La Commissione europea ha pubblicato 90 domande frequenti (più note come FAQ) relative all’obiettivo di migliorare la comprensione della rendicontazione di sostenibilità da parte delle aziende e di chiarire alcuni aspetti rispetto alla divulgazione sulla finanza sostenibile.
Nello specifico si tratta della comunicazione n°6792 con la quale la Commissione fornisce una serie di chiarimenti sull’interpretazione di “talune disposizioni giuridiche della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile), del regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 (primo atto delegato sugli ESRS) e del regolamento 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR).
Si tratta di direttive, regolamenti e atti delegati che sono nati con lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ESG delle loro attività attraverso un rafforzamento della rendicontazione di sostenibilità. Nati in una manciata di anni, questi provvedimenti hanno creato parecchia apprensione nelle imprese – soprattutto le piccole e le medie – per via delle numerose indicazioni specifiche e degli obblighi che sono già in atto o che lo saranno a breve.
Un passaggio fondamentale e obbligato (è proprio il caso di dirlo, dato che parliamo di provvedimenti legislativi) nel percorso dell’Unione Europea verso la finanza sostenibile.
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Lo scopo delle FAQ della Commissione
Il documento di 43 pagine, partorito dalla Commissione Europea a novembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è di agevole lettura. Perché è tutto un rimandare ad articoli e norme di precedente pubblicazione. Un ginepraio legislativo che mette comunque al centro la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (la Corporate Sustainability Reporting Directive, nota anche con l’acronimo CSRD): entrata in vigore in Italia lo scorso settembre, ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per molte imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile, al regolamento sulla revisione contabile e alla direttiva sulla trasparenza.
Inoltre le FAQ, come scrive la stessa Commissione, “comprendono anche un numero limitato di chiarimenti relativi all’interpretazione delle disposizioni della prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità ESRS, per i quali si è ritenuta necessaria un’interpretazione giuridica da parte della Commissione. Le imprese e altri portatori di interessi potrebbero inoltre voler consultare gli orientamenti sull’attuazione degli ESRS pubblicati dall’EFRAG, l’organo consultivo multipartecipativo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in materia di ESRS”.
Attraverso questa serie di FAQ la Commissione intende dunque agevolare il rispetto da parte dei portatori di interessi degli obblighi normativi in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire che le informazioni fornite in materia di sostenibilità siano utilizzabili e comparabili. La Commissione si riserva poi il diritto di aggiornare ulteriormente il documento.
“Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente – si legge ancora – senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive. Le domande frequenti in questione mirano unicamente ad assistere le imprese nell’attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione autoritativa del diritto dell’Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione”. Insomma: fare affidamento sulla FAQ è utile ma alle imprese converrà comunque avere un parere legale per essere certe di non sbagliare.
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Al centro la direttiva CRSD sui report di sostenibilità
Le FAQ, come abbiamo detto, si concentrano principalmente sulla guida in relazione agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità nell’ambito del CSRD. Una direttiva che, a partire dalla stessa Italia, sta creando non pochi problemi nel recepimento, come abbiamo già raccontato. Da qui perciò è emersa la necessità da parte della Commissione di fornire spiegazioni aggiuntive.
Nel complesso gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale. Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità. Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE;
- imprese madri di grandi gruppi.
Si tratta di obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell’Unione il cui valore supera determinate soglie.
“Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva – spiega ancora la Commissione – le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD, che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell’inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria”.
Vale poi la pena specificare che la direttiva CSRD non disciplina la divulgazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della stessa (ad esempio le piccole mediee imprese i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE). In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione rimandiamo al testo della comunicazione della Commissione, che si trova a questo link.
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