giovedì, Novembre 6, 2025

EPR, attivo il portale del Registro nazionale dei produttori (RENAP)

Consentirà la digitalizzazione della trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche e il supporto alle attività di vigilanza e controllo

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Redazione EconomiaCircolare.com

 Il 7 maggio scorso il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha attivato il portale del Registro Nazionale dei Produttori. Il RENAP, previsto dal codice ambientale, riunisce i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore.

Il Registro Nazionale dei Produttori, spiega il ministero consentirà “la digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE”, spiega il ministero.

Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come il “Registro A.E.E.” e il Registro Pile e Accumulatorie il “Registro Pneumatici” (per quest’ultimo l’avvio delle iscrizioni è previsto dal 14 maggio 2025)

E contiene dati statistici relativi ad esempio agli iscritti e ai prodotti sottoposti ad EPR immessi sul mercato e una sezione dedicata alla normativa.

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EPR e Testo Anico Ambiente

Il Registro Nazionale dei Produttori è previsto dall’articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 (il Testo Unico Ambiente) che riguarda la responsabilità estesa del produttore e, in particolare, le informazioni che i produttori devono comunicare al Registro nazionale dei produttori. Questo comma specifica che i produttori devono fornire dati relativi all’immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e alle modalità di adempimento dei loro obblighi. 

Il Ministero dell’ambiente esercita una funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Proprio per lo svolgimento di questa funzione è stata prevista l’istituzione del Registro nazionale dei produttori.  

Ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall’EPR, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, questi “designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro”.

L’articolo prevede che i produttori di beni interessati da regimi EPR dovranno trasmettere al Registro:

  • i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
  • i sistemi attraverso i quali adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
  • entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali;
  • entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
  • entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo;
  • entro il 31 maggio di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

Come funziona il RENAP

Le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal Decreto ministeriale 15 aprile 2024, n. 144. Sono tenuti all’iscrizione al RENAP tutti i soggetti obbligati a rispettare le regole della responsabilità estesa del produttore.

Con diverse modalità. Se il produttore adempie agli obblighi attraverso un Consorzio o Sistema autonomo di gestione in forma collettiva (PRO), saranno questi ultimi a iscriversi al Registro comunicando l’elenco dei produttori aderenti. L’iscrizione, spiega il ministero, verrà effettuata in via telematica nei Registri di filiera “attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni che verrà comunicata sul portale stesso e sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”. L’iscrizione ai Registri di filiera costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori. 

Leggi anche lo speciale EPR, oltre la gestione dei rifiuti

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