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Il passaporto digitale del prodotto è uno dei principali strumenti introdotti dal Regolamento Ecodesign (ESPR, Ecodesign for sustainable products regulation) entrato in vigore il 18 luglio 2024. Il regolamento quadro introduce l’obbligo di utilizzare questo strumento e prevede che uno degli atti delegati disciplini nel dettaglio le modalità con cui il Digital product passport (Dpp) potrà contribuire a documentare l’intero ciclo di vita di un prodotto, semplificando la verifica della conformità da parte delle autorità nazionali competenti e migliorando la trasparenza.
Non a caso, il Digital product passport è un elemento di informazione e trasparenza previsto anche in altre norme europee, come il regolamento sui prodotti da costruzione, il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, il nuovo regolamento sui detergenti. Riferimenti all’uso dei Dpp sono poi presenti nel Critical Raw Materials Act o nel cosiddetto Regolamento Imballaggi (PPWR).
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Quali informazioni contiene il Passaporto digitale?
Il DPP è stato pensato come uno strumento in grado di colmare il divario tra le richieste di trasparenza dei consumatori e la carenza di dati affidabili sui prodotti immessi sul mercato: un supporto digitale grazie al quale migliorare la trasparenza lungo le catene del valore dei prodotti fornendo, tra l’altro, informazioni complete sulla loro origine, sui materiali che lo compongono, sugli impatti sociali e ambientali che genera, sulla sua riparabilità e in generale su come gestire il fine vita. Per i prodotti che saranno obbligati a riportare le informazioni nel passaporto digitale, si dovranno riportare anche i dati relativi alle sostanze problematiche presenti (substances of concern, in inglese). Le soglie e le esenzioni pertinenti saranno definite nell’atto delegato specifico del prodotto. Le sostanze e le miscele stesse non saranno tenute ad avere un DPP, a meno che un’altra legislazione specifica non richieda diversamente, o a meno che tali sostanze e miscele non siano regolamentate ai sensi dell’ESPR.
Quali sono tempi e modalità di introduzione?
L’adozione dell’atto delegato sul Dpp è prevista per metà 2027, più o meno nello stesso periodo del DPP per le batterie dei veicoli elettrici (definite nell’art. 78 del Regolamento sulle batterie). A decidere quali prodotti avranno bisogno di un passaporto digitale saranno invece gli altri atti delegati via via emanati dalla Commissione Ue: potrebbe accadere che l’atto delegato riguardante una specifica categoria di prodotti non contenga, tra i requisiti informativi, l’obbligo di introdurre un Dpp, così come potrebbe accadere che il Dpp sia presente soltanto su uno dei componenti di quel prodotto, come per l’appunto la batteria.
Le FAQ sul Regolamento Ecodesign emanate dalla Commissione Europea chiariscono che le modalità per garantire la veridicità dei dati riportati nei Dpp saranno anch’esse stabilite quando si entrerà nel dettaglio degli atti delegati. “Come per tutti i requisiti previsti dall’ESPR – recita il documento –, i requisiti informativi, incluso il contenuto del Dpp, saranno specifici per prodotto e soggetti a un processo preparatorio dedicato e a una valutazione dell’impatto, tra cui una consultazione pubblica aperta e discussioni all’interno dell’Ecodesign Forum, con feedback delle parti interessate raccolto durante l’intero processo”.
A che punto è l’infrastruttura tecnica del Passaporto digitale?
L’infrastruttura tecnica che consente il corretto funzionamento del Passaporto digitale del prodotto è già in fase di elaborazione ed entro la fine del 2025 è atteso il rilascio di un’architettura IT basata su standard armonizzati sviluppati dalle organizzazioni europee di normazione CEN/CENELEC (da consegnare entro la fine del 2025). Il tema dunque non è quello di sviluppare un modello unico di Dpp valido per tutti i prodotti ma quello di fissare requisiti minimi e standard comuni per gruppi di prodotti specifici. A tali requisiti e standard si dovrà poi attenere chi fornirà alle imprese il servizio legato all’implementazione di un Dpp.
Un riferimento per la definizione delle caratteristiche comune del passaporto digitale è sicuramente l’iniziativa CIRPASS, finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del programma Europa digitale. Il suo obiettivo è proprio quello di “preparare il terreno per la sperimentazione e l’implementazione graduale di un passaporto di prodotto digitale basato su standard allineato ai requisiti ESPR, con un’attenzione iniziale sui settori dell’elettronica, delle batterie e del tessile”. Un’estensione del progetto denominata CIRPASS-2 sperimenterà il funzionamento dei passaporti digitali in contesti reali attraverso progetti pilota e casi d’uso nelle catene del valore dei settori tessile, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, degli pneumatici e delle costruzioni.
Come si raccolgono i dati dei dpp?
Imprese, enti di ricerca e realtà focalizzate sulla standardizzazione sono al lavoro per definire possibili modelli di raccolta dei dati, di restituzione efficace delle informazioni e così via. La Commissione ha però chiarito di voler “rimanere neutrale dal punto di vista tecnologico”: dunque non fornirà indicazioni specifiche su tecnologie più o meno preferite, come ad esempio la blockchain, per garantire la veridicità delle informazioni. Anche i requisiti per i supporti dati – la scelta ad esempio tra un QR code o dei chip NFC – saranno stabiliti negli atti delegati tenendo conto delle particolarità dei gruppi di prodotti specifici, a valle della definizione di standard dedicati.
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Come si tiene in considerazione l’impatto ambientale?
Vista la grande attualità dell’impatto ambientale dei data center e del digitale in generale, nelle FAQ la Commissione ha preso in considerazione anche i possibili impatti legati all’archiviazione ed eventualmente alla duplicazione dei dati relativi ai Dpp, così come ha garantito un’attenta valutazione delle conseguenze legate alla eventuale generazione di rifiuti nel caso di circuiti fisici NFC. “I requisiti per ciascun gruppo di prodotti saranno soggetti a una valutazione di impatto e a consultazioni prima dell’adozione dei rispettivi atti delegati – rassicura la Commissione Ue –. Le valutazioni di impatto terranno conto dei relativi costi e benefici ambientali (e di altro tipo), comprese le impronte relative all’archiviazione e ai trasferimenti di dati”.
A proposito di riduzione degli impatti, sarà altrettanto interessante verificare il destino del passaporto digitale nel caso di un prodotto che viene rigenerato o ricondizionato e venduto a un nuovo utente. Nel primo caso, spiega la Commissione, il prodotto rigenerato immesso sul mercato “come nuovo” necessiterà di un nuovo Dpp, collegato possibilmente a quello precedente, mentre il prodotto ricondizionato potrà conservare il passaporto digitale originario.
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