In un’economia circolare i rifiuti sono la premessa per nuove materie prime: sono dunque un bene, con valore economico positivo. Ma anche in un’economia pienamente circolare non tutti i rifiuti possono essere valorizzati, e quelli che non possono esserlo vanno gestiti e smaltiti (valore economico negativo). Se pensiamo che oggi – dati Circularity Gap report – solo il 7,2% dei materiali deriva da riciclo, è chiaro che un’ampia parte dei rifiuti è un costo per chi li produce, e può diventare un affare per trafficanti che aiutano a liberarsene illegalmente al prezzo più basso. Da questo punto di vista, allora, l’export di rifiuti cessa di essere un’attività economica, e diventa attività criminale, il cui risultato è anche scaricare sui Paesi destinatari dei rifiuti l’impatto ambientale delle economie dei mittenti. Per evitare questi traffici, per tracciare meglio l’export di rifiuti e per non scaricare la propria impronta ambientali su altre nazioni, l’Europa da tempo si è date delle regole sull’export, sia quello verso Paesi membri che quello oltre i confini dell’Unione.
Un nuovo regolamento a riguardo entra in vigore oggi e sarà operativo tra tre anni. Nel 2023 sono stati 35 i milioni di tonnellate di rifiuti esportati dall’Ue oltre i propri confini (qui i dati Eurostat), soprattutto verso la Turchia.
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Le regole Ue sulle spedizioni di rifiuti oltre frontiera
Dal 1993, la legislazione dell’UE sulla spedizione dei rifiuti include regole per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Due regolamenti, uno del 1993 e l’altro del 2006, hanno attuato gli obblighi della Convenzione di Basilea (1989) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Le norme dell’UE recepiscono anche le disposizioni della decisione OCSE (2001) che istituisce un sistema di controllo delle spedizioni di rifiuti destinati al recupero all’interno dell’area OCSE. Le norme dell’UE sulle spedizioni di rifiuti, sia all’interno dell’UE che per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni di rifiuti da e verso l’UE, sono state aggiornate grazie ad nuovo Regolamento adottato l’11 aprile 2024 ed entrato in vigore oggi, 20 maggio. Obiettivi del Regolamento 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti sono:
– Garantire che l’UE non esporti i propri rifiuti verso Paesi terzi e contribuire a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;
– Rafforzare l’applicazione della normativa per prevenire le spedizioni illegali di rifiuti all’interno dell’UE e dall’UE verso i Paesi terzi;
– Aumentare la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE e facilitare il riciclaggio e il riutilizzo.
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Export di rifiuti tra Stati europei
Per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento, nel caso dei rifiuti pericolosi e della maggior parte dei rifiuti misti destinati al recupero, si applica la procedura di notifica e autorizzazione: un operatore che pianifica tali spedizioni deve ottenere l’autorizzazione preventiva di tutte le autorità dei Paesi interessati (dall’origine alla destinazione, compreso il transito) prima che la spedizione possa avere luogo.
Per le spedizioni di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero (“lista verde”) all’interno dell’UE e dell’OCSE, si applicano i requisiti generali di informazione: tutte le informazioni di base sui rifiuti spediti (come la quantità, il trattamento, l’origine e la destinazione), devono essere rese disponibili prima dell’inizio della spedizione.
Con il nuovo regolamento, le procedure passeranno da un approccio cartaceo a uno elettronico. Un sistema centrale dell’UE garantirà il regolare funzionamento di questo scambio a partire da maggio 2026.
Export di rifiuti fuori Ue
Continuano ad essere applicati il divieto generale di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento e il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi da avviare a recupero verso Paesi non OCSE.
Per le esportazioni di rifiuti non pericolosi a scopo di recupero, le nuove regole si applicheranno entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento (oggi), quindi a partire dal maggio 2027. Tali regole si differenziano tra Paesi OCSE e Paesi non OCSE.
Le aziende che esportano rifiuti dall’UE dovranno comunque dimostrare, anche attraverso audit indipendenti negli impianti verso i quali spediscono i rifiuti, che una volta a destinazione saranno gestiti correttamente.
Paesi OCSE. Nel complesso, il quadro procedurale per le esportazioni verso i Paesi OCSE al di fuori dell’UE è molto simile al regime per le spedizioni tra Stati membri. Le tendenze saranno monitorate dalla Commissione che, in caso di dubbi sugli eventuali danni ambientali, avvierà un dialogo con il Paese di destinazione (il regolamento prevede che le esportazioni saranno sospese se i rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto”. L’esportazione di rifiuti plastici sarà oggetto di particolare attenzione.
Paesi non OCSE. L’esportazione di rifiuti nella lista verde è vietata a meno che non vengono soddisfatte alcune condizioni. I Paesi che intendono ricevere importazioni di rifiuti dall’UE devono notificare alla Commissione europea la loro volontà e dimostrare la loro capacità di trattare questi rifiuti in modo ecologicamente corretto. La Commissione stilerà un elenco di Paesi autorizzati a ricevere i rifiuti della lista verde. A partire dal novembre 2026 (30 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento) l’esportazione di rifiuti di plastica sarà vietata.
La plastica
Qualsiasi esportazione autorizzata di rifiuti di plastica al di fuori dell’UE sarà soggetta alla procedura di consenso informato preventivo previsto dalla Convenzione di Basilea. Le spedizioni di rifiuti in plastica, oltre a rispettare le norme generali previste anche per le altre tipologie (come gli audit) sono soggette a un regime specifico. A partire dal maggio 2026, l‘esportazione di rifiuti di plastica, compresi i rifiuti non pericolosi destinati al riciclaggio sarà soggetta alla “procedura di notifica e autorizzazione preventiva“. L’esportazione di tutti i tipi di rifiuti di plastica verso Paesi non OCSE sarà vietata a partire dal 21 novembre 2026. A partire dal 21 maggio 2029, i Paesi ancora disposti a importare rifiuti di plastica dell’UE potranno notificare alla Commissione europea la loro volontà e dimostrare la loro capacità di trattare questi rifiuti in modo ecocompatibile. La richiesta di importazione di rifiuti di plastica dell’UE può riguardare solo i rifiuti di plastica non pericolosi.
Contrasto all’export illegale di rifiuti
Per aumentare la cooperazione e il coordinamento contro le spedizioni illegali di rifiuti, sarà istituito un “Gruppo di applicazione delle norme sulle spedizioni di rifiuti” dell’UE (Waste shipment enforcement group), che comprenderà le autorità ambientali, doganali, di polizia e altre autorità di ispezione nazionali competenti, nonché le reti di applicazione della legge europee e internazionali.
La Commissione sosterrà le indagini transnazionali degli Stati membri dell’UE sul traffico di rifiuti attraverso il suo ufficio antifrode (OLAF). I Paesi terzi saranno sostenuti attraverso vari canali di cooperazione internazionale.
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