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venerdì, Novembre 15, 2024

PNRR ed economia circolare, le modifiche ai bandi sulla gestione dei rifiuti e sui progetti faro

Con una circolare il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha indicato le modifiche consentite per i bandi relativi alla gestione dei rifiuti (nuovi impianti e ammodernamento di quelli esistenti) e ai progetti faro di economia circolare. Ecco cosa prevedono

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Redazione EconomiaCircolare.com

Prosegue, con rallentamenti e fatiche, il percorso di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che doveva favorire nelle intenzioni originarie la ripresa post-Covid e che sta diventando, nel frattempo, l’occasione per provare almeno a rattoppare i tanti buchi produttivi dell’Italia. Uno degli ambiti in cui comunque l’Italia sta ottenendo i risultati migliori è l’economia circolare, al netto del fatto che, come ricorda spesso Roberto Morabito di ENEA, il PNRR italiano destini poco più dell’1%.

Nella giornata di ieri il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha emanato la circolare che contiene le indicazioni sulle  modifiche consentite per i progetti ammessi a finanziamento per i soggetti attuatori delle Misure PNRR M2 C1 – Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”.

I beneficiari del contributo potranno consultare la circolare accedendo alle pagine dedicate ai due investimenti:

https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento

https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-2-progetti-faro-di-economia-circolare-0

Ecco cosa prevedono.

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Gestione dei rifiuti, tra nuovi impianti e ammodernamento degli esistenti

L’investimento 1.1., dall’entità di un miliardo e mezzo di euro, prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio (rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta) e la costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili.

Sono diversi gli scopi del finanziamento: dalla riduzione delle discariche abusive (che ci costano più di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea) alla riduzione delle differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata fino al più generale miglioramento nella gestione rifiuti urbani. Gli interventi includono sia la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio che il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere le cittadine e i cittadini nell’adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti.

I progetti vengono selezionati in base a specifici criteri, tra i quali:

  • coerenza con la normativa dell’UE e nazionale e il piano d’azione europeo per l’economia circolare;
  • miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio;
  • coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali;
  • contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE, sinergie con altri piani settoriali (ad esempio il PNIEC, atteso a giorni) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale;
  • qualità tecnica della proposta;
  • coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

A fronte del miliardo e mezzo di euro sono arrivate richieste per oltre sei miliardi, segno che il settore aveva un enorme bisogno di investimenti. E infatti da tempo uno degli obiettivi del governo Meloni è di allargare la platea dei beneficiari e di estendere comunque i benefici nei confronti dei soggetti attuatori. Nel primo caso l’intenzione è quella di modificare in parte il PNRR, e su questo c’è una trattativa ancora in corso con le istituzioni europee. Nel secondo caso, invece, la circolare del ministero concede importanti modifiche ai soggetti vincitori del bando (a patto di non incidere sull’attribuzione dei punteggi): dalla modifica del sito di realizzazione alla composizione dei soggetti operanti. In ogni caso vale la pena ribadire che entro il 30 dicembre 2023 dovranno essere individuati i soggetti realizzatori ed entro il 30 giugno 2026 gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati.

Leggi anche: Il mercato del rifiuto organico, tra potenzialità e nodi da sciogliere

I “progetti faro” di economia circolare

I “progetti faro” sono quei progetti, come si può evincere dalla scelta del nome, che devono indicare una luce da percorrere. Si tratta, cioè, di progetti altamente innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti dalle filiere strategiche individuate nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare varato dall’Unione europea: RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici e pale eoliche), carta e cartone, plastiche, tessili. In questo caso l’investimento previsto è di 600 milioni di euro, attraverso contributi a fondo perduto, e il 60% del totale dei finanziamenti dovrà andare alle Regioni del Centro-Sud.

Anche in questo caso, poi, c’è un cronoprogramma da rispettare: l’affidamento dei lavori ai soggetti realizzatori dovrà giungere entro il 31 dicembre 2023; il completamento degli interventi dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2026. I destinatari dell’investimento, scrive il ministero, “sono sia le imprese che esercitano in via prevalente un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto, sia le imprese che svolgono attività ausiliarie in favore delle prime”. Si può partecipare ai quattro bandi dei progetti faro in forma autonoma o mediante l’adesione a una rete di imprese o, ancora, attraverso altre forme contrattuali di collaborazione (ad esempio, consorzio o accordo di partenariato).

Anche in questo caso la circolare del ministero del 27 giugno 2023 modifica alcuni aspetti. In particolare “sono ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi alla base delle graduatorie approvate, ad esempio: modifica della localizzazione del sito, salvo che lo stato giuridico del sito di realizzazione abbia concorso al punteggio ottenuto dal soggetto attuatore sui criteri soggettivi” e “variazioni del soggetto destinatario a seguito di fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda che comportino la variazione di titolarità dell’intervento da finanziare o finanziato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti che hanno aderito a una rete di imprese o altra forma contrattuale di collaborazione”.

Leggi anche: PNRR, nuovo report denuncia lo scarso coinvolgimento di cittadini e associazioni

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