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lunedì, Dicembre 9, 2024

Rifiuti e imballaggi, parola d’ordine: prevenire

Lorenzo Carrozza
Lorenzo Carrozza
Collaboratore parlamentare esperto di sviluppo sostenibile, economia circolare, diritto dell'ambiente e politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Si occupa di affari legislativi e istituzionali per il coordinamento delle politiche di Benessere Equo e Sostenibile e la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presso la Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relatore di convegni e docente di attività di formazione sull'Agenda 2030 e sulle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile.

Lo schema di decreto 169, in attuazione della delega recata dall’art. 16 della L. 117/2019, si propone di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e dalla direttiva 2018/852/UE, che ha apportato modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE). Al fine del recepimento, lo schema di decreto provvede quindi a modificare e integrare la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/2006, ove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive “rifiuti” (2008/98/CE) e “imballaggi” (94/62/CE).

Obiettivo: evitare e prevenire la produzione dei rifiuti

L’art. 1 inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l’obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un’economia circolare in EU (comma 1). Si riscrive la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, i cui regimi sono ora istituiti obbligatoriamente, e si introducono i requisiti generali minimi di tali regimi (commi 2 e 3), che devono essere rispettati entro il 5 gennaio 2023 (art. 5). Sono inoltre individuate le autorità che consentono di derogare ai criteri di priorità previsti nella gerarchia di gestione dei rifiuti (comma 4) e sono specificate le iniziative che il programma di prevenzione dei rifiuti deve contenere, con l’indicazione altresì di indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi, finalizzati alla valutazione dell’attuazione di tali misure (comma 5). Oltre a ribadire gli obiettivi da conseguire, entro il 2020, di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 50% in termini di peso di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e di almeno il 70% in termini di peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le terre e rocce scavo che non contengono sostanze pericolose, sono previsti i seguenti ulteriori obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani: 55% in peso al 2025, 60% in peso al 2030, 65% in peso al 2035 (comma 6). Si rende, inoltre, obbligatorio adottare le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento (comma 6). Viene inoltre introdotto l’obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (comma 7). Sono recepite (attraverso aggiunte o modifiche) le nuove definizioni di: rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizione, rifiuti organici, rifiuti alimentari, gestione dei rifiuti, recupero di materia, riempimento e responsabilità estesa del produttore (comma 8). In materia di classificazione dei rifiuti, sono aggiunti tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività della silvicoltura e della pesca e si specifica che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente (comma 9). Si introducono specifici adempimenti per chi, per la prima volta, usa o immette sul mercato un “materiale End of Waste” (comma 11) e si escludono dal campo di applicazione delle norme di gestione dei rifiuti le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi (comma 12). Si disciplina il deposito temporaneo prima della raccolta e le condizioni previste per lo svolgimento di tale attività (comma 13). Viene inoltre riscritta la disciplina della tracciabilità dei rifiuti, basata sul nuovo Registro elettronico nazionale (comma 14) e modificata quella relativa ai registri di carico e scarico (comma 15).

L’articolo 2 prevede l’elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (comma 1) e reca una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale (comma 2). Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l’obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022 (comma 3), nonché introdotto un nuovo articolo del Codice volto a regolare il calcolo degli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (comma 4).

Il parere del Parlamento

Il Parlamento ha espresso parere favorevole avanzando, tuttavia, tra le altre, le seguenti osservazioni:

1. Occorre modificare gli articoli 178, 219 e 222 in quanto, a differenza di quanto prescritto dal criterio di delega di cui al citato articolo 16 della legge n. 117 del 2019, lo schema non interviene in tema di accesso alle infrastrutture che, di fatto, crea ostacoli all’ingresso sul mercato di nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore, che dovrebbero invece essere rimossi;

2. Con riguardo alle deroghe al principio della copertura integrale dei costi efficienti previsti dal nuovo articolo 178-ter, risulta opportuno che i medesimi costi efficienti siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte da ARERA in materia;

3. È opportuno prevedere che il Programma nazionale di prevenzione rifiuti, disciplinato dal novellato articolo 180, comma 2, incoraggi anche la diffusione di prodotti scomponibili nonché l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;

4. Nel declinare gli obiettivi di economia circolare, appare utile ripristinare la disciplina vigente del comma 5 dell’articolo 181 del codice, essendo una norma funzionale al recupero delle frazioni di rifiuti urbano oggetto di raccolta differenziata, privilegiando il principio di prossimità agli impianti;

5. Con riguardo alla disciplina dei rifiuti organici recata dal nuovo articolo 182-ter, appare necessario che per garantire il raggiungimento dei nuovi target, sia previsto che i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2021 e che siano attuate misure in grado di favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento e sviluppati sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica;

6. L’articolo 183 novellato dallo schema in esame inserisce la definizione di «rifiuti urbani», nel cui ambito appare necessario, da un lato, chiarire la disciplina di quelli indicati dalla lettera b), collocata nell’ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione e, dall’altro lato precisare che la nuova definizione non incide sulla ripartizione tra attori pubblici e privati della responsabilità nella loro gestione; inoltre, si reputa utile modificare la definizione di «compost» – per includere anche quello prodotto dalle attività di compostaggio sul luogo di produzione – e inserire quella di «compostaggio»;

7. Il testo reca, all’articolo 184, comma 3, un rinvio normativo interno da coordinare con la nuova partizione dell’articolo; inoltre, al medesimo articolo, appare opportuno reinserire la categoria dei rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti, dei rifiuti sanitari e dei veicoli fuori uso;

8. Con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui agli articoli 188-bis e 190 del codice, si ritiene preferibile orientarsi verso la soluzione della «interfacciabilità» tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese;

9. Con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, occorre comunque ripristinare tutte le norme di semplificazioni già previste dagli articolo 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nella formulazione successiva alle modifiche apportate con il D.Lgs. 205/2010;

10. Lo schema non interviene sull’articolo 221 del codice, mentre sarebbe opportuno specificare in tale disposizione il criterio di imputazione della responsabilità di produttori e utilizzatori degli imballaggi, nonché il regime del recesso dai consorzi;

11. Occorre modificare altresì l’articolo 224, comma 5, al fine di prevedere che anche i sistemi autonomi possano stipulare l’accordo di programma con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unione delle province italiane (UPI) o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale.

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