Anche le italiane e gli italiani, come già tanti cittadini europei e del resto del mondo, potrebbero presto utilizzare un sistema di deposito su cauzione. A introdurlo è stato un articolo, il 219 bis, del decreto Semplificazioni varato dal Governo e convertito in legge dalle Camere il 28 luglio scorso (Gazzetta Ufficiale del 29/7, testo coordinato ripubblicato il 12 agosto).
Il decreto è ricchissimo di misure in particolare per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la ‘semplificazione‘ di varie procedure. Tra queste, un po’ a sorpresa, è spuntato nel corso dell’esame al Camera l’articolo 219 bis, frutto della riformulazione dell’emendamento firmato dal deputato 5 Stelle Aldo Penna. La norma dice che “gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”.
Il riferimento al riutilizzo ha creato una certa confusione nei media, che hanno pensato anche alla possibilità di introdurre sistemi di vuoto a rendere, ovvero un sistema per il quale gli imballaggi di vetro vengono ricaricati dopo l’uso. Ma come chiarito dallo stesso Penna, l’obiettivo è esclusivamente quello di favorire una migliore qualità del riciclo per raggiungere gli obiettivi della direttiva Sup: l’obiettivo non è dunque quello di consentire la ricarica degli imballaggi restituiti, bensì quello di riciclare bottiglie di plastica, di vetro e le lattine di alluminio conferite dai consumatori.
Sia detto per inciso, il nostro magazine, che ai sistemi di deposito su cauzione ha dedicato uno speciale, nel marzo scorso aveva rivolto un appello alle istituzioni per l’approvazione di una norma che istituisse anche in Italia il deposito su cauzione.
Il testo: riciclo o riuso?
Tornando ad esaminare il testo della norma approvata, si evince anche in alcuni passaggi che l’obiettivo sia, come nel resto del mondo, il riciclo “bottle-to-bottle”, ovvero fare in modo che da una bottiglia (o lattina) possa nascerne un’altra, e non il riutilizzo. Ad esempio, il passaggio – comma 1 bis – che circoscrive la portata della norma a “imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande” ci conferma implicitamente che non si tratta di vuoto a rendere, perché questa modalità di raccolta non riguarda, nelle esperienze esistenti, mai le lattine e soltanto in un caso coinvolge le bottiglie in Pet: quella tedesco, in cui però le bottiglie riutilizzabili/ricaricabili sono più spesse di quelle “classiche” in Pet proprio per garantire l’utilizzo plurimo.
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I dettagli nel decreto attuativo
Per conoscere i dettagli operativi dell’effettiva introduzione dei sistemi di deposito su cauzione nel nostro Paese dovremo attendere l’emanazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di un “regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico”. Dopo una consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce l’articolo, spetterà ai due ministeri, dunque, chiarire elementi cruciali come i tempi e le modalità di attuazione della norma, gli obiettivi da raggiungere (“qualità e quantità” della raccolta, si legge), valore della cauzione (non troppo basso per rendere “desiderabile” al restituzione, non troppo alto rispetto al prezzo degli imballaggi per evitare “distorsioni della concorrenza”), le modalità per la restituzione dell’imballaggio e della cauzione, gli incentivi economici per gli esercenti che faranno parte del sistema.
Il decreto del Mite, leggiamo inoltre, dovrà poi prevedere l’eventuale estensione del sistema ad altre tipologie di imballaggio e l’avvio di campagne di comunicazione. Resta però da chiarire quali altre tipologie di imballaggi potrebbero essere sottoposte a questo regime, e viene il dubbio che, anche in questo caso, si tratti di una svista.
In assenza di informazioni sufficienti a riguardo e in attesa del decreto del MiTe (per il quale, sia detto per inciso, sarebbe stato saggio preventivare una maggiore riflessione e tempi più lunghi) possiamo fare riferimento alle migliori esperienze internazionali. Quando sarà operativo il sistema di deposito su cauzione – ci dicono queste esperienze – sarà obbligatorio per i soggetti che producono, importano e commercializzano imballaggi per bevande in plastica, vetro e lattine, i quali dovranno, attraverso un contributo EPR (responsabilità estesa del produttore) contribuire anche finanziariamente all’organizzazione del sistema.
In sostanza il sistema DRS si finanzia attraverso tre voci distinte:
- il contributo EPR dei produttori di bevande;
- la vendita delle materie raccolte dal sistema;
- i depositi non riscossi dai consumatori.
I tempi
Stando ai tempi stabiliti dalla norma il decreto dovrebbe essere pubblicato entro il 5 dicembre, ma non abbiamo certezze, perché sono tanti i decreti attuativi di provvedimenti approvati anche anni fa che ancora si fanno attendere. Negli altri Paesi in cui sono operativi sistemi DRS (Deposit return system o scheme) di solito ai produttori di bevande per mettere in moto la macchina sono necessari, dall’entrata in vigore della norma che istituisce il deposito su cauzione, circa due anni.
Per approfondire
Per sapere come funziona il deposito su cauzione negli altri Paesi, quali vantaggi qualitativi e quantitativi porta alla raccolta differenziata e al riciclo, e quali benefici possono trarne gli enti locali, si può approfondire leggendo il nostro speciale.
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