mercoledì 25 Marzo 2026

Nuove regole UE per la distruzione degli invenduti tessili. Come funzionano, a chi si applicano e da quando

La Commissione europea adotta due atti ecodesign che specificano come avverrà lo stop alla distruzione degli invenduti tessili: un atto delegato per le deroghe e un atto di esecuzione per la dichiarazione standardizzata dei volumi di invenduto distrutti. Le deroghe si applicano, per le grandi imprese, a partire dal 19 luglio 2026, mentre la dichiarazione standardizzata da febbraio 2027

Vittoria Moccagatta
Vittoria Moccagatta
Classe 1998. Giornalista e dottoranda in Design for Social Change presso l'ISIA Roma Design. Laureata in filosofia.

Nella filiera tessile, tra il 4% e il 9% dei prodotti non arriva a svolgere la propria funzione d’uso: viene distrutta prima ancora di essere indossata, generando una quantità di CO₂ quasi pari alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021. Un paradosso tipico delle catene del valore ad alta rotazione – fast fashion, overstock stagionali, resi dell’e-commerce – che la Commissione europea addita come criticità ambientale e affronta nella cornice dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR, il cosiddetto Regolamento Ecodesign) con il divieto di distruzione degli invenduti, che si applicherà per determinati prodotti (vedi l’Annex VII) e per le grandi imprese dal 19 luglio 2026.

Il divieto di distruzione degli invenduti si articola grazie all’adozione, in data 9 febbraio 2026, di due atti complementari. Il primo è un atto delegato che rende esplicite le circostanze in cui la distruzione può essere considerata giustificata. La novità non risiede soltanto nell’elenco delle casistiche, ma soprattutto nell’impianto di verificabilità: il soggetto che si avvale della deroga deve essere in grado di dimostrarne la pertinenza, conservando la documentazione per cinque anni e mettendola a disposizione delle autorità competenti su richiesta entro trenta giorni; inoltre deve trasmettere all’operatore del trattamento dei rifiuti l’indicazione della deroga applicata ai prodotti conferiti a trattamento.

Il secondo atto, che è di esecuzione, riguarda l’obbligo di trasparenza sull’invenduto delle grandi imprese (dal 19 luglio 2026) e delle medie imprese (dal 19 luglio 2030) che eliminano invenduti tramite gestione diretta o affidandosi a soggetti terzi. La novità principale è la standardizzazione del dato da dichiarare: l’atto impone un formato unico, costruito su categorie CN (Combined Nomenclature), che obbliga a rendere confrontabili tra imprese e tra Stati membri quantità e massa degli invenduti scartati, le motivazioni, la destinazione verso le diverse operazioni di trattamento e le misure adottate o pianificate per prevenire la distruzione. Anche le modalità di pubblicazione sono rese omogenee: l’informazione dovrà essere resa accessibile sul sito aziendale, oppure integrata nel report di sostenibilità e richiamata con un link diretto, così da assicurare reperibilità e verificabilità. L’atto si applicherà 12 mesi dopo l’entrata in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE), quindi a febbraio 2027, per lasciare tempo sufficiente alle aziende di adattarsi.

grafico tessile

Quali sono le deroghe e perché sono state adottate

La Commissione riconosce che un divieto di distruzione dell’invenduto privo di alcune deroghe rischierebbe di produrre effetti sproporzionati o incoerenze con altri obblighi legali, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, conformità normativa e tutela della proprietà intellettuale. La distruzione è dunque consentita quando è possibile documentare la ricorrenza di una delle condizioni elencate di seguito, posto che, anche in tali casi, l’operazione deve essere condotta nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro.

  1. Il prodotto è un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  2. Il prodotto è inidoneo all’uso previsto in quanto non conforme al diritto dell’Unione o nazionale, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera (a), e la distruzione è prescritta dalla legge oppure costituisce l’azione correttiva appropriata e proporzionata;
  3. È accertato che il prodotto viola diritti di proprietà intellettuale mediante una decisione giudiziaria definitiva, una decisione risultante da una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), una notifica da parte di un titolare di diritti, di un’autorità competente o di un soggetto autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti, oppure mediante un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che l’operatore economico possa debitamente comprovare la violazione;
  4. Il prodotto è soggetto a una licenza valida ed esecutiva o a un analogo requisito contrattuale volto a tutelare diritti di proprietà intellettuale, secondo cui la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale, e tale periodo è scaduto, a condizione che l’operatore economico possa debitamente comprovare la violazione e possa dimostrare che la distruzione costituisce l’azione correttiva appropriata e proporzionata;
  5. Il prodotto è non idoneo alla preparazione per il riutilizzo o al remanufacturing (rimanifattura/rigenerazione) perché è tecnicamente impraticabile rimuovere oppure rendere permanentemente inaccessibili etichette, loghi o un design del prodotto riconoscibile, o altre caratteristiche che siano protette da diritti di proprietà intellettuale; oppure considerate inappropriate;
  6. Il prodotto può ragionevolmente essere considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a causa di danni, inclusi danni fisici, deterioramento o contaminazione, inclusi problemi igienici, sia che siano causati dai consumatori sia che si verifichino durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio, e la riparazione e il ricondizionamento non sono tecnicamente fattibili o costo-efficaci;
  7. Il prodotto è inidoneo all’uso previsto a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione per i quali la riparazione non è tecnicamente fattibile;
  8. Solo qualora nessuna delle circostanze di cui alle lettere (a)–(g) sia applicabile, il prodotto è stato offerto in donazione o direttamente ad almeno tre idonee entità dell’economia sociale situate nell’Unione, oppure su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico, per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato in donazione;
  9. Il prodotto è stato ricevuto come donazione da un’entità dell’economia sociale situata nell’Unione, ma non è stato possibile individuare un destinatario;
  10. Il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un operatore di trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile individuare un destinatario.

ecodesign tessile ESPR

L’applicazione delle deroghe dev’essere sostenuta da documentazione idonea e, tra gli esempi previsti, figurano dichiarazioni di autovalutazione sulla non conformità, decisioni o notifiche in materia di IP, contratti di licenza che descrivono vincoli temporali di distribuzione, report ispettivi e valutazioni tecniche che dimostrano la non fattibilità del riuso o della remanufacturing, nonché evidenze sull’offerta di donazione. Per i casi legati a danno e difetti, l’atto permette che la prova si basi su procedure di quality assessment e sorting che privilegino restocking e riparazione, oppure su test tecnici e giudizi esperti che documentino tipo e gravità del danno e l’impraticabilità di misure correttive.

La Commissione chiarisce inoltre che, per prevenire abusi e mantenere la distruzione come ultima risorsa, gli operatori devono conservare la documentazione per cinque anni, con la possibilità di costruire dossier collettivi quando più prodotti sono colpiti dalle stesse circostanze. Un ulteriore elemento di governance, come accennato più sopra, è l’obbligo di fornire agli operatori del trattamento rifiuti una dichiarazione sulla deroga applicabile, così da supportare sorting più efficaci, aumentare riuso e riciclo e ridurre costi di trattamento inutili.

Leggi anche: L’appello all’UE per sostenere l’industria del riciclo della plastica e della raccolta tessile post-consumo

La deroga che non c’è

L’ESPR prevedeva una possibile deroga quando la distruzione fosse “l’opzione con minori impatti ambientali”. La Commissione però non la include nell’atto delegato perché, per i prodotti presenti nell’Allegato VII, gli studi tecnici indicano che il riuso resta la soluzione ambientalmente preferibile rispetto alle varie forme di distruzione (incluso il riciclo inteso come distruzione funzionale). La distruzione deve restare misura di ultima istanza e, quando avviene, deve rispettare la gerarchia europea dei rifiuti, dando priorità al riciclo rispetto a recupero energetico e smaltimento.

Questa priorità impedisce che la decisione di distruggere venga giustificata invocando un generico “miglior profilo ambientale” senza una base solida o criteri di comparazione accettabili. Allo stesso tempo, l’atto mantiene una “porta aperta”, prevedendo una revisione ogni volta che vengono aggiunti nuovi prodotti all’Allegato VII (e comunque entro cinque anni dall’entrata in vigore), che considera l’eventuale evoluzione dello stato dell’arte e la disponibilità di dati scientifici nuovi, citando la possibile rilevanza futura di tecnologie di riciclo di alta qualità nel ragionamento sulle opzioni a minore impatto.

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Gli obblighi di dichiarazione sulla distruzione dell’invenduto

La dichiarazione prevista dall’atto esecutivo riguarda i casi in cui l’invenduto viene scartato come rifiuto e avviato a una qualunque operazione di trattamento, includendo preparazione per il riuso, riciclo, altri recuperi (anche energetici) e smaltimento. La Commissione precisa che i prodotti donati non rientrano nel perimetro.

La seconda funzione dell’atto è rendere la dichiarazione omogenea e confrontabile attraverso un formato comune vincolante (Allegato I). Il template richiede l’identificazione dell’entità e del periodo contabile, la categoria di prodotto (mediante codici CN), il numero di unità e il peso totale degli invenduti scartati, specificando se il peso include il packaging, oltre alla ragione dello scarto, alla ripartizione percentuale verso le diverse operazioni di trattamento e alle misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione.

Un aspetto rilevante riguarda la definizione di “distruzione” ai fini della rendicontazione: nel formato della dichiarazione, destruction corrisponde alla somma di riciclo, altri recuperi e smaltimento, e viene quindi distinta dalla quota inviata a preparazione per il riuso. Il senso è misurare, con una metrica unica, quanta parte dell’invenduto esce dal circuito d’uso e viene gestita come rifiuto, anche quando avviene con recupero di materia o energia.

Leggi anche: Il greenwashing delle piattaforme di rivendita fast fashion

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