dei rischi e attuare tempestivamente le azioni in essi contenute.
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Obbligo di fornire informazioni
Il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica fornisce le informazioni di cui all’allegato V (pittogramma con triangolo e punto esclamativo e scritta “dannoso per l’ambiente – evitare dispersioni” ) del presente regolamento sull’etichetta, sull’imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza.
Obbligo di certificazioni e accreditamento dei certificatori
Le grandi e medie imprese che manipolano presso ogni impianto quantità di pellet di plastica pari o superiori a 1.500 tonnellate sono tenute a dotarsi di una certificazione, le prime entro il 17 dicembre 2027 e successivamente ogni 3 anni, le seconde entro il 17 dicembre 2028 e successivamente ogni 4 anni. Per le piccole imprese si prevede un certificato valido 5 anni.
Gli organismi certificatori dovranno essere accreditati. Per l’accreditamento, occorre rispettare alcuni requisiti. Il certificatore è una persona giuridica, terzo indipendente dall’operatore economico, che possiede competenze e attrezzature necessarie e personale qualificato e con esperienza non in conflitti di interesse con le imprese da certificare.
Esenzioni rispetto agli obblighi di manipolazione e certificazione
Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici, comunicandolo alla Commissione, i cui impianti siano già soggetti ad un’autorizzazione. Anche in quest’ipotesi, sono tuttavia previsti alcuni adempimenti connessi, come notificare all’autorità competente il proprio piano dei rischi, entro determinate tempistiche a seconda della dimensione dell’impresa, sia stata accertata la conformità alle prescrizioni del regolamento e l’impianto sia sottoposto a ispezioni regolari. Altro caso di esenzione riguarda il possesso di sistemi di gestione ambientale quali EMAS o EMS (environmental management system).
Obblighi relativi al trasporto via mare e verifiche
Gli speditori provvedono affinché i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità, sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni e che le informazioni sul trasporto in container siano fornite all’operatore, all’agente e al comandante della nave prima che i pellet di plastica siano portati a bordo. È inoltre prevista una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio dei container contenenti pellet di plastica sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti.
Verifiche delle autorità e comunicazione
Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici, dei vettori dell’UE, dei vettori dei paesi terzi e dei rappresentanti autorizzati, degli speditori nonché degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime agli obblighi stabiliti anche mediante ispezioni ambientali senza preavviso. Entro il 1° gennaio 2030, e successivamente ogni 3 anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione del presente regolamento nel corso degli ultimi tre anni. Le informazioni comprendono il numero di operatori economici, i vettori dell’Ue e di vettori dei paesi terzi e i mezzi di trasporto utilizzati da tali vettori per il trasporto di pellet di plastica, il numero di piani di gestione dei rischi e di autodichiarazioni, il numero di autorizzazioni concesse, il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate. Entro 3 mesi dalla relazione, la Commissione rende noti i risultati dell’applicazione del Regolamento.
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Non conformità e poteri delle autorità competenti
In caso di violazione delle norme del Regolamento, gli operatori economici, i vettori dell’UE, i vettori dei paesi terzi e i rappresentanti autorizzati sono tenuti a informare senza ritardo l’autorità competente e adottare le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Qualora la violazione delle norme comporti un pericolo immediato per la salute umana o l’ambiente, l’autorità competente può sospendere il funzionamento dell’impianto o di parte di esso, e fermare o impedire il movimento di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna fino al ripristino della conformità.
Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità competenti poteri di ispezione di propria iniziativa, di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni o imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti.

Incidenti
In caso di incidente che provochi una dispersione che incida sull’ambiente o la salute umana, gli operatori economici e i vettori immediatamente informano i servizi di emergenza e adottano tutte le misure possibili per ridurre al minimo le conseguenze. Senza ritardo ed entro 30 giorni, forniscono alle autorità le quantità stimate della dispersione, le cause e le misure adottate. Adottano inoltre ulteriori misure per evitare altre dispersioni. Le autorità dello Stato membro dove è accaduto l’incidente possono chiedere altre misure complementari.
Sanzioni e compensazione
Il Regolamento lascia agli Stati membri l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni. Dà però delle indicazioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria è pari ad almeno il 3 % del suo fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive.
Prevede inoltre che, in caso di danno alla salute umana, le persone interessate possano chiedere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché le norme relative alle richieste di indennizzo siano concepite in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni e possono stabilire anche termini di prescrizione che non possono decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che ha il diritto di chiedere l’indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno.
Accesso del pubblico alle informazioni
Le autorità competenti devono mettere a disposizione del pubblico, anche via internet su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso, materiali per la formazione e sensibilizzazione sugli obblighi del Regolamento. Gli Stati membri si devono adoperare affinché i vari attori della filiera abbiano accesso a queste informazioni e ricevano assistenza, intesa quale sostegno finanziario anche ai fini delle certificazioni, formazione specializzata e assistenza tecnica.
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