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sabato, Luglio 27, 2024

Rifiuti da costruzione e demolizione, ok dal Consiglio di Stato all’EoW. Il punto con Paolo Barberi (ANPAR)

Dopo il parere del Consiglio di Stato sul nuovo schema di regolamento end of waste (EoW) per i rifiuti da costruzione e demolizione, a fine marzo il testo dovrebbe tornare dall’Europa con le eventuali osservazioni. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, secondo Barberi, potrebbe arrivare a fine giugno. Nel frattempo le aziende vivono una situazione paradossale

Daniele Di Stefano
Daniele Di Stefano
Giornalista ambientale, un passato nell’associazionismo e nella ricerca non profit, collabora con diverse testate

Il Consiglio di Stato ha espresso (il 16 febbraio) il suo parere sullo schema di regolamento end of waste per i rifiuti da costruzione e demolizione. Ne approfittiamo per fare il punto su una norma che interessa quasi la metà (il 47,7%, dati ISPRA) dei rifiuti speciali prodotti in Italia. Lo facciamo con Paolo Barberi, presidente ANPAR, l’Associazione nazionale produttori aggregati riciclati.

Dottor Barberi, il nuovo regolamento abrogherà il decreto 27 settembre 2022, n. 152, attualmente vigente, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e che, dopo le vostre critiche, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha deciso di cambiare. A che punto siamo per l’entrata in vigore del nuovo regolamento? Cosa manca?

Per questo provvedimento il Ministero ha adottato un sistema nuovo, mi sembra, procedendo in parallelo a livello europeo e nazionale: il 20 dicembre scorso ha inviato il testo del nuovo decreto alla Commissione europea per avviare il periodo di verifica, il cosiddetto stand and still, e in parallelo ha mandato avanti la verifica del Consiglio di Stato. Ora, avendo avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato, dal momento in cui, il 20 marzo, si chiuderà il periodo di stand e still e l’Europa rimanderà al governo il testo del decreto con eventuali richieste di chiarimento e osservazioni, il testo potrà essere pubblicato. Non credo che dall’Europa ci saranno particolari richieste di modifiche e chiarimenti: sullo stesso decreto 152 del 2022, che pure avrebbe creato molti problemi al settore, non ci sono state particolari richieste. Questo nuovo testo è un grande miglioramento: non ci dovrebbero essere quindi grandi problemi.

Ci parli dei miglioramenti.

Innanzitutto c’è un ampliamento dei codici EER (i codici che, nell’Elenco Europeo dei Rifiuti-EER classificano appunto le diverse tipologie di rifiuto, ndr), quindi del perimetro dei rifiuti che possono essere inseriti nell’end of waste.

Poi il primo decreto aveva imposto per tutti gli utilizzi e per tutti gli aggregati dei limiti strettissimi sulle analisi ambientali, che avrebbero di fatto paralizzato il settore. Con questo nuovo testo, invece, viene quasi totalmente risolto questo problema: sono state previste due scale di valori diverse a seconda dell’utilizzo che si deve fare dell’aggregato e della destinazione d’uso dell’area nella quale verrà utilizzato.

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Foto: Canva
Perché allora dice “quasi totalmente”?

Perché rimangono due nodi da sciogliere.

Il primo è l’utilizzo degli aggregati riciclati per i riempimenti o ripristini ambientali su aree a destinazione industriale o commerciale: in questo caso viene mantenuto il limite più restrittivo causando sperequazione rispetto ad altri decreti e norme ambientali, ad esempio la legislazione su terre e rocce da scavo. Sarebbe invece opportuno utilizzare per i ripristini ambientali un aggregato recuperato con caratteristiche ambientali meno restrittive, se la destinazione è commerciale o industriale e quindi non residenziale o di verde pubblico. Ci aspettiamo che questo nodo si possa risolvere si possa risolvere nel periodo di monitoraggio (previsto dall’articolo 7 del decreto) che rispetto al passato è stato portato a 24 mesi, nei quali il ministero valuta gli effetti dell’applicazione del decreto: un tempo così lungo ci fa sperare che il monitoraggio si faccia seriamente.

L’altro nodo è l’esclusione dalla disciplina end of waste dei rifiuti inerti non pericolosi interrati. Mi spiego meglio. Ci sono città in Italia che nella seconda guerra mondiale sono state in larga parte rase al suolo dai bombardamenti. Quando in queste città oggi si va a realizzare una nuova opera e si procede allo scavo, quello che si trova non è terreno ma sono appunto le macerie delle costruzioni distrutte durante la guerra. Questo succede in molte parti d’Italia, ed escludere senza discernimento questo tipo di rifiuti dalla disciplina end of waste rischia di destinarli inevitabilmente alla discarica. Anche se si ricorresse alle autorizzazioni caso per caso, sicuramente chi le rilascerà farà riferimento alla norma end of waste nazionale.

Torniamo agli aspetti positivi del nuovo regolamento

Altra nota positiva è che sono state introdotte altre possibilità di utilizzo, ad esempio la produzione di cemento: possibilità cioè di sostituire in parte l’inerte naturale usato per produrre la polvere di cemento (non il calcestruzzo) con inerte riciclato. Un aspetto che anche ANPAR sta studiando da diverso tempo, e che consentirebbe ai produttori di cemento di ridurre l’impatto carbonico, le emissioni climalteranti del loro prodotto.

Anche se può sembrare un tema di nicchia, è un aspetto importante: il rischio, altrimenti, è che un impianto che fa una sperimentazione del genere finisca fuori legge perché il decreto non prevede questo uso.

Quando, secondo lei, le nuove norma end of waste per i rifiuti da costruzione e demolizione entreranno in vigore?

Premesso che non sono un esperto di iter normativi, posso però fare riferimento a quanto successo con il decreto 152, inviato in Europa nel marzo del 2022 e pubblicato in gazzetta ufficiale a settembre dello stesso anno. Quindi, secondo me, se a fine marzo la norma tornerà dall’Europa, a fine giugno potremmo avere la pubblicazione del decreto.

Nel frattempo cosa succede? Lei ha parlato in altre occasioni di un limbo, di una preoccupante difformità.

Infatti. Faccio un esempio. Io, che sono un imprenditore, ho un’autorizzazione rilasciata nel 2007, e per i miei impianti vale la legge del 2007. Chi invece ha ottenuto l’autorizzazione sei mesi fa, deve seguire legge vigente, che è appunto il decreto 152 del 2022. Il 152 non è vigente per me perché, col decreto mille proroghe, è stata posticipata al prossimo novembre la scadenza dell’adeguamento degli impianti già in attività. Ma chi ha iniziato a lavorare pochi mesi fa deve seguire il 152. ANPAR ha posto un quesito a riguardo al ministero, che è sato chiaro: oggi vige il decreto 152.

Altro esempio. Se un’azienda ha avuto l’autorizzazione per un impianto mobile 10 anni fa ma avvia oggi una campagna di riciclo – visto che parliamo di impianti che si attivano per singole campagne, quando avviane una demolizione – allora vale, di nuovo, il 152, perché fa testo la legge vigente al momento della comunicazione dell’avvio della campagna di riciclo.

Col risultato paradossale che lo stesso rifiuto trattato da impianti analoghi che danno origine a prodotti simili viene caratterizzato, a livello legale, in modi differenti tra soggetti diversi.

Foto: Canva

Leggi anche: Il destino della direttiva sulla sostenibilità delle imprese è compromesso?

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