Un anno di Regolamento Ecodesign: il bilancio e le prospettive future

A distanza di poco più di un anno dal regolamento UE che disciplina la progettazione eco-compatibile abbiamo chiesto un commento a Daniela Claps, Responsabile della Sezione Supporto Tecnico Strategico del Dipartimento Sostenibilità di ENEA: "il bilancio è sicuramente positivo, ma sono tante le sfide da affrontare. Il primo passo è la semplificazione normativa"

Vittoria Moccagatta
Vittoria Moccagatta
Classe 1998. Giornalista e dottoranda in Design for Social Change presso ISIA Roma Design.

Il 18 luglio 2024 è entrato in vigore nell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), uno degli strumenti legislativi più ambiziosi del Green Deal e del Piano d’azione per l’economia circolare.

Daniela Claps - ENEA

Dopo poco più di un anno dall’entrata in vigore, facciamo un primo bilancio del suo stato di attuazione insieme a Daniela Claps, Responsabile della Sezione Supporto Tecnico Strategico del Dipartimento Sostenibilità, Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali di ENEA, analizzando non solo cosa sia stato fatto, ma anche le sfide e le priorità per i prossimi anni.

Questi temi saranno al centro anche di Intelligenza Circolare, l’evento in programma a Roma il 2 ottobre organizzato da ISIA Roma Design ed EconomiaCircolare.com nell’ambito del progetto PNRR “Creative competencies for the social change: tradition and future of Made in Italy”. Un’occasione per discutere in modo approfondito proprio le implicazioni dell’ESPR per le filiere, grazie a un convegno internazionale, talk e speech con le istituzioni MASE, MIMIT e MUR, e con tante imprese, università e centri di ricerca anche da altri Paesi e continenti.

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Innanzitutto, può ricordarci che cos’è l’ESPR e quali sono le sue ambizioni principali?

Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation) è la colonna portante dell’approccio della Commissione in materia di prodotti più ecosostenibili e circolari. Esso istituisce un quadro normativo per la definizione di criteri ambientali vincolanti che i prodotti – inclusi i componenti e i beni intermedi – devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato o messi in servizio. L’obiettivo strategico dell’ESPR è ambizioso: da un lato, assicurare che i prodotti immessi sul mercato europeo siano concepiti fin dalla fase progettuale per minimizzare gli impatti ambientali e climatici lungo tutto il loro ciclo di vita; dall’altro, rendere la sostenibilità un prerequisito sistemico e strutturale del mercato unico europeo, assicurando la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato europeo.

Questo Regolamento rappresenta una svolta rispetto alla vecchia direttiva 2009/125/CE che si limitava ai soli “prodotti connessi all’energia”, ed estende l’applicazione di requisiti di ecoprogettazione a quasi tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, con poche eccezioni (come alimenti, mangimi e farmaci). Ma questa estensione non avviene in modo automatico e simultaneo: il Regolamento stabilisce, infatti, un quadro giuridico generale, la cui applicazione concreta è progressiva e dipende dall’adozione di atti delegati specifici, prodotto per prodotto, oppure per gruppi di prodotti simili.

L’ESPR amplia quindi la gamma di requisiti di progettazione ecocompatibile (requisiti di prestazione e obblighi di informazione) che riguarderanno, in funzione delle peculiarità dei gruppi di prodotti interessati, il miglioramento di diversi aspetti del prodotto quali: durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, possibilità di upgrading, riparabilità, riciclabilità, possibilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti; presenza di sostanze che destano preoccupazione; efficienza energetica e delle risorse; contenuto di riciclato; possibilità di recupero dei materiali; impatto ambientale dei prodotti nel ciclo di vita.

Da ultimo, ricordo che il nuovo Regolamento introduce inoltre l’istituzione di un passaporto digitale di prodotto (Digital Product Passport, DPP), destinato ad accompagnare ogni bene immesso sul mercato; stabilisce un quadro normativo volto a prevenire e contrastare la distruzione dei beni di consumo invenduti; e dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi per i prodotti coperti da misure di progettazione ecocompatibile.

Quali logiche hanno guidato la definizione delle priorità settoriali e in che modo queste scelte influenzeranno la tempistica e l’efficacia degli atti delegati?

Il 16 aprile 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il primo Piano di lavoro quinquennale per l’attuazione dell’ESPR e dell’etichettatura energetica, valido per il periodo 2025-2030, con un riesame intermedio previsto dopo 3 anni (nel 2028). Si tratta di uno dei risultati più importanti e concreti di questa fase iniziale, perché traduce la cornice giuridica generale dell’ESPR in una strategia operativa precisa: da un lato specifica quali prodotti avranno la priorità per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura nei prossimi anni, dall’altro, fissa tempistiche indicative per la pubblicazione dei relativi atti delegati che conterranno quei requisiti.

I prodotti considerati prioritari sono stati selezionati sulla base di analisi tecniche approfondite del Joint Research Centre (JRC), e soprattutto sulla base di criteri legati al loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica. Sono stati però presi in considerazione anche altri fattori, come eventuali lacune nel diritto dell’Unione Europea, la gamma di prestazioni dei prodotti, il volume delle vendite e degli scambi, gli effetti lungo la catena del valore e la necessità di riesaminare i requisiti esistenti. Un altro elemento importante è stato il parere dei portatori di interesse, raccolto attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto anche il Forum sulla progettazione ecocompatibile.

A livello di tempistiche, i primi atti delegati saranno quelli relativi ai prodotti indicati come prioritari nel primo piano di lavoro della Commissione. Per garantire l’efficacia degli atti, la loro elaborazione sarà preceduta da studi preparatori, che comprendono consultazioni dei portatori di interesse e valutazioni d’impatto, anche per gli aspetti di accessibilità economica per i consumatori, effetti sulla competitività e oneri amministrativi. Al fine di consentire agli operatori economici di conformarsi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tali atti delegati, la data di applicazione degli stessi non sarà inferiore a 18 mesi dopo la loro entrata in vigore.

Il primo piano di lavoro interesserà una gamma di prodotti, sia finali sia intermedi, il cui valore complessivo supera i mille miliardi di euro di vendite annue all’interno del mercato dell’Unione. Tali prodotti sono inoltre responsabili di una quota rilevante degli impatti ambientali associati ai consumi europei, contribuendo per circa il 31% agli effetti sul cambiamento climatico e per il 34% all’uso di risorse fossili, oltre a generare ulteriori impatti ambientali significativi. L’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per questo primo gruppo di prodotti consentirà all’Unione di fare passi significativi in avanti verso l’obiettivo di un’economia circolare, decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Quali sono quindi i prodotti prioritari del Piano di lavoro? E quali sono esclusi?

Le quattro categorie di prodotti finali prioritari sono: tessili e articoli di abbigliamento (atto delegato previsto per il 2027), mobilio (2028), pneumatici (2027), materassi (2029). Due sono invece i prodotti intermedi: ferro e acciaio (atto delegato previsto per il 2026) e alluminio (2027). Oltre a queste categorie specifiche, il Piano di lavoro prevede anche due atti giuridici con requisiti orizzontali relativi alla riparabilità (compreso un punteggio di riparabilità, atto delegato previsto per il 2027, con ambito di applicazione che potrà includere elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici), al contenuto riciclato e alla riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (atto delegato previsto per il 2029). Ciò significa che non tutti i prodotti indicati come “prioritari” nell’articolo 18 dell’ESPR sono stati inclusi nel Piano di lavoro 2025-2030: l’articolo menziona infatti anche detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, calzature, prodotti ICT, etc: la Commissione, come previsto dal Regolamento, ha esercitato un margine di discrezionalità motivata nell’escluderli temporaneamente, proponendo di iniziare a svolgere degli studi e poi, in occasione della revisione del piano di lavoro (2028), di verificare la necessità di includerli o meno. In particolare:

  • Calzature: escluse perché, pur avendo un impatto ambientale non trascurabile, presentano filiere e materiali distinti rispetto ai tessili e un impatto complessivo inferiore. Tuttavia la Commissione ha previsto uno studio tecnico specifico che valuterà il potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale delle calzature, da completare entro il 2027, per valutare l’eventuale inclusione futura.
  • Detergenti, vernici, lubrificanti: esclusi perché ritenuti, secondo lo studio JRC, a minore potenziale di miglioramento ambientale e con un sostegno meno convinto nella consultazione pubblica.
  • Sostanze chimiche: pur con impatti ambientali elevati, la loro complessità giustifica un approccio graduale. Entro il 2025 è previsto l’avvio di uno studio specifico per definire quali sostanze includere e in quali tempi.

Aggiungo, infine, che per 19 dei 35 prodotti connessi all’energia che erano stati inseriti nel Piano di lavoro della Commissione europea nel biennio 2022-2024, è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale questi prodotti saranno soggetti alle misure della precedente direttiva ecodesign. I 19 prodotti oggetto di questo periodo transitorio sono indicati nell’articolo 79 dell’ESPR e riguardano in particolare i pannelli fotovoltaici, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, apparecchi di riscaldamento misti e altri. I restanti 16 prodotti (tra cui telefoni cellulari e tablet, display, motori elettrici e variatori di velocità, etc.) sono stati riportati nel piano di lavoro 2025-2030 con il calendario indicativo di adozione e per la maggior parte di essi ha già iniziato le attività preparatorie necessarie.

Con riguardo a questi ultimi prodotti, segnalo l’apertura lo scorso 25 agosto (con scadenza prevista per il 22 settembre) da parte della Commissione europea di una call for evidence (invito a presentare contributi) in vista della prossima revisione del Regolamento (UE) 2019/1781, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità. L’UE intende riesaminare tale misura alla luce dei progressi tecnologici, individuando gli ambiti in cui è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici, miglioramenti tecnologici, riduzione degli impatti ambientali e avanzamenti nell’economia circolare. Il lavoro di revisione del Regolamento verrà espletato attraverso gli stakeholder meeting e porterà alla redazione di una valutazione di impatto. Il primo incontro è previsto il prossimo 12 novembre. L’adozione dell’atto su tali prodotti è prevista entro la metà del 2029.

A che punto siamo sul divieto di distruzione degli invenduti?

Un altro elemento importante di questo primo anno è sicuramente il lavoro avviato sul divieto di distruzione dei beni di consumo invenduti definiti dall’ESPR come i prodotti di consumo che non sono stati venduti, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso. Secondo le FAQ  pubblicate dalla Commissione sull’ESPR “la distruzione copre le ultime tre attività della gerarchia dei rifiuti, vale a dire il riciclaggio, altri tipi di recupero (compreso il recupero energetico) e lo smaltimento”.

Specifico che la distruzione dei prodotti di consumo invenduti è riconosciuto come un problema ambientale e l’ESPR per prevenirla stabilisce un principio generale che impone agli operatori economici di adottare le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti. Il divieto di distruzione dell’invenduto, come il sistema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) nel settore tessile, mira a ridurre la produzione di rifiuti, promuovendo la sostenibilità e l’economia circolare.

Proprio in questi giorni il Parlamento europeo ha dato il via libera alla riforma della direttiva quadro rifiuti, presentata a luglio 2023 dalla Commissione, che prevede l’obbligo di istituire sistemi di responsabilità estesa del produttore armonizzati in tutti gli Stati membri per il settore tessile. Tornando al divieto di distruzione dell’invenduto, dal 19 luglio 2026 sarà vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati, specificatamente, nell’allegato VII del Regolamento. Si tratta di articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.  La misura non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, mentre quelle di medie dimensioni saranno interessate dal divieto a partire dal  19 luglio 2030. 

L’ESPR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare nuovi prodotti all’elenco citato, ma anche per stabilire deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti qualora sia opportuno per una delle seguenti ragioni:

  • motivi di carattere sanitario, igiene e sicurezza;
  • danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi;
  • per inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati;
  • inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;
  • invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale (compresi i prodotti contraffatti);
  • mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;
  • la distruzione è l’opzione con il minor impatto ambientale negativo.

Aggiungo, inoltre, che il divieto di distruzione degli invenduti è accompagnato anche da un obbligo di trasparenza per gli operatori economici. Quest’ultimo impone la divulgazione, su base annuale, in modo chiaro e visibile, almeno su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore, di informazioni relative alla quantità e peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto durante l’esercizio finanziario precedente, unitamente alle motivazioni. L’obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, mentre si applicherà alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030. L’ESPR prevede che la Commissione adotti misure di attuazione per stabilire i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni (adozione prevista per il terzo trimestre 2025) e che pubblichi entro il 19 luglio 2027, e successivamente ogni 36 mesi, le informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti all’interno dell’Unione europea, per monitorare gli effetti della nuova politica. 

Quali sono i principali tavoli di discussione a livello europeo e nazionale sull’ecodesign?

Elemento essenziale del primo anno di Regolamento è stata la costruzione, a livello europeo, del Forum sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign Forum), istituito con la Decisione UE 2024/2779. Si è riunito per la prima volta il 19-20 febbraio 2025 a Bruxelles ed è un organismo consultivo di massimo 250 membri (attualmente circa 130), composto da rappresentanti degli Stati membri, imprese, associazioni di categoria, ONG, mondo accademico ed esperti tecnici. Il Forum supporta la Commissione Europea nella definizione dei piani di lavoro e dei requisiti di progettazione, analizza gli studi preparatori, formula pareri e partecipa alla consultazione sugli atti delegati. È previsto che la sua composizione possa evolvere nel tempo, includendo anche osservatori o esperti su invito per questioni specifiche. La Commissione ha istituito anche un gruppo di esperti degli Stati membri quale sottogruppo del Forum sulla progettazione ecocompatibile, composto da esperti designati dagli Stati membri stessi.

Presso il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, nell’ambito delle misure previste dalla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, è stato istituito con decreto dipartimentale n. 324 del 26/11/2024 il Tavolo Ecodesign. Quest’ultimo, insediato per la prima volta il 13 marzo 2025, riunisce istituzioni, università ed enti di ricerca, associazioni di categoria e organismi tecnici. Ha il compito di supportare le Amministrazioni competenti nell’attuazione dell’ESPR e nella partecipazione alle consultazioni degli esperti dei Paesi dell’UE, di promuovere e proporre iniziative per il rafforzamento delle azioni mirate all’estensione della circolarità all’intero ciclo di vita dei prodotti e fornire relazioni, approfondimenti su temi specifici e proposte, all’Osservatorio per l’Economia Circolare per l’integrazione e/o l’aggiornamento annuale del cronoprogramma della Strategia, in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Cito, inoltre, il Focus strategico “Ecodesign” di ICESP (Italian Circular Economy Stakeholder Platform, piattaforma gestita da ENEA); tale Focus attualmente riunisce 130 stakeholder italiani e mira a supportare l’adozione dell’ecoprogettazione in linea con il Regolamento ESPR, favorendo il confronto tra tutte le parti interessate.

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Ci spieghi meglio il DPP. Esiste un rischio di oneri eccessivi per le PMI nella raccolta e gestione dei dati richiesti dal DPP? 

Tutti i prodotti disciplinati dall’ESPR potranno essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se sarà disponibile un un passaporto digitale del prodotto accessibile elettronicamente, fatta eccezione per i prodotti per cui già esiste un sistema digitale alternativo che fornisca informazioni equivalenti, come la banca dati EPREL per i prodotti connessi all’energia che hanno un’etichetta energetica. Nel Piano di lavoro 2025-2030 la Commissione anticipa che nel DPP di un prodotto “figureranno informazioni sui materiali che lo compongono e sulle sostanze che destano preoccupazione, insieme a informazioni su come usare, riciclare e smaltire il prodotto in modo sicuro. In tal modo si faciliterà la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto”. Per la raccolta e gestione dei dati richiesti dal DPP sarà necessario fornire informazioni più dettagliate e su larga scala per ciascun prodotto. L’implementazione del DPP richiederà, in generale, il coinvolgimento e uno sforzo di coordinamento da parte dei diversi attori coinvolti lungo la catena del valore, nuovi investimenti, nuove figure professionali, standard condivisi, infrastrutture digitali solide, interoperabili, in grado di garantire al contempo tracciabilità, sicurezza e immutabilità dei dati, etc.

Specifico che i primi DPP a essere adottati nell’ambito del Regolamento ESPR riguarderanno i settori considerati prioritari (avvio per i settori prioritari 2026-2027) e che dal 18 febbraio 2027, il DPP diventerà obbligatorio per un primo gruppo di prodotti, a partire da alcune tipologie di batterie, come previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542. La Commissione ha perciò già avviato la preparazione tecnica per l’introduzione del DPP che comprende, tra le altre attività di supporto, l’istituzione di un registro digitale (entro il 19 luglio 2026) in cui saranno conservati in modo sicuro gli identificativi univoci dei prodotti, ma anche l’istituzione di un portale web del DPP e una richiesta di normazione tecnica, nonché l’adozione di un atto delegato (prevista indicativamente per il IV trimestre 2025) che stabilisce i requisiti tecnici e di sicurezza per i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto e che introduce un sistema di valutazione della conformità per verificare il rispetto di tali requisiti.

Per rispondere ora alla domanda sugli oneri eccessivi, l’ESPR prevede esplicitamente che la Commissione, nell’elaborare le norme in materia di progettazione ecocompatibile, inclusi gli obblighi di comunicazione, debba evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese, in particolare per le PMI. Per queste ultime, il rischio di oneri eccessivi nella raccolta e gestione dei dati richiesti dal DPP è concreto. Tra le priorità per la diffusione del passaporto digitale dei prodotti non si potrà prescindere dal garantire l’accessibilità alle PMI. Proprio in considerazione delle difficoltà per le piccole e medie imprese, l’ESPR dispone per esse misure di supporto specifiche (articolo 22) sia a livello europeo che di Stato membro.

A livello europeo, la Commissione dovrà garantire che nei programmi destinati alle PMI, in particolare alle microimprese, siano incluse iniziative che le aiutino a integrare la sostenibilità ambientale, come l’efficienza energetica, nella loro catena del valore. Inoltre, quando adotterà atti delegati, dovrà, se necessario, accompagnarli con strumenti digitali e orientamenti specifici per le PMI, così da facilitare il rispetto del Regolamento. Nella redazione di questi orientamenti, sarà anche tenuta a consultare le organizzazioni che rappresentano le PMI.

Anche per quanto riguarda il livello nazionale l’ESPR stabilisce che gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per aiutare le PMI. Queste misure dovranno assicurare quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza riguardo ai requisiti di progettazione ecocompatibile e a creare opportunità di collaborazione in rete per le PMI, in particolare le microimprese, che permettano loro di conformarsi. Ricordo che l’articolo 22 dell’ESPR specifica che “fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono inoltre prevedere: a) sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali; b) accesso a finanziamenti; c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; d) assistenza tecnica e organizzativa”.

Leggi anche: Passaporto digitale del Prodotto: UNECE e ISO guidano la standardizzazione globale

A un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, quale bilancio farebbe sul lavoro svolto finora? E alla luce della spinta europea verso la semplificazione, quali ritiene siano i prossimi passi principali per assicurare che l’ESPR resti uno strumento efficace ma anche chiaro e applicabile per le imprese?

Il bilancio sul lavoro svolto è sicuramente positivo. Diversi i risultati e i progressi significativi raggiunti, primo tra tutti l’avvio del processo di attuazione del Regolamento grazie all’adozione del Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l’etichettatura energetica (aprile 2025) che, come già detto, traduce la cornice giuridica generale dell’ESPR in una strategia operativa precisa. Ma anche, altrettanto importanti l’istituzione e l’avvio dei lavori del Forum sulla progettazione ecocompatibile, la preparazione delle prime proposte di atti delegati e di esecuzione, e lo svolgimento di consultazioni, questionari e studi preparatori.  

Tante però sono le sfide ancora da affrontare perché l’ESPR diventi uno strumento efficace ma anche chiaro e applicabile per le imprese. Il primo passo è indubbiamente la semplificazione normativa (un quadro regolatorio unico e armonizzato a livello dell’Ue) evitando oneri amministrativi sproporzionati per le imprese. “L’obiettivo della semplificazione è il fulcro dell’ESPR” – afferma la Commissione nel Piano di lavoro 2025-2030 – specificando che attraverso la definizione di requisiti di sostenibilità dei prodotti, armonizzati a livello dell’UE, e applicabili in tutti gli Stati membri, “il regolamento preverrà gli ostacoli agli scambi e favorirà la parità di condizioni tra le imprese che operano sul mercato unico dell’UE o che vi esportano, riducendone anche gli oneri amministrativi”. 

Ma non solo semplificazione: sarà importante garantire anche la coerenza e il coordinamento tra l’ESPR e le altre normative ambientali e di prodotto dell’Unione per evitare sovrapposizioni di obblighi, incertezza del quadro regolatorio e costi aggiuntivi per imprese e consumatori. Fondamentale, poi, l’implementazione graduale delle nuove norme per consentire agli operatori economici di conformarsi, nonché la definizione e attuazione di misure di supporto operativo e di accompagnamento per le imprese, specie le PMI, nell’attuazione, da parte dell’Ue e dei singoli Stati membri, delle nuove regole, a partire da quelle sul DPP. Un aspetto da non sottovalutare, quello relativo ai controlli e alla sorveglianza sul mercato, anche per garantire l’efficacia del Regolamento sui prodotti importati e delle vendite online.

Il successo dell’ESPR non potrà prescindere, infine, come più volte evidenziato dalla Commissione europea, “dalla garanzia di un elevato livello di trasparenza e di un approccio inclusivo, in cui il pubblico e tutte le parti interessate siano ben informate e abbiano la possibilità di contribuire”.

Leggi anche: Ecodesign, nuova consultazione della Commissione

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