Dopo giorni di accese polemiche, il Regolamento europeo che mira a riscrivere, migliorandole, le regole sulla produzione degli imballaggi e la gestione del loro fine vita è stato pubblicato. Presentandolo insieme a un Policy framework sulle bioplastiche, in conferenza stampa il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans ha spiegato – in italiano, forse per rispondere esplicitamente alle preoccupazioni delle nostre industrie e del nostro governo – che “nessuno vuole mettere fine alle pratiche di riciclo o mettere in discussione gli investimenti”. Poi Timmermans ha ribadito: “Vogliamo ancora di più, non di meno. Non c’è competizione tra i due approcci”, riferendosi alla presunta concorrenza tra la spinta verso il riuso e quella in favore del riciclo.
EconomiaCircolare.com ha già descritto – riferendo di una bozza trapelata nei giorni scorsi e delle reazioni che ha suscitato – i temi principali affrontati dal regolamento: obiettivi di riduzione, riuso e riciclo degli imballaggi, impiego di materia prima seconda, sistemi di deposito su cauzione finalizzati al riciclo e al riuso, imballaggi in plastica compostabile. Rispetto alla bozza, alcuni obiettivi sono stati “ammorbiditi” nella proposta presentata il 30 novembre dalla Commissione. Un evidente segnale di distensione dopo le rimostranze di buona parte del mondo produttivo italiano e non solo, ma la strategia indicata dall’Unione resta la stessa: “Il presente regolamento – scrive la Commissione europea – contribuisce alla transizione verso un’economia circolare stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti”.
Ricordiamo che, a differenza delle direttive che una volta approvate devono essere recepite dai singoli Stati, i regolamenti sono immediatamente applicativi dopo l’approvazione. Nel nostro caso, siamo ancora al primo passaggio dell’iter legislativo: per l’approvazione definitiva la proposta dovrà passare per il Parlamento Europeo e per il Consiglio. Qui di seguito sintetizziamo i temi chiave contenuti nel testo.
Riduzione (articolo 9)
Seguendo appunto la gerarchia europea dei rifiuti, la Proposta di revisione della normativa UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio contiene norme per la riduzione dei rifiuti da imballaggio.
Per ridurre la produzione e l’utilizzo di imballaggi, il regolamento prevede misure di ecodesign. Come una progettazione che riduca gli spazi vuoti: chi fornisce “imballaggi raggruppati, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico, deve assicurare che il rapporto dello spazio vuoto sia al massimo del 40%” (art. 21). Una progettazione pensata “in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità”. Vengono poi messi al bando gli imballaggi non necessari, come quelli “finalizzati esclusivamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, inclusi doppie pareti, doppi fondi e strati non necessari”.
Complessivamente, i rifiuti di imballaggio pro capite dovranno essere ridotti, rispetto al 2018, del 5% entro il 2030; del 10% entro il 2035; del 15% entro il 2040. La Commissione affida agli Stati membri la decisione su come raggiungere l’obiettivo. Agli Stati membri viene anche chiesto (articolo 29) di adottare misure per ottenere una riduzione duratura del consumo di borse di plastica leggere (shopper): l’obiettivo, dal 31 dicembre 2025, è non superare i 40 shopper l’anno a testa.
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Quantità minima di prodotto riciclato (articolo 7)
La Commissione intende regolamentare la quantità di materia prima seconda che dovrà essere presente nei nuovi packaging:
- Per gli imballaggi “sensibili”, quelli cioè a contatto con gli alimenti, costituiti da PET come componente principale, la Commissione richiede che contengano il 30% di materia riciclata dal 1 gennaio 2030 (nella bozza circolata nelle settimane scorse si stabiliva un contenuto minimo del 25%) e il 50% dal 1 gennaio 2040;
- Per gli imballaggi sensibili non in PET (escluse bottiglie per bevande), 10% dal 2030 e 50% al 2040;
- Bottiglie di plastica monouso per bevande: 30% al 2030 (50% nella bozza) e 65% al 2040;
- per tutti gli altri imballaggi, 35% al 2030 (45% nella bozza) e 65% dal 2040.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione stabilirà la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato.
Per tutti gli imballaggi non in plastica, la Commissione si riserva di riesaminare – entro 8 anni dall’entrata in vigore del regolamento – la situazione relativa all’uso dei materiali di imballaggio per valuta l’eventuale modifica degli obiettivi.
Etichettatura (Articolo 11)
Entro tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del regolamento, ogni imballaggio dovrà essere contrassegnato con un’etichetta (i cui requisiti verranno definiti dalla Commissione) contenente informazioni sulla sua composizione materiale. Prescrizione valida anche per l’e-commerce (ma non per imballaggi per il trasporto).
Gli imballaggi riutilizzabili, a partire da 48 mesi dall’approvazione del Regolamento, dovranno avere un’etichetta o un qr code che consenta di identificarli e distinguerli dagli imballaggi monouso, e che fornisca “ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità dell’imballaggio, tra cui la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e dei punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità degli imballi e il calcolo dei viaggi e delle rotazioni”.
A proposito di etichette, la Commissione mette in guardia rispetto al greenwashing e ad etichettature che creino difficoltà al consumatore. Sarà infatti vietato esporre “etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali per quanto riguarda i requisiti di sostenibilità per l’imballaggio, altre caratteristiche dell’imballaggio” come le opzioni di gestione dei rifiuti per le quali il regolamento prevede un’etichettatura armonizzata.
Bioplastiche compostabili (articolo 8)
Il regolamento proposto dalla Commissione prevede che due anni dopo l’entrata in vigore del documento dovranno essere in materiale compostabile tutte le cialde per caffè, le bustine di tè, le etichette adesive per frutta e verdura e le borse di plastica ‘molto leggere’ (non gli shopper, che sono buste ‘leggere’, ma ad esempio quelle che si usano al supermarket per frutta e verdura).
Sempre entro due anni dall’approvazione del regolamento, gli altri imballaggi compostabili “devono consentire il riciclaggio dei materiali senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi di rifiuti”. Passaggio sibillino, questo, che rimanda implicitamente ai problemi di contaminazione dei rifiuti plastici urbani a causa della presenza di bioplastica. Proprio questo passaggio – ed è una delle modifiche più consistenti rispetto alla bozza che circolava nei giorni scorsi – ha sostituito quello ben più netto che escludeva la possibilità di mettere in commercio imballaggi in bioplastica compostabile che non fossero quelli elencati poche righe sopra.
Riutilizzo e ricarica (articoli 26 e 45)
“Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi per il riutilizzo degli imballaggi e sistemi per il refill ecologicamente corretto che non compromettono l’igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori”, scrive la Commissione (articolo 45). Tra queste misure vengono suggeriti il deposito su cauzione finalizzato appunto al riutilizzo o leve economiche: come far pagare il contenitore monouso, indicarne il costo in etichetta, incentivare i negozi che offrono prodotti sfusi.
Diversi gli obiettivi posti dalla Commissioni per sostenere il riutilizzo.
Dal primo gennaio 2030, il 90% dei grandi elettrodomestici dovrà essere messo in commercio con “imballaggi di trasporto riutilizzabili all’interno di un sistema per il riutilizzo” (quindi non solo riutilizzabili ma effettivamente riutilizzati).
Dal primo gennaio 2030, il 20% delle bevande da asporto (nella bozza era il 30%) dovrà essere venduto in imballaggi riutilizzabili (“nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendone il riempimento”). Dal 2040 la quota sale all’80% (era 95% nella bozza).
Contenitori riutilizzabili anche per il cibo da asporto: il 10% entro l’1/1/2030 (era il 20% nella bozza precedente), il 40 entro il primo gennaio 2040 (75% nella bozza). Dovranno essere vendute in contenitori riutilizzabili anche le bevande alcoliche che non siamo vini (10% entro il 2030, 25% entro il 2040); i vini (5% e 15% rispettivamente dal 2030 e dal 2040); bevande non alcoliche come acqua, tè, succhi di frutta (10% e poi 25%).
Riuso anche per imballaggi terziari: il 30% dei bancali, casse in plastica, scatole pieghevoli in plastica, secchi e fusti per il trasporto dovranno essere riutilizzabili entro il 1 gennaio 2030 (dal 2040 l’obiettivo è il 90%). Il 10% degli imballaggi da trasporto usati nell’e-commerce dovrà essere riutilizzabile dal 2030, il 50% dal 2040.
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Deposito su cauzione (sezione IV)
Entro il 1° gennaio 2029 (2028 nella bozza) gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito e restituzione finalizzati al riciclo per:
- a) bottiglie per bevande in plastica monouso di capacità fino a tre litri;
- b) contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a tre litri.
Sono esclusi vino, spirits e latte. Sono esentati i Paesi che, per questi imballaggi, hanno raggiunto un tasso di raccolta superiore al 90% (oppure quelli che entro il primo gennaio 2027 presentino un piano che ‘garantisca’ il raggiungimento dell’obiettivo del 90 %).
Riciclo
Quanto al riciclo, la Commissione stabilisce che dal primo gennaio 2030 tutto il packaging dovrà essere riciclabile.
Gli obiettivi di riciclo degli imballaggi indicati dal regolamento confermano quelli vigenti:
- per tutti gli imballaggi 65% da 2025, 70% dal 2030;
- legno: 25% e poi 30% al 2030;
- plastica 50% al 2025 e 55% al 2030;
- alluminio 50% al 2025 e 60% al 2030;
- vetro 70% e poi 75%;
- carta e cartone 75% e 85%.
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