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venerdì, Novembre 15, 2024

Criteri minimi ambientali per la cultura: ecco la bozza del Mite

Abbiamo visionato in anteprima la bozza di cui si sta attualmente discutendo al Ministero della Transizione Ecologica e che dovrà portare entro l'anno all'adozione dei CAM per il settore della cultura. Tra clausole contrattuali, criteri premianti, controlli e certificazioni, ecco cosa contiene

Carlotta Indiano
Carlotta Indiano
Classe ‘93. Giornalista freelance. Laureata in Cooperazione e Sviluppo e diplomata alla Scuola di Giornalismo della Fondazione Basso a Roma. Si occupa di ambiente ed energia. Il suo lavoro è basato su un approccio intersezionale, femminista e decoloniale. Scrive per IrpiMedia e collabora con altre testate.

Con il governo Draghi ormai uscente, sono tanti i dossier che dovranno essere affrontati dal governo Meloni: tra questi c’è l’approvazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore della cultura. Si tratta di una riforma importante, anche perché richiesta dal PNRR. Negli scorsi giorni la Commissione Ue ha dato il via libera alla seconda tranche dei fondi del Next Generation EU per l’Italia, riconoscendo al nostro Paese di aver raggiunto i 45 traguardi e obiettivi previsti entro giugno 2022. La prossima sfida riguarda gli obiettivi entro il quarto trimestre dell’anno e tra questi, appunto, c’è la riforma dei CAM, secondo quanto previsto dalla Missione 1, “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, sotto la voce Componente 3, Turismo e Cultura 4.0″.

I CAM per il settore della cultura, infatti, non rientrano ancora tra le categorie merceologiche (raggruppamento di beni e/o servizi omogenei in base alle scelte effettuate dall’utente) investite dal Green Public Procurement, una policy della pubblica amministrazione pensata per facilitare la conversione ecologica dell’economia lungo tutto il ciclo di beni, servizi e opere attraverso l’adozione di criteri specifici per i vari settori economici: tessile, edilizia, rifiuti etc (attualmente sono coperte 18 categorie merceologiche).

Lo scopo della riforma per il settore della cultura è dunque quello di migliorare l’impronta ecologica degli eventi culturali come mostre, festival, eventi culturali e musicali promossi e organizzati dall’autorità pubblica. Eventi, cioè, organizzati attraverso gare d’appalto pubbliche. Economicircolare.com ha ottenuto la bozza della riforma in anteprima. Ecco i punti salienti.

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Gli obiettivi dei criteri ambientali minimi

Il documento è stato elaborato in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e individua una serie di obiettivi da raggiungere con l’introduzione dei nuovi CAM:

  • il contrasto ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di Co2;
  • l’utilizzo di fonti rinnovabili e tecnologie ad alta efficienza per la climatizzazione e l’illuminazione;
  • la promozione di una mobilità sostenibile nel raggiungere il luogo dell’evento;
  • la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso l’impiego di beni riutilizzabili per gli allestimenti e i contenitori per la somministrazione di cibo e bevande, la riduzione degli imballaggi e l’applicazione di misure che contrastano lo spreco alimentare;
  • il supporto di modelli di economia circolare nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi attraverso l’approvvigionamento di manufatti durevoli, realizzabili, riparabili con contenuto di riciclato e riciclabili secondo la recente proposta di “Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, l’impiego efficiente delle risorse naturali e la corretta gestione del fine vita di tutti materiali”;
  • la promozione di tecniche di coltivazione conservative, privilegiando cioè prodotti a ridotto impatto ambientale;
  • la sensibilizzazione e la diffusione di consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale;
  • l’apporto di benefici economici e ricadute positive sul territorio che ospita l’evento.

Il documento pone l’accento anche sulle esigenze dei soggetti più fragili, promuovendo l’inclusione a prescindere dall’età, dal genere, dalla provenienza etnico-culturale-religiosa o dalla condizione psico-sociale, abilità o disabilità. Come si legge nella bozza, gli eventi “a maggior ragione se organizzati da o con il contributo di enti pubblici, devono essere concepiti e realizzati in modo accessibile, inclusivo e non discriminante”.

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Le indicazioni per le stazioni appaltanti

La riforma influenzerà l’organizzazione di eventi culturali, manifestazioni artistiche, rievocazioni storiche, eventi enogastronomici, rassegne e festival musicali, teatrali e cinematografici, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, convegni, conferenze e seminari e fiere. Allo stesso tempo il compito di modellare i nuovi CAM sulla tipologia dell’evento viene lasciato alla stazione appaltante, cioè l’ente aggiudicatore che affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto o concessione.

Nella bozza visualizzata dalla nostra testata i CAM restano obbligatori solo per gli eventi soggetti a procedura di gara pubblica ma nel testo si fa esplicita raccomandazione di vincolare l’eventuale erogazione di contributi all’applicazione dei CAM anche nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara pubbliche. La debolezza delle raccomandazioni è che non rendono obbligatori i CAM per i soggetti privati che organizzano un evento culturale.

La riforma coinvolgerà anche i casi di affidamento in house, l’ipotesi in cui il committente pubblico invece di procedere all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede internamente attribuendo l’appalto di servizi a un’altra entità pubblica con affidamento diretto o senza gara. Nei casi di affidamento del servizio senza gara il principio è sempre lo stesso: si raccomanda di seguire i CAM.

Le pubbliche amministrazioni che pubblicano i bandi di gara (le stazioni appaltanti) “sono invitate” dunque a rifornirsi di allestimenti e arredi proveniente da altri eventi secondo pratiche di riuso o noleggio; in caso di necessità di nuovo acquisto bisognerà prediligere prodotti costituiti da materiale rinnovabile, durevole, riutilizzabile, riciclato o contenente materiale riciclato. Si raccomanda ancora di rifarsi al principio di Design for Disassembly, prevedendo in anticipo l’utilizzo dei materiali nella fase post-evento attraverso la reimmissione nel mercato o la donazione. Si raccomanda, inoltre, di accelerare tutti i processi di digitalizzazione dei documenti per facilitare il flusso di lavoro e ridurre i costi ambientali ed economici.

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Chi controlla l’applicazione dei criteri ambientali minimi

La riforma obbliga l’operatore economico a produrre una documentazione tecnica che certifica l’adozione dei CAM. Per ora la documentazione consiste nella presentazione di etichette e certificazioni sulla base delle dichiarazioni dell’operatore stesso. Sarà compito della stazione appaltante verificare tale documentazione.

Nella bozza si legge: “si evidenzia l’importanza dell’esecuzione da parte della stazione appaltante di adeguati controlli sia in fase di offerta/aggiudicazione attraverso la trasmissione della documentazione richiesta, sia in fase di realizzazione dell’evento mediante appositi sopralluoghi non pianificati. Altresì, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempienza a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto”. Dunque controlli della documentazione ex post e sanzioni affidate alla decisione della pubblica amministrazione.

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Clausole contrattuali

Il succo della riforma sta nelle clausole contrattuali obbligatorie e nei criteri premianti, non obbligatori ma fondamentali per l’aggiudicazione della gara. Mentre le clausole rappresentano la base giuridica della gara, i criteri premianti vengono inseriti a discrezione di chi li redige ma il punteggio maggiore se lo aggiudica l’operatore economico che ne presenta di più. I CAM previsti dalla bozza sono divisi in 23 clausole contrattuali e prevedono 13 criteri premianti.

La prima clausola contrattuale consiste nella nomina di un responsabile della sostenibilità: “E’ nominato un responsabile in materia di sostenibilità col compito di sovrintendere all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilità”. Non è esplicitato chi nominerà il responsabile ma la presentazione della nomina verrà sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione, delegando la responsabilità all’operatore economico stesso. Inoltre il ruolo del responsabile della sostenibilità non compare più in tutta la bozza.

Le clausole 2 e 4 riguardano la digitalizzazione: si prevedono riunioni telematiche certificate da documentazione tecnica per ridurre al massimo i costi e impatti ambientali; biglietti in formato digitale accessibile con controllo elettronico (l’emissione dei biglietti cartacei sarà solo su espressa richiesta dell’utente), mentre tutto il materiale informativo sarà “preferibile” in formato digitale. I materiali cartacei utilizzati dovranno essere provenienti da “foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonché stampati in modalità fronte retro”.

Anche in questo caso la documentazione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con piano di distribuzione dei materiali. Il direttore dell’esecuzione del contratto verificherà il rispetto del criterio attraverso una valutazione della relazione e del piano di distribuzione e attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell’evento.

Oltre agli arredi, che dovranno essere noleggiati o di materiale riciclato e riutilizzati in seguito all’evento, anche gli imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere devono essere ridotti e, se danneggiati, riutilizzati o riciclati. In alternativa sono ceduti a soggetti terzi come la Croce Rossa Italiana CRI, organismi di volontariato di protezione civile, istituzioni scolastiche o, in subordine, ad altri enti no-profit. Anche tutti i gadget e premi dovranno essere riutilizzabili, durevoli e realizzati con materiale, i pettorali degli eventi sportivi dovranno essere realizzati in tessuto o materiale biodegradabile e compostabile.

Le clausole 3 e 10 regolano i siti degli eventi. Le strutture dovranno essere tutte dotate di sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica o sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In tutti quei casi in cui ciò non è possibile, si raccomanda di stipulare un contratto di fornitura di energia da fonti rinnovabili. Le destinazioni dovranno essere raggiungibili attraverso mezzi di trasporto pubblici, accessibili a tutti. Si dovrà utilizzare un’illuminazione il più possibile naturale, limitare l’impatto acustico in caso di manifestazioni temporanee. Se l’evento è all’aperto bisognerà valutare il luogo in base alla presenza di fontane per l’erogazione di acqua pubblica, la presenza del servizio di raccolta rifiuti differenziati, l’allacciamento alla rete elettrica e la presenza di bagni collegati alla rete fognaria e accessibili a tutti.

In aree naturali o semi-naturali, si dovranno utilizzare le zone esterne alle aree naturali protette e alle zone vulnerabili (come le spiagge o i boschi). Occorrerà tenere conto della normativa vigente in campo ambientale valutando di volta in volta la compatibilità dell’evento con il quadro ambientale. In caso di mancato allacciamento alla rete elettrica, saranno utilizzati esclusivamente generatori alimentati da fonti di energia rinnovabile. Anche in questo caso il controllo verrà fatto sulla base di una relazione tecnica.

I livelli di emissione generati dal trasporto dei materiali sono regolamentati dalla clausola 11 per cui “sarebbe preferibile ricorrere a forme di raggruppamento di materiali destinati all’allestimento dell’evento”. Si dovrà preferire mezzi di trasporto su rotaia o, in alternativa, veicoli “classe euro” o immediatamente precedente all’immatricolazione.

La stazione appaltante dovrà inoltre richiedere uno specifico piano di mobilità in base all’afflusso di persone. Nel caso in cui il trasporto pubblico non riesca a sostenere il numero di utenti, verrà fatta richiesta di corse supplementari. Per i consumi energetici si prevede una riduzione attraverso una corretta gestione degli impianti di temperatura e di illuminazione.

La bozza presenta anche alcune indicazioni per la stazione appaltante sulla questione igiene, lasciando l’obbligatorietà solo se la fornitura dei prodotti è inclusa nell’oggetto dell’appalto. I prodotti di tessuto devono essere forniti di marchio di qualità ecologica Ecolabel. Se possibile, bisognerà rifornire il luogo di distributori per l’erogazione di saponi per le mani.

La riforma prevede una clausola per i servizi di ristoro temporanei allestiti specificatamente per l’evento. Nel caso in cui l’acqua di rete non possa essere distribuita dovrà essere somministrata in bottiglie con il sistema del vuoto a rendere o su cauzione o, nel caso di eventi sportivi, tramite bottiglie in materiale riciclato.

Per i pasti l’offerta deve prevedere che il principale ingrediente di tutte le preparazione sia biologici e/o a filiera corta e km zero. Salumi e formaggi dovranno essere di marchio DOP, IGP e certificati “prodotti di montagna”. L’olio per la frittura sarà ammesso solo di girasole o se idoneo a certificazione riconosciute per la sostenibilità ambientale. Le tovaglie non potranno essere monouso mentre i tovaglioli monouso dovranno essere in carta tessuto con  marchio Ecolabel EU. Posate e bicchieri dovranno essere riutilizzabili.

Per evitare sprechi saranno previste mezze porzioni a prezzi ridotti. La gestione dei rifiuti dovrà garantire la raccolta differenziata con contenitori dedicati per ciascuna tipologia di raccolta. Inoltre tutto il personale dovrà essere formato sulle misure da adottare. Le clausole descritte saranno tutte verificate a posteriori attraverso la documentazione tecnica fornita dall’operatore economico o attraverso sopralluoghi da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

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Criteri premianti

Mentre le clausole sono obbligatorie, i criteri premianti attribuiscono una quota al punteggio tecnico complessivo per l’aggiudicazione della gara. La bozza prevede:

  1. Adozione di sistemi di gestione ambientale o per la sostenibilità degli eventi: ovvero un punteggio più alto per chi si associa volontariamente a un sistema di ecogestione e audit (EMAS) e per chi dimostra capacità di adottare misure di gestione sostenibili degli eventi attraverso certificazioni specifiche;
  2. Allestimenti e arredi in plastica: in questo caso il punteggio è assegnato all’offerente che propone una quota di plastica riciclata post consumo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del 30%. Anche qui la verifica verrà fatta attraverso certificazioni specifiche come Plastica seconda vita da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco, ReMade in Italy o certificazioni equivalenti;
  3. Veicoli pesanti per il trasporto materiale: un punteggio più alto sarà assegnato all’offerente che per il trasporto dei materiali utilizza veicoli pesanti N2 e N3 alimentati con combustibili alternativi o fonti di energia tra cui l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa e liquefatta e gas di petrolio liquefatto (GPL).
  4. Alloggi per staff, invitati e relatori: punti in più per l’utilizzo di strutture registrate secondo standard di Registrazione Emas,
  5. Promozione della mobilità sostenibile: piano per la mobilità sostenibile come sistemi di parcheggio bici, la presenza di un mobility center, la previsione di soluzioni collettive, realizzazioni di app free per i servizi;
  6. Sponsorizzazioni delle iniziative culturali: collaborazione con sponsor che sostengono principi di sostenibilità ambientale e sociale;
  7. Scelta di fornitori con determinati standard ambientali e sociali: i fornitori dovranno essere dotati di certificazioni ambientali;
  8. Valorizzazione del territorio: la manifestazione deve coinvolgere le organizzazioni del territorio e favorire l’occupazione locale, organizzando eventi in sinergia con istituzioni presenti sul luogo;
  9. Tovaglie e tovaglioli: anche qui si fa riferimento all’etichetta Ecolabel per l’assegnazione di punti;
  10. Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’evento: piano di monitoraggio per gli aspetti ambientali con sistemi di calcolo sulle emissioni prodotte e la previsione di azioni di miglioramento per il futuro;
  11. Scelta della location: scelta di aree marginali o da riqualificare;
  12. Aree baby friendly
  13. Squadra di eco-volontari per sovrintendere l’attuazione di tutte le azioni di sostenibilità

Nell’attuazione delle clausole contrattuali e dei criteri premianti, il documento prevede l’inclusione di CAM già adottati in precedenza per gli altri settori coinvolti nell’evento. Per il legislatore importante sottolineare, però, che i Cam da soli non possono espletare tutti gli obiettivi proposti nel documento ma servirà una sinergia con altri strumenti di politica ambientale. Una sfida da non poco, anzi l’ennesima a livello ambientale, per il futuro governo Meloni.

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