Dopo mesi di sperimentazione e di produzione normativa, ci siamo: da ieri, infatti, sono partiti gli obblighi per le imprese tenute all’iscrizione. Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Come si legge nel sito web dedicato, il RENTRI è lo strumento “su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti”. Prevede infatti la digitalizzazione dei registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), “con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei rifiuti, facilitando le attività di controllo e promuovendo l’economia circolare”. Previsto dalla Strategia nazionale per l’economia circolare (e dal PNRR) il sistema permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili “non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero”. Proprio il PNRR ne sottolineava l’utilità ai fine della prevenzione dei reati: “Un nuovo sistema di tracciabilità che consentirà anche di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione”.
“Punto d’incontro delle transizioni ecologica e digitale”
Il registro è articolato in due sezioni: una sezione Anagrafica, coi dati relativi ai soggetti tenuti all’impiego del RENTI (incluse le specifiche autorizzazioni per la gestione dei rifiuti), e una sezione Tracciabilità, che raccoglie i dati relativi agli adempimenti.
Il RENTRI, si legge ancora sul sito dedicato, rappresenta “un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale”. Infatti introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal Testo unico ambiente (D.Lgs. n. 152/2006: appunto l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico) “consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia”.
In particolare, il RENTRI permette di:
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei relativi alla tracciabilità dei rifiuti;
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti. Informazioni che arrivano dalle imprese e che possono essere impiegate a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- mettere a disposizione delle autorità di controllo informazioni utili per la prevenzione e il contrasto della gestione illecita dei rifiuti;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo.
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Chi è tenuto ad iscriversi al RENTRI, e quando
Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Trasportatori professionali di rifiuti;
- Commercianti e intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, con più di dieci dipendenti.
L’iscrizione al RENTRI avviene in fasi scaglionate:
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti.
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Oltre all’iscrizione, altro passaggio cruciale della strategia del ministero è l’adozione dei documenti digitali. Due le date rilevanti. Il 13 febbraio 2025, quando entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR (definiti dal Decreto 59/2023), a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, quindi per tutti gli operatori.
I nuovi modelli sono disponibili per gli operatori dal 4 novembre scorso, che possono stamparli e portarli alla Camera di commercio per la vidimazione, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal citato 13 febbraio, quando è previsto l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i formulari di identificazione del rifiuto-FIR cartacei che digitali).
Questa funzione interessa quegli operatori che ancora non sono tenuti all’iscrizione al registro. Non interessa invece impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti che, come abbiamo visto, sono tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 e che terranno da subito il registro in modalità digitale.
Altra data da ricordare è il 13 febbraio 2026, quando gli iscritti al RENTRI dovranno gestire il FIR in formato digitale e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR per i rifiuti pericolosi.
I limiti del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI è stato accolto positivamente come strumento per migliorare la gestione dei rifiuti in Italia. Tuttavia, sono emerse alcune criticità e limiti, come la difficoltà di identificare in modo univoco il perimetro dei soggetti obbligati, l’impatto organizzativo ed economico per la imprese, fino alla mancata previsione di un vero sistema di tracciamento digitale dei rifiuti.
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