Addio alle bustine di ketchup, e con loro alle reticelle per le arance o agli imballaggi per cibo contenenti sostanze pericolose come i giustamente famigerati PFAS. E via libera invece agli imballaggi riutilizzabili per le bevande e per il cibo, agli spazi dedicati allo sfuso nei supermarket e agli obiettivi di riuso, come quelli che oggi abbiamo per il riciclo. Parte quest’anno in Europa la rivoluzione gentile degli imballaggi. Gentile perché non comporta drammi ma solo cambiamenti di abitudine e di modelli di business, con importanti vantaggi ambientali – ed economici, visto che gestire i rifiuti ha un costo, e a anche il loro riciclo. Dal 12 agosto, infatti, saranno operative le prime misure contenute nel PPWR, sigla che dietro l’euroburocratese cela il Regolamento imballaggi (Packaging and Packaging Waste Regulation). Meno ambizioso della bozza proposta nella passata legislatura (2022) dalla Commissione von der Leyen I, permetterà – salvo ripensamenti della Commissione von der Leyen II – di restituire almeno parzialmente all’economia circolare la parte che finora era stata tolta: la riduzione dei rifiuti. Ma sarà un cammino progressivo: i segnali più evidenti li vedremo solo nel 2030, quando, ad esempio, arriveranno gli obblighi per i contenitori riutilizzabili nella ristorazione e nella grande distribuzione e il famigerato divieto per le bustine di ketchup.
Imballaggi, la crescita dei rifiuti non si arresta
Potranno sembrare poca cosa, se proviamo ad immaginare le dinamiche di un Paese o un continente come l’Europa, ma gli imballaggi rappresentano grosso modo un terzo di tutti i rifiuti urbani prodotti nell’UE. 177.8 kg per abitante nel 2023 (ultimo dato Eurostat disponibile): in media quasi mezzo chilo a testa al giorno, neonati incusi. E queste quantità non accennano a diminuire: “Tra il 2014 e il 2021, la quantità di rifiuti di imballaggio generati nell’UE è aumentata di anno in anno, con un calo minimo dello 0,4% nel 2018” riferisce Eurostat. Siamo passati dai 158 chili a testa del 2005 ai 178 del 2023: un chilo in più a testa ogni anno, sempre in media.
E il riciclo non tiene il passo col consumo di imballaggi e la produzione di rifiuti. La quantità di imballaggi riciclati per abitante “ha seguito generalmente un andamento crescente nel periodo 2014-2021, interrotto solo da cali nel 2018 (-3,1 %) e nel 2020 (-1,0 %)”, spiega ancora Eurostat. Eppure dei 178 chili che abbiamo gettato nella raccolta differenziata nel 2023, solo 120 (dato medio UE) sono stati riciclati.
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La bustina di ketchup
Se vogliamo trovare un simbolo, un’icona del regolamento imballaggi e delle sue incipienti scadenze normative, a guardare quello che se ne è scritto in queste prime settimane dell’anno, questa icona è stata senza dubbio la bustina monodose di ketchup (sulla quale, sarcasticamente, abbiamo voluto titolare questo articolo). Non proprio un bene di prima necessità che non sia altrimenti disponibile, eppure a leggere certe cronache se ne potrebbe trarre la conclusione che su quella, in definitiva, poggi la civiltà umana.
Ma cosa prevede il regolamento imballaggi, al di là degli slogan? In sintesi stabilisce che – laddove possibile tecnicamente ed economicamente e laddove vantaggioso ambientalmente – gli imballaggi monouso vengano progressivamente eliminati o sostituiti da imballaggi riutilizzabili. Riutilizzabili vuol dire che non diventano rifiuti dopo il primo impiego, ma vengono raccolti, sanificati se necessario e riutilizzati. E come le norme che comportano cambiamenti importanti dal punto di vista delle imprese e dei cittadini, il PPWR ha previsto un’applicazione progressiva delle misure.
Ma tutto questo cambiamento verso il riuso è più costoso, dice qualcuno, forse anche in termini ambientali. No, se il sistema di riutilizzo è progettato e realizzato a dovere. Sì nel caso che, ad esempio, gli imballaggi per alimenti vengano lavati e sanificati a centinaia di chilometri di distanza da dove sono impiegati. Proprio al confronto tra impatti ambientali del riutilizzabile e del monouso la letteratura scientifica ha dedicato decine di studi: i più rilevanti abbiamo provato a sintetizzarli e raccontarli in uno dei Quaderni dei di EconomiaCircolare.com (il quinto: “Istruzioni per il riuso. Il Regolamento imballaggi e le R prima del riciclo” pubblicato nel 2023 nel pieno delle trattative politiche per l’approvazione del PPWR).
Cosa cambia, le tappe verso la riduzione
Ma veniamo alle novità, che provo a snocciolare di seguito seguendone l’andamento cronologico.
12 agosto 2026, cambia il quadro normativo europeo sugli imballaggi
A partire dal 12 agosto 2026 (articolo 71 del PPWR) il Regolamento (UE) 2025/40 diventa pienamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione europea. Da questa data le nuove regole su sostenibilità, composizione, gestione degli imballaggi sostituiscono il precedente impianto normativo, introducendo un sistema unico in tutta l’Ue – il regolamento non deve essere recepito dagli stati, a differenza delle direttive, ma è direttamente operativo e vincolante.
Parallelamente viene ufficialmente abrogata la direttiva 94/62/CE, che per oltre trent’anni ha regolato il settore degli imballaggi nell’Unione europea. Alcune disposizioni restano temporaneamente in vigore solo come regime transitorio
12 agosto 2026, stop agli imballaggi alimentari con PFAS
Dal 12 agosto 2026 (articolo 5, comma 5) non potranno più essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS oltre le soglie indicate. La misura punta ovviamente a ridurre i rischi per la salute umana e l’ambiente legati ai cosiddetti contaminanti eterni.
Le soglie indicate nel PPWR:
25 ppb (parti per miliardo) per i PFAS (esclusi PFAS polimerici);
250 ppb per la somma di 30 specifici PFAS;
50 ppm per i PFAS, incusi quelli polimerici;
Tra sette anni, sempre entro il 12 agosto, la Commissione dovrà condurre una valutazione per stabilire se le norme del regolamento “hanno contribuito in maniera sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti dei materiali di imballaggio”.
12 agosto 2026, verso lo stop alla babele di etichette
Entro il 12 agosto (articoli 12 e 13) la Commissione adotterà atti di esecuzione che definiscono nuove “etichette armonizzate” per gli imballaggi (inclusi quelli gestiti con sistemi di deposito cauzionale e quelli riutilizzabili) e per i contenitori della raccolta dei rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è rendere coerenti, in tutta l’Unione, i simboli e le informazioni utilizzate per indicare dove conferire correttamente i rifiuti. Vedremo però in circolazione le nuove etichette solo tra due anni, dal 12 agosto 2028. Le nuove etichette sono state già proposte dal Centro comune di ricerca dalla Commissione (JRC).
12 agosto 2026, metodologie uniformi per i materiali
Sempre entro il 12 agosto (articolo 12, paragrafo 2), verranno adottati atti di esecuzione per stabilire la metodologia “per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi […], anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.
31 dicembre 2026, più controlli sulla chimica negli imballaggi: la relazione sulle sostanze “preoccupanti”
Entro la fine del 2026 (articolo 5, comma 2) la Commissione dovrà pubblicare una relazione ufficiale sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi. Il documento servirà a valutare se e come queste sostanze ostacolino il riciclo, il riutilizzo o mettano a rischio salute e ambiente, aprendo la strada a eventuali restrizioni future.
31 dicembre 2026, arriva la metodologia di calcolo per il contenuto riciclato
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione “per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato” (articolo 7, comma 8).
Partendo dalla metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, sempre entro fine anno, la Commissione adotterà atti delegati, “per integrare il regolamento stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica”.
31 dicembre 2026, esenzione dall’obbligo del deposito su cauzione
Il 2026 sarà anche l’anno di riferimento per chi chiederà l’esenzione dall’obbligo di introduzione dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie in plastica e contenitori di metallo monouso con una capacità massima di tre litri (articolo 50) Potranno infatti essere esentati i Paesi:
- nei quali il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi citati è pari almeno all’80 % in peso degli imballaggi dello stesso formato messi sul mercato nel 2026;
- che entro il 1o gennaio 2028 notificano domanda di deroga accompagnata da strategia e piano attuazione per il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 %.
12 febbraio 2027, numero mimino di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili
Nel 2027 inizia a prendere forma uno dei pilastri del nuovo sistema: la definizione del numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili (le volte, cioè, che dopo la raccolta e l’eventuale sanificazione tornano a disposizione dei consumatori o delle imprese per nuovi impieghi).
La sostenibilità dei sistemi di riutilizzo è strettamente legata al cosiddetto tasso di ritorno degli imballaggi (quanti sono riconsegnati per un nuovo uso) e al numero di volte che vengono riutilizzati (rotazioni): se questi valori sono troppo bassi il sistema è meno sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto al monouso.
Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione dovrà appunto adottare un atto delegato per stabilire “un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili […] per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica”.
Sempre entro il 12 febbraio 2027, la Commissione dovrà istituire un “osservatorio europeo sul riutilizzo” responsabile di monitorare l’attuazione norme del regolamento, di raccogliere dati e di contribuire allo sviluppo di migliori pratiche in materia di riutilizzo.
12 febbraio 2027, asporto col contenitore da casa
Entro il 12 febbraio 2027 (articolo 32), alberghi e ristoranti che vendono bevande e cibi da asporto dovranno consentire ai consumatori la possibilità di utilizzare un contenitore portato da casa.
30 giugno 2027, il calcolo degli obiettivi di riutilizzo
Entro il 30 giugno 2027 (articolo 30) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo degli obiettivi di riutilizzo.
1° gennaio 2028, migliorare il riciclo
È l’anno delle novità importanti per il riciclo. Entro il primo gennaio del 2028, infatti (articolo 6 paragrafo 4), la Commissione dovrà adottare atti delegati per indicare criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (come sappiamo, non tutti gli imballaggi riciclabili sono riciclabili con la stessa facilità, sia per il tipo di materiale che per il design dell’imballaggio sia per le sostanze chimiche impiegate).
12 febbraio 2028, stop imballaggi mezzi vuoti
Uno dei problemi (ambientali ma anche commerciali) degli imballaggi è che spesso contengono beni ben più piccoli delle loro dimensioni. Il regolamento imballaggi interviene su questa questione (articolo 24). Affidando alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione per stabilire, entro il 12 febbraio 2028, la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto.
12 agosto 2028, etichette uguali in tutta Europa
Le nuove etichette uniformate a livello UE arriveranno sugli imballaggi, come indicato, al massimo dal 12 agosto 2028 (articolo 12), giorno in cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE dovranno riportare un’etichetta standardizzata che indica chiaramente i materiali di cui sono composti. L’obiettivo, intuibile, è facilitare la raccolta differenziata, ridurre gli errori dei consumatori e superare la frammentazione dei sistemi nazionali.
12 febbraio 2028, l’asporto con imballaggi riutilizzabili
Gli imballaggi riutilizzabili arrivano nell’asporto di alimenti e bevande dal 12 febbraio 2028. Entro questa data infatti (articolo 33) ristoratori, albergatori e fornitori di catering che vendono cibo e bevande da asporto “offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo”.
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1° gennaio 2029, l’anno del deposito su cauzione
Come accennato, entro il 1o gennaio 2029 gli Stati UE dovranno aver adottato misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, di bottiglie in plastica e contenitori in metallo per bevande fino a 3 litri. Per raggiungere questi obiettivi la Commissione, fatte salve le eccezioni già indicate, prevede che “gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione”.
1° gennaio 2030, spazio agli imballaggi riutilizzabili
Nel 20230 il riutilizzo degli imballaggi entrerà nel vivo.
Chi vende bevande dovrà offrirne almeno il 10% in contenitori riutilizzabili (la quota salirà al 40% entro il 2040, articolo 29, paragrafo 6). È il primo passo verso un cambio strutturale dei modelli di distribuzione (sono previste delle eccezioni, come ad esempio per il latte e il vino).
La quota di minima del 10% di riutilizzabile da raggiungere entro il 1° gennaio vale anche per gli imballaggi da asporto (articolo 33).
Almeno il 40 % di imballaggi da trasporto (come pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche) dovrà essere riutilizzabile “in un sistema di riutilizzo” (non potenzialmente riutilizzabile, quindi, ma effettivamente). Diverse le eccezioni previste (ad esempio le scatole di cartone). La quota di contenitori riutilizzabili dovrà arrivare al 70% entro il 2040 (articolo 29).
1° gennaio 2030, Stop imballaggi non riciclabili e al via le quote di riciclato per quelli in plastica
Dal 2030 potranno essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili (articolo 6, paragrafi 2 e 3). È una svolta strutturale che incide direttamente su progettazione, materiali e costi industriali. Inoltre, dal 1° gennaio tutti gli imballaggi in plastica (articolo 7) dovranno contenere una quota minima di materiale riciclato post-consumo, con percentuali differenziate in base al tipo di imballaggio e all’uso alimentare o meno.
Negli imballaggi in PET, incluse le bottiglie per bevande, sarà il 30%; per contenitori plastici non in PET a contatto con gli alimenti il 10%. Questi valori salgono poi negli anni: al 2040 nelle bottiglie in PET dovrà essere pari al 65%.
L’articolo 52 ricorda anche le quote di imballaggi per la quali, entro il 31 dicembre, gli stati dovranno garantire il riciclo:
– almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
– 55 % per la plastica;
– 30 % per il legno;
– 80 % per i metalli ferrosi;
– 60 % per l’alluminio;
– 75 % per il vetro;
– 85 % per la carta e il cartone.
1° gennaio, divieto di alcuni monouso
Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati molti tipi di imballaggio monouso (tutti quelli elencati nell’ Allegato V del regolamento).
Ad esempio, saranno banditi:
- bustine, vaschette, vassoi, scatole monouso in plastica per condimenti, conserve, salse (e arriviamo alla famigerata bustina di ketchup), panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- vassoi, piatti e bicchieri monouso nella ristorazione e negli alberghi, ma anche flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette;
- imballaggi multipli di plastica monouso, cioè gli imballaggi utilizzati per raggruppare prodotti come bottiglie, lattine nei negozi e nei supermarket;
- imballaggi di plastica monouso per ortofrutta fresca. Saranno vietati ad esempio reti, sacchetti, vassoi destinati a contenere meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
1° gennaio 2030, basta imballaggi “gonfiati”
Dal 1° gennaio 2030 non possono più essere immessi sul mercato (con eccezioni) imballaggi progettati per aumentare artificialmente il volume percepito del prodotto (articolo 10). Doppie pareti, falsi fondi e spazi vuoti non giustificati diventano vietati. La proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non potrà superare il 50 % (articolo 24).
1° gennaio 2030, al via i prodotti sfusi nella GDO
Se la riduzione dei rifiuti da imballaggio è l’obiettivo, la vendita di prodotti sfusi è uno degli strumenti principali. Infatti a partire dal 1° gennaio 2030 la grande distribuzione alimentare con una superficie di vendita superiore a 400 m2 destinerà il “10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari”.
31 dicembre 2030, obiettivi di riduzione
Il 2030 è anche l’anno degli obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggi. Primo e cruciale passaggio dell’economia circolare, la riduzione viene spesso trascurata e finora mai erano stati fissati obiettivi vincolanti. Li ha previsti invece il PPWR. Ciascuno stato membro, infatti, entro il 2030, dovrà ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% rispetto ai valori corrispondenti del 2018. Si sale al 10% entro il 2035, a 15 % entro il 2040.

1° gennaio 2038, riciclabile non basta più
Dal primo gennaio 2038 gli imballaggi con prestazioni di riciclabilità basse vengono esclusi dal mercato. Restano ammessi solo quelli con performance elevate (classi A e B) capaci di garantire riciclo efficiente e materiali di qualità (articolo 6, paragrafo 3)
1° gennaio 2040, salto di scala per gli imballaggi riutilizzabili
Dal 2040 gli obiettivi di riuso aumentano in modo significativo, soprattutto nel settore delle bevande, dove almeno il 40% dovrà essere venduto i contenitori riutilizzabili e all’interno di un circuito di ritiro, sanificazione e riutilizzo (articolo 29, paragrafi 5 e 6). Il regolamento punta a rendere il riutilizzo una pratica strutturale e non più marginale.
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