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venerdì, Novembre 15, 2024

Novità e obblighi informativi su pile, accumulatori e RAEE

Lorenzo Carrozza
Lorenzo Carrozza
Collaboratore parlamentare esperto di sviluppo sostenibile, economia circolare, diritto dell'ambiente e politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Si occupa di affari legislativi e istituzionali per il coordinamento delle politiche di Benessere Equo e Sostenibile e la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presso la Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relatore di convegni e docente di attività di formazione sull'Agenda 2030 e sulle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile.

Lo schema di decreto legislativo A.G. 167, reca l’attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). In particolare lo schema in esame attua gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE e 2012/19/Ue. Lo schema reca modifiche alla vigente normativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pile e accumulatori, intervenendo in materia di obblighi informativi alla luce delle nuove previsioni introdotte a livello europeo.

Il provvedimento in dettaglio

L’articolo 1 reca modifiche all’articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recato l’attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La nuova previsione stabilisce che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia annualmente alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati altresì da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

L’articolo 2 dello schema reca modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 che ha recato l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di recepire le modifiche all’art. 10, par. 3, e all’art. 12, par. 5, della direttiva 2006/66/CE introdotte con l’articolo 2 della nuova direttiva 2018/849/UE. In particolare, si novella l’articolo 24 di tale decreto legislativo prevedendo le seguenti modifiche:

1. la soppressione del comma 1, che prevedeva la trasmissione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, di una relazione sull’attuazione del decreto in parola, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria (lett. a) dell’articolo 2);

2. la conseguente riscrittura del comma 2 della norma novellata (lett. b) dell’art. 2). La nuova previsione stabilisce che il Ministero dell’ambiente trasmette annualmente per via elettronica alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall’ISPRA ai sensi dell’articolo 15, comma 5, lettere d) ed e) d) in materia di raccolta dei dati trasmessi dai sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio. Le informazioni vertono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.

3. la riscrittura del comma 3 della disposizione novellata. La norma proposta prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3, e l’indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. La disposizione fa salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti. In base alla disposizione in esame, tale rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2022 (lett. c) dell’articolo 2).

L’VIII Commissione della Camera dei deputati ha posto come condizione al parere favorevole che si preveda, anche per i sistemi collettivi di nuova costituzione, la facoltà di avviare le attività, in coerenza con lo statuto, ivi inclusa l’iscrizione al registro nazionale, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello stesso ai fini dell’approvazione ministeriale, fermi restando gli obblighi per i singoli produttori di AEE di cui all’articolo 8, il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 e il potere di verifica dei Ministeri competenti che possono formulare motivate osservazioni, nei successivi 180 giorni, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni.

Il Parlamento, inoltre, ha avanzato le seguenti osservazioni:

1. Adottare disposizioni finalizzate alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera c), n. 6), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

2. Armonizzare la disciplina relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e quella relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche anche in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive dello schema di decreto in argomento ai sensi della legge n. 234 del 2012, stanti le indubbie interconnessioni operative tra i due sistemi, anche attraverso l’istituzione di un centro di coordinamento unico sia per le pile che per le AEE, nell’ottica di maggiore semplificazione delle procedure e riduzione dei relativi costi;

3. Prevedere che il centro di coordinamento RAEE provveda alla rendicontazione delle AEE e RAEE esportate;

4. Prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per gli impianti di trattamento che non effettuino la comunicazione al Centro di coordinamento dei dati relativi alle RAEE;

5. Prevedere che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili possano mettere a disposizione del pubblico appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tale attività è obbligatoria per i distributori con una superficie di vendita al dettaglio superiore a 100 metri quadri»»;

6. Istituire, anche con successivi provvedimenti normativi, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una «Piattaforma italiana per lo studio e l’implementazione di sistemi innovativi di recupero e gestione dei RAEE e dei RPA» al fine di contrastare l’obsolescenza pianificata, sviluppare l’analisi tecnica, ambientale e finanziaria dei metodi di recupero innovativi e sostenibili per singole materie prime critiche nonché lo studio di tecnologie avanzate di riciclaggio e di ricostruzione dei RAEE e RPA sul territorio nazionale;

7. Verificare l’eventuale necessità di introdurre nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e nel decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, una previsione recante la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

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