Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) è ufficialmente in vigore da oggi, 11 febbraio 2025. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 22 gennaio scorso, il provvedimento si applicherà nella sua interezza a partire dal 12 agosto 2026. Un’iniziativa che si è resa necessaria per provare a imprimere una sterzata al costante aumento della produzione di imballaggi e rifiuti da imballaggio. Nel 2022 cittadine e cittadini dell’Unione Europea hanno generato 186,5 kg di rifiuti di imballaggio a persona, di cui 36 kg di plastica. In pratica ogni giorno ciascuno di noi getta via mezzo chilo di imballaggi.
EconomiaCircolare.com ha seguito fin dall’inizio il travagliato iter di approvazione del Regolamento Imballaggi, che ha visto l’Italia impegnata in un braccio di ferro per contenere la spinta verso il riuso e dare maggior peso all’industria del riciclo. Al di là di questa visione dicotomica emersa nel nostro Paese, siamo davanti a un provvedimento che pur riguardando soltanto una parte dei rifiuti prodotti giornalmente da imprese e cittadinanza, impone target ambiziosi, con obiettivi incrementali e traguardi ambiziosi da raggiungere già entro il 2030.
Sono tante e diverse le imprese che dovranno riprogettare il packaging che immettono sul mercato per altri soggetti o quello che utilizzano per i loro prodotti: dai produttori di imballaggi agli importatori o venditori di prodotti confezionati, fino ai rivenditori online. Il Regolamento PPWR necessita di ulteriori atti delegati per disciplinare alcune questioni di dettaglio, ma con la sua entrata in vigore impone fin d’ora numerosi obblighi e diverse novità. Vediamoli in sintesi.
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Ecco sintetizzati i punti principali del Regolamento Imballaggi:
1. Riduzione della produzione di rifiuti
Gli Stati membri dell’UE devono ridurre il volume pro capite dei rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.
2. Obiettivi minimi di contenuto riciclato
Dal 1° gennaio 2030, ovvero tre anni dopo l’introduzione del relativo atto di esecuzione (a seconda di quale sia la data), tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato nell’UE devono includere una percentuale minima di contenuto riciclato da rifiuti post-consumo, in peso, di:
30% per imballaggi sensibili al contatto (cioè che entrano in contatto con alimenti o forniture mediche), escluse le bottiglie monouso realizzate in polietilene tereftalato (PET) come componente principale:
10% per imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
30% per bottiglie di plastica monouso per bevande;
35% per tutti gli altri imballaggi;
Entro il 2040, questa cifra aumenterà a:
50% per imballaggi in plastica sensibili al contatto realizzati principalmente in PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
25% per le plastiche sensibili al contatto non PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
65% per le bottiglie monouso per bevande e tutti gli altri imballaggi in plastica.
3. Nuovi obiettivi di riutilizzo
Entro il 1° gennaio 2030, il 40% della maggior parte degli imballaggi per il trasporto utilizzati all’interno dell’UE, incluso l’e-commerce, dovrà essere riutilizzabile e “all’interno di un sistema di riutilizzo”. Dal 2040 questa percentuale salirà al 70%.
Entro il 2030, il 10% delle scatole di imballaggio raggruppate per lo stoccaggio o la distribuzione dovrà essere riutilizzabile e i distributori di imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovranno soddisfare un obiettivo di riutilizzo del 10%, che aumenterà al 40% entro il 2040. Alcune classi di bevande alcoliche, tra cui le bevande alcoliche altamente deperibili, saranno esentate.
Gli imballaggi a base di fibre di carta o cartone sono esclusi da tutti gli obiettivi di riutilizzo. La Commissione europea sta svolgendo degli approfondimenti per decidere se esentare gli imballaggi e le cinghie per pallet dagli obblighi di riutilizzabilità totale.
4. Gestione dei rifiuti ai fini del riciclo
Dovranno essere potenziati i sistemi di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio per garantire un riciclo efficiente e un consistente incremento della quantità di “materia seconda” immessa sul mercato.
5. Etichettatura
Gli imballaggi dovranno avere un’etichettatura che informi i consumatori sulla loro riciclabilità o riutilizzabilità. Un atto delegato definirà la modalità con cui si dovrà garantire una comunicazione efficace rispetto alla composizione del materiale, alla raccolta selettiva (che dovrà essere armonizzata a livello europeo) e alle modalità di riutilizzo, con la previsione di un Qr code obbligatorio sugli imballaggi riutilizzabili.
6. Riciclabilità
Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile. Il termine “riciclabile” si applica esclusivamente agli imballaggi progettati per il riciclaggio e che possono essere raccolti, separati dalla fonte e riciclati su larga scala.
7. Eco-modulazione
In base al principio della eco-modulazione, i contributi obbligatori versati dai produttori nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR) saranno differenziati in base al grado di riciclabilità, in una scala che va da A a C. Dopo il 1° gennaio 2030, qualsiasi imballaggio che ricada al di sotto del grado C non potrà essere venduto sul mercato. Dopo il 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati al di sotto del grado B non potranno essere venduti sul mercato.
8. Standard di progettazione per il riciclo
L’imballaggio deve ridurre al minimo le sostanze pericolose, migliorare l’efficienza dei materiali e la riciclabilità.
9. Efficienza dei materiali
Disposizioni specifiche del Regolamento Imballaggi sono volte a ridurre la quantità di imballaggi e materiali di imballaggio utilizzati, in particolare della plastica monouso.
10. Altri divieti
Dal 1° gennaio 2030 scatta il divieto di imballaggi in plastica monouso per i prodotti di hotellerie (imballaggi per cosmetici in miniatura e prodotti per l’igiene nel settore alberghiero e della ristorazione), le bustine di salsine, zucchero e panna, i “wrap around” che avvolgono bagagli e ortofrutta, le buste di plastica con spessore inferiore ai 15 micron e quelle usate per raggruppare bevande e confezioni di ortofrutta inferiori a 1,5 kg.
11.DRS obbligatorio
Già la direttiva SUP, Single-use plastics, richiedeva che il 77% di tutte le bottiglie di plastica monouso per bevande venissero raccolte separatamente (ovvero, esclusi i contenitori estratti da rifiuti misti) entro il 2025 e il 90% entro il 2029. Il Regolamento Imballaggi o PPWR mantiene tali obblighi, aggiungendo le lattine di metallo per bevande all’obiettivo del 2029. Precede inoltre che gli Stati membri istituiscano un sistema di deposito su cauzione (in inglese Deposit return system, DRS) entro il 2029 qualora non avessero già raggiunto il target del 90%.
12. Limiti ai Pfas
Il Regolamento Imballaggi prevede una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie.
13. Pellicole solo per il trasporto
Introdotta una restrizione sui film di imballaggio in plastica, fatta eccezione per scopi di trasporto. È vietato avvolgere in pellicola di plastica bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette o pacchetti per raggrupparli insieme in confezioni multiple nel punto vendita, mentre è consentito avvolgerle ai fini della distribuzione business to business.
14. Bioplastica
Prevista la possibilità che la plastica di origine biologica contribuisca agli obiettivi di riciclo. La Commissione europea sarà tenuta a riesaminare lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi in plastica di origine biologica entro 3 anni dall’entrata in vigore del PPWR (data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).
In seguito alla revisione, la Commissione sarà tenuta a presentare proposte legislative per obiettivi volti ad aumentare l’uso di plastiche di origine biologica negli imballaggi. Ciò includerà la possibilità che il materiale di origine biologica contribuisca agli obiettivi di riciclaggio per i materiali a contatto con gli alimenti, laddove il materiale riciclato non è disponibile.
15.Materiali importati
Gli obiettivi di contenuto riciclato consentiranno l’uso di materiale proveniente da “paesi terzi”, ovvero quelli al di fuori dell’UE, a condizione che sia stato raccolto separatamente e abbia specifiche equivalenti ai requisiti elencati nel PPWR, nella direttiva quadro sui rifiuti e nella direttiva sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
16. Ampliamento dell’EPR
I regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) saranno ampliati e si dovrà garantire che le tariffe per i produttori (o per coloro che hanno la responsabilità del produttore nel caso delle importazioni) siano sufficienti a coprire il costo della “gestione completa dei rifiuti”” degli imballaggi. Il regolamento stabilisce che ai soggetti che contribuiscono ai regimi EPR dovrebbe essere concesso un accesso prioritario a prezzi di mercato al materiale riciclato corrispondente alla quantità di imballaggi immessi in uno Stato membro da ogni singolo operatore economico.
17. Inceneritori e discariche off limits
Sarà applicata una restrizione all’invio di rifiuti di imballaggio riciclabili in discarica o all’incenerimento.
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