Nel corso della riunione del Consiglio Ue per l’Energia del 16 dicembre è arrivato il via libera definitivo al PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), il cosiddetto Regolamento Imballaggi di cui si è tanto discusso negli ultimi due anni.
Il PPWR mira a ridurre i rifiuti derivanti dagli imballaggi imponendo, tra l’altro, obiettivi vincolanti di riutilizzo e limitando l’uso di alcuni tipi di imballaggi monouso. Dopo il via libera del Consiglio con l’astensione di Austria e Malta, l’iter legislativo del provvedimento è concluso e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea.
Fatta eccezione per le disposizioni che prevedono periodi di transizione diversi, il Regolamento sarà operativo 18 mesi dopo la data di entrata in vigore. Se è presumibile che a gennaio 2025 il Regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è ragionevole pensare che per la piena attuazione bisognerà attendere il primo semestre del 2026.
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Contenuto riciclato, sicurezza e minimizzazione
Gli obiettivi di prevenzione richiedono agli Stati membri di ridurre il volume pro capite di rifiuti di imballaggio generati del 5% entro il 2030 rispetto al 2018, del 10% entro il 2035 e del 15 percento entro il 2045. La nota del Consiglio europeo sintetizza così i contenuti del provvedimento:
– Il Regolamento fissa un obiettivo minimo di contenuto riciclato per il 2030 e poi per il 2040 (fino ad arrivare al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040).
– Si obbligano i produttori a ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi, evitando quelli non necessari.
– Bisogna ridurre al minimo le sostanze preoccupanti, inclusa la limitazione dell’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche (PFAS), se superano determinate soglie
– I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.
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Focus sugli imballaggi in plastica monouso
Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:
– frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg;
– alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno di hotel, bar e ristoranti;
– porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti;
– piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo);
– sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa).
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Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica
Il regolamento fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).
Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.
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Le contestazioni dell’Austria
In una dichiarazione scritta riportata da Ewid, l’Austria ha contestato il Regolamento PPWR dichiarando che sarebbe stata più adeguata la forma della direttiva (non direttamente applicabile nell’ordinamento degli Stati membri) e lamentando la mancanza di “equilibrio tra tutela ambientale, oneri amministrativi e competitività”, in particolare a causa dell’elevato onere amministrativo e per gli aumenti dei costi senza evidenti benefici ambientali, ad esempio nell’ambito del riutilizzo.
“Le complesse misure di attuazione richieste dalla regolamentazione e i problemi di applicazione, ad esempio in relazione alla responsabilità del produttore nei confronti dei Paesi terzi”, sono ulteriori motivi addotti dal governo di Vienna per la sua decisione di astenersi dal voto.
Le ragioni del governo maltese
Dal canto suo, nel motivare l’astensione dal voto, Malta ha riconosciuto i passi avanti nelle trattative, “come l’esenzione per alcune microimprese dalla procedura di valutazione della conformità e il fattore di correzione del turismo. Ma – si legge nella dichiarazione della delegazione governativa – “nota con rammarico la natura discriminatoria dell’esenzione dagli obiettivi di riutilizzo, che ora si basa sulle prestazioni di gestione dei rifiuti degli Stati membri piuttosto che sulle prestazioni degli operatori economici interessati”.
Inoltre, recita ancora la dichiarazione, “l‘obbligo per i sistemi di deposito e restituzione di avere un’etichetta nazionale è problematico anche per Malta, poiché aumenterà gli oneri logistici e amministrativi per i distributori locali che dipendono fortemente dalle bevande importate”.
Malta nutre inoltre preoccupazioni “su come gli Stati membri, in particolare quelli più piccoli, saranno in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio giuridicamente vincolanti, in particolare quello del 2030, soprattutto perché alcuni requisiti armonizzati per gli operatori economici nell’allegato V sono stati diluiti e la loro scadenza per l’attuazione è stata prorogata fino al 2030″.
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