Alla fine la montagna ha partorito il topolino, che questa volta porta il nome di Rentri – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (ai sensi dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006), pubblicato ai primi di giugno in Gazzetta Ufficiale grazie al decreto (4 aprile 2023, n. 59). Decreto che per la cronaca porta la firma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Dopo la fallimentare esperienza del Sistri, nato nel 2009 e abrogato quasi dieci anni dopo (senza essere mai entrato in funzione) con grande giubilo degli operatori, il Rentri ha messo da parte le velleità del suo predecessore di costituire una sorta di Grande Fratello per i rifiuti, ponendosi l’obiettivo minimo di introdurre una sorta di digitalizzazione del sistema di tracciamento dei rifiuti, passando da un modello meramente cartaceo (fino a oggi previsto tramite la compilazione di registri di carico e scarico, Formulari d’identificazione dei rifiuti (FIR) e Modello Unico Ambientale (MUD) a un modello progressivamente digitale, sempre utilizzando gli stessi documenti. Un passaggio inevitabile nella società dell’informazione, dove quasi ogni aspetto della nostra vita si traduce in bit e algoritmi.
Se questo passaggio rappresenta sicuramente un passo in avanti verso la semplificazione, per il resto si rimane nel solco del passato, nel senso che non si impongono nuovi ed effettivi criteri di tracciabilità né si prevedono nuovi adempimenti a carico di produttori, trasportatori e imprese di trattamento. Semmai, si introducono nuove incertezze, di cui diremo dopo.
Rispetto alla digitalizzazione, che rappresenta il vero cuore della riforma, intanto il MASE si avvarrà del supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
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Integrazione tra registri e FIR, e poi decreti direttoriali e operatività del Rentri
Snocciolando i 24 articoli e i tre allegati di cui si compone il Decreto 59, probabilmente la novità più rilevante è quella di aver previsto l’integrazione tra i registri cronologici di carico e scarico con i FIR.
In particolare i registri dovranno essere redatti dagli operatori, a partire dalla data di iscrizione al Rentri, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione informatica.
Inoltre, la documentazione digitale dovrà essere consultabile da parte degli organi “di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”. Le registrazioni saranno, dunque, effettuate dagli operatori “in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al Rentri, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo”.
Anche i nuovi FIR (art. 7) “saranno vidimati digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco [..]”, “potranno essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili” e, “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale”.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno comunque applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. E in ogni caso, i produttori di rifiuti non iscritti al Rentri manterranno il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
Le modalità tecniche di compilazione, così come tutte le principali modalità operative del sistema – a partire da quelle relative alla trasmissione dei dati al Rentri – saranno definite però – e che però – solo successivamente dal MASE con uno o più decreti direttoriali.
Quasi a marcare la differenza rispetto al suo precedente, il Rentri prevede una partecipazione a scaglioni, con un ampio periodo transitorio, con adesioni programmate in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Fase transitoria considerata da diversi operatori foriera di apportare ulteriore confusione, generando la sovrapposizione tra soggetti e adempimenti differiti nel tempo.
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Le criticità del Rentri
Se queste sono in sostanza le principali novità del nuovo modello informatico, si segnalano almeno due criticità.
La prima è che non è chiaro chi sia tenuto a iscriversi al Rentri. L’art. 12 del decreto prevede l’obbligatorietà per:
- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
I dubbi riguardano principalmente l’ultima lettera, che, oltre a essere incomprensibile per i non addetti ai lavori, sembra voglia circoscrivere l’obbligo solo alle imprese produttrici di rifiuti non pericolosi tenute alla redazione dei Modelli Unici Ambientali (MUD), quindi con più di dieci dipendenti. Sembra, perché persistono alcune incongruenze – come segnalato da diversi giuristi ed esperti –, come l’espressa esclusione (comma 9) degli imprenditori agricoli, nonostante questi non siano mai stati tenuti a presentare il MUD. Quindi? Quindi non si capisce perché li si citi per escluderli.
Ad alimentare ulteriormente i dubbi anche la circostanza che il MASE stima che saranno oltre 1.200.000 i liberi professionisti che si iscriveranno al Rentri, anche se dai dati ufficiali finora in possesso di Ispra tale platea sarebbe di circa 400.000 unità, quindi con uno scarto notevole. Vuol dire che sono obbligati altre figure professionali che sinora non sono obbligati a presentare il MUD? Anche su questo si brancola nel buio.
Infine, non si prevedono nuove sanzioni per eventuali inadempimenti, in quanto si farà riferimento a quelle già previste (in particolare l’art. 258 TUA, c. 10-13), rimanendo, quindi, all’interno delle fattispecie contravvenzionali (e non delittuose) già in essere.
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Tracciabilità, niente di nuovo
Anche sul fronte della tracciabilità vera e propria, quindi sulla trasparenza sui movimenti di rifiuti, non si registra alcuna novità.
Il Rentri, infatti, non prevede l’installazione di alcuna black box posizionata negli automezzi, quindi non vi sarà alcun tracciabilità tramite rilevamento Gps, né prevede novità per l’effettivo tracciamento dei flussi. Ovvero non introietta alcun meccanismo (informatico e non) in grado di monitorare i singoli codici EER, seguendone i singoli passaggi, come per esempio regolamenta la recente (2022) Prassi di Riferimento in ambito UNI/PdR n. 132, pensata nello specifico per la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio.
In sostanza, anche con il Rentri non si prevede nessun meccanismo in grado di verificare l’esatto destino dei singoli flussi di rifiuti, possibilmente già differenziati, lasciando persistere l’attuale meccanismo in cui la tracciabilità si rarefà a ogni passaggio, tra trasporti, stoccaggi, trattamenti e smaltimenti.
Peraltro, i tecnici del MASE non hanno nemmeno recepito alcune proposte migliorative in tal senso che gli sono giunte durante la fase preparatoria da parte dei numerosi addetti ai lavori consultati, ben consapevoli delle tecniche di raggiro impiegate sistematicamente dai trafficanti di rifiuti, come il cosiddetto giro-bolla, ovvero la sistematica falsificazione dei FIR. È in queste dinamiche che si celano gli oltre 2,5 milioni di tonnellate che ogni anno le forze dell’ordine sequestrano perché frutto di operazioni illegali (Rapporto Ecomafia 2022, a cura di Legambiente).
Per esempio, era stato chiesto al ministero, proprio per ridurre la possibilità della realizzazione del giro bolla in corso d’opera (cioè durante il trasporto), laddove si stabilisce la possibilità che il formulario possa essere emesso e compilato a cura del trasportatore, di sancire, invece, che il ricorso a tale eventualità potesse diventare solo una possibilità residuale, allorquando il produttore/detentore dei rifiuti non sia tenuto alla detenzione di registri e formulari.
Altra richiesta non accolta, anche in questo per rendere più tracciabili i flussi dei rifiuti per gli inquirenti, era quella di introdurre degli specifici sistemi di alert, supportati anche dal ricorso all’intelligenza artificiale, utili a scongiurare le sistematiche manipolazioni dei FIR che nel sistema cartaceo hanno da sempre rappresentato la prassi dei trafficanti di rifiuti, come documentato dalla quasi totalità delle inchieste.
Infine, in materia di struttura organizzativa del Registro elettronico nazionale (ai sensi dell’art. 10), si sarebbe auspicata la previsione di inserire nel sistema, per ogni operatore, i quantitativi massimi annuali autorizzati e degli stoccaggi massimi giornalieri consentiti, per agevolare i controlli, sia “ex ante” che “ex post”, riducendo in parte la necessità di ricorrere ad attività di controllo ispettivo sul posto, con significativi benefici anche in termini di deterrenza sugli operatori del settore.
Di tutto ciò non c’è alcuna traccia nel decreto. Si vedrà con il tempo se e come il nuovo sistema funzionerà e se sarà necessario riformarlo. Un passetto alla volta.
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