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venerdì, Novembre 15, 2024

Discariche di rifiuti: nuove norme e requisiti

Lorenzo Carrozza
Lorenzo Carrozza
Collaboratore parlamentare esperto di sviluppo sostenibile, economia circolare, diritto dell'ambiente e politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Si occupa di affari legislativi e istituzionali per il coordinamento delle politiche di Benessere Equo e Sostenibile e la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presso la Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relatore di convegni e docente di attività di formazione sull'Agenda 2030 e sulle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile.

Lo schema di decreto legislativo A.G. 168, composto da tre articoli, reca l’attuazione della direttiva (UE) 2018 (850), che modifica la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Lo schema, che interviene sul suddetto decreto, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell’articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva.

Principi e criteri direttivi

I principi e criteri direttivi, stando a quanto si legge nella Relazione tecnico – finanziaria che accompagna l’atto 168 – perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della direttiva e prevedono un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l’adeguamento dei criteri di apertura e di chiusura al progresso tecnologico, la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

L’articolo 1 dello schema, con le lettere da a) a r), reca novelle al decreto legislativo 36/2003 in materia di discariche di rifiuti, inserendo in tale D.Lgs. anche talune disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010 recante definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica nonché delle linee guida “ISPRA” del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

La relazione illustrativa allo schema afferma come il legislatore abbia inteso, con la sopra richiamata delega, perseguire, come accennato, ‘un obiettivo ben più ambizioso della mera attuazione della nuova direttiva in materia di discariche, prevedendo alcuni princìpi e criteri aggiuntivi in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti’.

La lettera a) dell’articolo 1 indica tra le nuove finalità quella di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente.

L’articolo 1, comma 1, lett. b), dello schema di decreto, adegua le definizioni vigenti ai contenuti della direttiva in recepimento. In particolare si fa rinvio al Codice ambientale per quanto concerne alcune definizioni e sono inserite le definizioni di “gestione operativa” e di “gestione post-operativa”, le quali designano, rispettivamente, l’insieme delle attività eseguite durante la coltivazione della discarica ovvero dopo la sua chiusura. Al riguardo, l’art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 117 del 2019, pone quale principio di delega l’adeguamento “al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale”.

La lettera c) dell’articolo 1 dello schema novella l’articolo 3 del D.Lgs. n. 36 del 2003 aggiornando l’ambito di applicazione del decreto in linea con la direttiva (UE) 2018/850. In particolare, si riscrive il comma 3 della norma novellata, prevedendo ora che, fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, è esclusa dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 inerente alle discariche, la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave.

La lettera d) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003, inserendovi due nuovi commi. Il nuovo comma 4-bis prevede che, a partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani. Si fa eccezione – rispetto a tale generale divieto – per i rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del Codice dell’ambiente in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti.

Con la lettera d) si introduce altresì un nuovo comma 4-ter, al fine di recepire l’articolo 5, par. 5 della Direttiva. Questo prevede che, entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano, anche sotto tale profilo, la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

La lettera e) introduce nel D.Lgs. n. 36 il nuovo articolo 5-bis, recante le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi. Il comma 1 della disposizione elenca le regole per calcolare se gli obiettivi di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica – al 10% o a una percentuale inferiore del peso totale dei rifiuti urbani prodotti (ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter) – siano stati conseguiti, recependo l’articolo 5-bis della direttiva.

La lett. f) modifica la disciplina concernente i rifiuti non ammessi in discarica aggiornandone la classificazione. Inoltre, si prevede che non possano essere ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell’allegato 3, introdotto dallo schema di decreto, recante gli elenchi dei rifiuti non ammissibili, con l’indicazione dei relativi codici EER. È inoltre proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3.

La lett. g) modifica la disciplina concernente i rifiuti ammessi in discarica mirando a specificare le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto il trattamento prima della collocazione in discarica. A tal fine, si rimanda ai criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata.

La lettera i) interviene sulle domande di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle discariche, al fine di attuare le disposizioni di delega. Le modifiche apportate riguardano i dati e le informazioni contenuti nelle domande e rappresentano una riformulazione di carattere procedimentale.

La lettera m) modifica le procedure di chiusura della discarica prevedendo che la procedura di chiusura può essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto degli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.

La lettera n) modifica l’articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa. In particolare inserisce il comma 6-bis relativo alla verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche.

I rilievi del parlamento

Il Parlamento, pur apprezzando gli obiettivi di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, nonché di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull’ambiente derivanti dalle discariche, ha rilevato che:

1) il decreto n.36 del 2003 ha l’obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili; a tale riguardo, devono essere inclusi, e dunque non collocati in discarica, anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. Tale tipologia di rifiuto, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019) deve essere raccolto e riciclato assieme ai rifiuti organici e conteggiato nel calcolo degli obiettivi di riciclo;

2) appare necessario disciplinare con maggiore dettaglio la fase finale della gestione post-operativa rispetto a quella attualmente recata dallo schema di decreto, in quanto prevedere almeno 4 analisi consecutive nell’arco minimo di un anno solare nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 152/2006, risulta di difficile attuazione e non conforme alla direttiva; al riguardo, sarebbe opportuno che sia verificata l’effettiva assenza di rischio della discarica;

3) si ritiene utile inserire, nel paragrafo 2.4.1 «Criteri generali per la protezione delle acque e del terreno» dell’Allegato 1 un termine certo di inizio della valutazione per la predisposizione della copertura finale, al fine di evitare che gli impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post operativa, della durata di 30 anni, con la copertura provvisoria; sarebbe, pertanto, utile prevedere l’obbligo da parte del gestore di valutare, dopo due anni dall’ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura finale della stessa.

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