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venerdì, Novembre 15, 2024

Rifiuti tessili, verso una nuova responsabilità

Un’analisi della bozza di decreto sulla responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili

Laboratorio REF ricerche
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Il Laboratorio REF Ricerche è un think tank che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.

di Donato Berardi, Antonio Pergolizzi, Nicolò Valle

Il Piano d’azione europeo 2020 sull’economia circolare ha individuato nel tessile uno dei settori critici, ad elevato consumo di risorse ambientali e con un elevato potenziale di circolarità, in termini di rigenerazione, riparazione, riuso e recupero di scarti che possono diventare nuove materie prime per l’industria. Le ragioni di tale criticità vanno individuate sia dal lato del consumo e della produzione, essendo tra i settori più impattanti, sia dal lato del fine vita, ovvero della gestione dei rifiuti. Sotto il primo aspetto, basti ricordare che il tessile è il quarto settore per impiego di materie “primarie” e acqua (dopo alimentare, costruzioni e trasporti) e il quinto per emissioni di gas effetto serra (si veda il Position Paper n. 193).

Sotto il secondo aspetto, l’ultimo Report dell’Agenzia Europea per l’Ambiente del 27 febbraio 2023, offre una prospettiva abbastanza chiara, dove le ragioni della cattiva gestione dei rifiuti tessili sono da ascrivere sia alle insufficienti e inadeguate raccolte differenziate sia alla mancanza di una filiera del recupero. Limiti di governance e industriali che alimentano l’esportazione di grandi quantità di scarti tessili verso l’estero. Negli ultimi vent’anni, infatti, l’esportazione di articoli tessili usati dall’Unione Europea è triplicata, passando dalle 550.000 tonnellate del 2000 alle quasi 1,7 milioni di tonnellate del 2019, anno nel quale abbiamo esportato la media di 3,8 chili di rifiuti tessili per ogni cittadino UE.

La Strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, pubblicata il 30 marzo 2022, fa esplicito riferimento all’opportunità di istituire schemi di responsabilità estesa del produttore, dall’inglese extended producer responsibility o EPR: uno strumento economico pensato per correggere i fallimenti di mercato in presenza di esternalità negative e comportamenti opportunistici. Nel nostro Paese questo percorso è già in fase avanzata, visto che a fine dicembre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha inviato a consultazione una Bozza di decreto che disciplina l’introduzione di uno Schema di EPR.

I rifiuti tessili, riflesso dell’importanza dell’industria italiana di settore

In Italia, il prossimo settore scelto come terreno di sperimentazione di un nuovo modello di EPR è quello tessile, terzo settore manifatturiero (dopo meccanica e automobilistica) che conta quasi 45.000 aziende attive sul territorio con 393.700 addetti. Secondo l’Osservatorio economico del ministero degli Affari Esteri, al 2020 le imprese del tessile erano oltre 11.000 (l’80% microimprese), con una propensione all’export del 44%, 107.000 occupati e un fatturato superiore ai 25 miliardi di euro (ISTAT 2022). I dati elaborati dall’Agenzia ICE per il 2021 mostrano che l’Italia è il secondo esportatore mondiale di articoli di abbigliamento dopo la Cina, seguito da India e Germania.

Allo stesso tempo, il nostro è anche un Paese che consuma molto tessile: nel 2018 la spesa per l’acquisto di capi di abbigliamento in Italia è stata di 52,4 miliardi di euro.

Secondo i dati più recenti dell’ISPRA, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani nel 2021 sono stati raccolti in maniera differenziata 154.200 tonnellate di rifiuti tessili, in lieve aumento rispetto agli anni precedenti, se si esclude il 2019 (il quantitativo totale aveva raggiunto quota 157.700 tonnellate). La parte preponderante della raccolta nell’ultimo anno (2021), più di 77.000 tonnellate, ha riguardato il Nord, seguito dal Sud (42,1 m/t) e dal Centro (34,9 m/t).

Questi dati fanno riferimento al tessile raccolto separatamente e destinato prevalentemente al circuito del riuso e della preparazione del riuso, frazioni raccolte quasi esclusivamente tramite i cassoni per strada, solitamente gestiti da Onlus e cooperative sociali. A queste vanno aggiunte le frazioni, con ogni probabilità maggiori in peso, che finiscono nell’indifferenziato, quindi prive di tracciabilità.

Se secondo stime ISPRA le frazioni tessili presenti nell’indifferenziato si aggirerebbero intorno al 6%, ulteriori analisi merceologiche hanno rilevato, sempre nella raccolta dell’indifferenziato, percentuali di tessile più elevate, che oscillano tra il 10 e il 27%. Un fatto dovuto alla mancata raccolta differenziata delle frazioni non destinate al riuso e che suggerisce che il potenziale di intercettazione delle frazioni tessili da destinare al recupero di materia possa aggirarsi tra le 600.000 tonnellate (stime ISPRA) e 1,5 milioni di tonnellate da avviare a riciclo.

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La gestione del tessile: da una filiera del riciclo ancora da costruire allo schema EPR

Tuttavia, il riciclo rimane un segmento della catena del valore del tessile da costruire quasi da zero. Se, infatti, il riuso si è conquistato con il tempo un suo margine di operatività, soprattutto grazie al lavoro di cooperative sociali e Onlus, la catena del recupero di materia dagli scarti tessili, che parte da un ripensamento sin dalle raccolte differenziate a monte – e quindi soprattutto nel post consumo – non è ancora stata progettata. Per colmare questa carenza, a fine dicembre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha inviato a consultazione una bozza di decreto che disciplina l’introduzione di uno Schema di EPR “dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa (di seguito anche prodotti tessili)”.

Molta enfasi è posta sulla parte alta della gerarchia dei rifiuti (artt. 178-179 del TUA), ossia sulla prevenzione. Si prevede, quindi, il coinvolgimento diretto dei produttori, dei distributori, dei gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, dei cittadini, delle cooperative e Onlus, insomma, un vasto parterre di soggetti coinvolti, sia nella fase della raccolta che della selezione, preparazione per il riutilizzo, vendita, riciclo.

Viene prefigurata l’istituzione di un Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili (CORIT): una novità assoluta nella governance della filiera tessile, evidentemente mutuata dall’esperienza del Centro di coordinamento nel settore dei RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cosa si trova in questa bozza preparata dal ministero? Una lettura trasversale e sistemica del provvedimento, arricchita anche dai differenti punti di vista degli operatori coinvolti nella filiera, consente di rintracciare alcuni aspetti che meriterebbero di essere chiariti e/o migliorati. Eccone di seguito i principali.

  • Chiarire il ruolo dei produttori nel nuovo Schema EPR. È importante capire se distributori e altri operatori chiederanno di far parte dei consorzi, assumendosi degli impegni aggiuntivi, non avendo obblighi, trattandosi di attività senza fini di lucro ma di interesse
  • Precisare la proprietà dei rifiuti tessili. Non è chiaro di chi sia la proprietà dei rifiuti tessili una volta Una scelta importante per la costruzione della relativa catena del valore, soprattutto se si guarda a due modelli opposti, ovvero quello delle plastiche, la cui proprietà dei rifiuti raccolti ricade esclusivamente in capo al Corepla, e il modello dei RAEE, ove al contrario vige il principio del res nullius, ove nessuno è proprietario dei rifiuti raccolti e gestiti
  • Chiarire i confini della responsabilità del produttore. In aderenza alla gerarchia dei rifiuti, lo Schema di decreto pone l’enfasi sull’intero spettro della sostenibilità dei prodotti, a partire dalla loro progettazione e composizione merceologica. Probabilmente, al di là delle condivisibili dichiarazioni di principio, non può essere compito di uno Schema di EPR incidere così in profondità sulle dinamiche industriali, un compito che spetterebbe invece a iniziative legislative e regolamentari, probabilmente non di carattere
  • Rinforzare il ruolo del “contributo ambientale”. Il contributo ambientale pagato al momento dell’immissione nel mercato di un nuovo bene rappresenta la principale leva economico/finanziaria di sostentamento del nuovo sistema. Per quanto riguarda il perimetro della responsabilità economica, nel testo non si fa mai cenno alla copertura dei costi di smaltimento, che invece, dovrebbero sempre essere considerati. Così come, più in generale, nel decreto non si dice come verranno coperti i costi sostenuti dal servizio pubblico per le raccolte di indumenti. Inoltre, la richiesta di tarare il contributo in via prioritaria sulla prevenzione, seppure animata da condivisibili obiettivi ambientali, rischia di essere di difficile applicazione pratica, lasciando il campo a una discrezionalità eccessiva.
  • Target molto ambiziosi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. L’ 5 del decreto si spinge fino a ipotizzare dei target precisi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili. Appaiono come obiettivi molto ambiziosi, stante il punto di partenza, che attualmente è limitato alla raccolta di indumenti usati – prevalentemente ad attività di preparazione per il riutilizzo – di norma affidata a soggetti terzi. Non appare poi garanzia di efficienza il fatto che per il raggiungimento dei target si lasci a produttori e distributori di definire “le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, il recupero di fibre, materiali ed altri componenti tessili, e le operazioni di riciclaggio”. Trattandosi di processi industriali innovativi, che dovrebbero determinare dei cambiamenti operativi nelle catene produttive, il decreto avrebbe forse potuto offrire maggiori indicazioni (coinvolgendo i produttori nelle scelte tecniche).
  • Meglio chiarire il ruolo dei distributori/venditori. Vi è una certa confusione sul ruolo dei distributori/venditori. Specialmente quando l’art. 13 sul “Ritiro e trasporto dei rifiuti tessili conferiti presso i distributori” lascia intendere che il deposito temporaneo debba comunque essere sempre finalizzato al trasporto dei rifiuti tessili presso i centri comunali di raccolta territorialmente competenti, sebbene siano ritirati dai sistemi di gestione e con le modalità stabilite in futuro dal Centro di Coordinamento CORIT. Perché – è la domanda che si pongono produttori/distributori – si deve aggiungere un passaggio ulteriore, ossia il trasporto ai centri comunali di raccolta? Aver coinvolto i distributori nelle fasi di raccolta, senza chiarire come il loro ruolo si concilia con quello operativo e pubblico dei gestori (per conto dei Comuni) potrebbe rivelarsi fonte di confusione, rischiando di paralizzare anche ciò che di buono è stato fatto finora. L’obiettivo di fondo della nuova filiera dovrebbe infatti essere quello di evitare la cannibalizzazione delle frazioni più nobili, ossia quelle destinate al riuso, anche se lo schema proposto sembra andare in direzione
  • Il trattamento delle vendite on-line. Rispetto al tema delle vendite on-line, il principio della responsabilità condivisa vale anche per i distributori che utilizzano l’e-commerce e le televendite. Tuttavia, la critica mossa dai produttori e distributori presenti prevalentemente sul territorio è che, nonostante ciò, nei confronti di chi opera prevalentemente on-line si prevedano obblighi più blandi, limitandosi a mere note informative nei confronti dei consumatori, senza imporre loro, per esempio, obblighi della raccolta uno-contro-uno, come per i negozi fisici. Una disparità di trattamento non giustificata, visto e considerato il ruolo significativo dell’on-line, anche nel segmento dell’usato.
  • Chiarire l’effettivo perimetro dello Schema di EPR. La conseguenza? Un possibile ed enorme impatto sui contratti pubblici di assegnazione dell’appalto per la gestione del servizio di raccolta (salvo i casi di servizi in house), dato che deve essere chiaro sin dall’inizio (cioè dal bando, se esistente), in modo chiaro e trasparente, quale è l’esatto perimento del servizio stesso e con quali costi per i contribuenti. Rimane incerto anche il fatto se il perimetro riguardi o meno l’invenduto e i resi oppure se si limita ai prodotti post consumo, in apparente contraddizione con la citata “Strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari”.

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Schema di EPR Tessile. Visioni in conflitto

I rifiuti tessili, al pari ad esempio delle plastiche, si caratterizzano per essere flussi non omogenei, che annoverano al loro interno una molteplicità di prodotti e materiali: di conseguenza, anche la loro gestione si rivela più complessa rispetto al caso di flussi omogenei.

Se finora il riuso è riuscito a costruirsi un suo spazio, generando un mercato del second hand molto attivo, la gestione dei rifiuti tessili si è in larga misura sovrapposta a quella dell’indifferenziato. Ancora oggi, infatti, in violazione dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili (scattato il primo gennaio del 2022, ndr), le frazioni non destinate al riuso vengono in buona parte ancora conferite nell’indifferenziato, salvo eccezioni.

Il cambio di paradigma, con l’istituzione di uno schema di responsabilità del produttore, avrebbe certamente richiesto di salvare quanto di buono c’è – ossia la preparazione per il riuso e il riutilizzo e al contempo costruire (intrecciandola al riuso) una filiera del riciclo, ancora

Riuso e riciclo dovrebbero infatti rappresentare le due gambe di una catena del valore dell’intero spettro dei rifiuti tessili, capace di salvaguardare e potenziare i benefici socio-ambientali (attualmente raggiunti tramite il riuso), attivando nuove filiere del riciclo, posizionando le fibre tessili rigenerate tra i materiali di punta della transizione ecologica della nostra manifattura (come chiedono peraltro a gran voce i settori dell’edilizia, dell’automotive, dell’arredo, per citarne alcuni).

In questo senso, il decreto avrebbe dovuto puntare in alto, ponendosi come riferimento delle politiche europee, indicando la via per una transizione sostenibile del tessile. Il lavoro fatto finora sembra tuttavia non avere particolari ambizioni, mancando di una visione chiara e finendo per scontentare i portatori di interessi.

Cerchiamo di capire il perché. Inevitabile, in prima battuta, è il conflitto tra due visioni contrapposte. Da una parte il mondo dei Comuni e dei gestori del servizio di raccolta dei rifiuti, dall’altro quello dei produttori e dei distributori, chiamati da questo Schema di EPR a fare la loro parte.

I primi, da sempre attivi nel mondo dei rifiuti, e che quindi ne conoscono vizi e virtù, premono per salvaguardarne il ruolo centrale nelle raccolte; i secondi (produttori/distributori), neofiti sul tema  rifiuti, che rivendicano un ruolo da protagonista nella nuova governance, sebbene tendano a non considerare tutti i nodi presenti nella gestione dei rifiuti.

Se i Comuni, infatti, chiedono che le raccolte non vengano frammentate dall’intervento di altri attori (produttori/distributori), che non vengano quindi sottratti i flussi che generano valore (per evitare il fenomeno del cosiddetto cherry picking), che sia chiarito il perimetro del contributo ambientale (tutti i costi dovrebbero essere a carico dell’EPR, anche quelli di gestione degli scarti) e che sia salvaguardato il profilo socio-assistenziale della raccolta degli abiti usati, i produttori – insieme ai distributori – chiedono, al contrario, di essere lasciati liberi di occuparsi della raccolta, secondo logiche di mercato e industriali, appellandosi al fatto di essere gli unici a conoscere davvero il settore. Non è un caso se, ancora prima che entri in vigore il nuovo meccanismo di EPR, sono già nati cinque consorzi promossi dall’industria e dalla distribuzione e che ambiscono a diventare strategici nei nuovi equilibri regolatori

Infine, la bozza di decreto scontenta le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro che finora si sono occupate della raccolta finalizzata al riuso, come Assorecuperi e Rete Onu, che temono che le nuove regole sulla frammentazione delle raccolte possano servire solo a impoverire le frazioni di maggior valore (la cosiddetta crema), annullando quelle economie che sostengono il mercato del second hand. In sostanza il decreto, mischiando vecchi schemi (filiera dei RAEE) con nuovi e ambizioni target, sebbene tenti una lodevole operazione di razionalizzazione, senza adeguati correttivi (soprattutto sulla nuova geometria delle responsabilità) rischia di esacerbare i conflitti tra i vari attori chiamati in causa e di frammentare la catena del valore.

Per paradosso, l’enfasi posta sulla prevenzione, almeno a parere degli operatori del riuso, rischia di penalizzare questi ultimi (impoverendo la qualità dei flussi dopo il loro passaggio obbligato nei Centri per il Riutilizzo), senza che la filiera del recupero di materia – il segmento da costruire quasi da zero – tragga benefici

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Una strategia economica e regolatoria sul tessile

Dall’analisi della bozza di decreto, non emerge con chiarezza come la filiera dovrà sostenersi economicamente, ovvero come finiranno per integrarsi le risorse provenienti dal contributo ambientale con quelle della Tari, posto che quanto meno i flussi gravitanti nel perimetro della privativa dovranno essere coperti dal servizio pubblico di raccolta.

Lo scenario potrebbe essere quello in cui per la parte di flusso non adatto al riutilizzo, quindi con un valore economico basso (spesso anche di valore negativo) possa venire in soccorso il contributo ambientale incassato dai produttori/importatori, coprendo le marginalità negative che dovessero prefigurarsi. Essendo quest’ultimo segmento destinato al riciclo, quindi al recupero di materia, il più esposto ai fallimenti di mercato, è su questo che occorrerebbe incanalare almeno una parte delle risorse del contributo a copertura dei costi per l’accesso agli impianti.

È evidente, infatti, che in mancanza di una filiera industriale del riciclo e di impianti per la gestione degli scarti del riciclo e la chiusura del ciclo non è possibile dare gambe all’obbligo di raccolta differenziata, mancando l’anello di congiunzione per trasformare i rifiuti intercettati in materie prime seconde e gli scarti di questi trattamenti in energia e/o in biocombustibili.

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