“Una manina contro gli acquisti verdi”: così Silvano Falocco, esperto di contabilità ambientale e direttore della Fondazione Ecosistemi, lancia l’allarme sulla scomparsa dei Criteri Ambientali Minimi dalle azioni del governo. Previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i CAM sono una delle basi per la riconversione ecologica dell’economia in quanto disciplinano gli appalti della pubblica amministrazione, garantendo appunti i criteri ambientali minimi da dover rispettare lungo tutto il ciclo di beni, servizi e opere. Definiti già in diverse filiere, dall’edilizia alla cultura, ai CAM adesso andrebbe data un’ulteriore cornice normativa attraverso l’adozione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Nell’ultima bozza visionabile, risalente al 20 ottobre, i criteri ambientali minimi sono scomparsi. O, meglio, a essere cancellato è il comma 2 dell’articolo 57, esistente invece nella precedente bozza, che parlava non a caso di “clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” e disciplinava proprio l’ingresso dei CAM nella pubblica amministrazione. Una scomparsa che solleva più di una domanda: a chi giova far scomparire una riforma prevista dal PNRR, senza la quale sarebbe impossibile ottenere i fondi del Next Generation EU? Di chi sarebbe la “manina” descritta da Falocco? C’entra qualcosa il cambio di esecutivo o si tratta di una semplice svista? In ogni caso, conviene rimediare al più presto.
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La scomparsa dei Criteri Ambientali Minimi? “Sembra un favore”
Nelle 208 pagine dello “Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, le parole “criteri ambientali minimi” compaiono solo due volte. Di cui una, per giunta, fa riferimento proprio al comma 2 dell’art.57 citato da Falocco – mentre l’altra citazione si limita genericamente all’ex articolo 34. Come a dire che la “manina” paventata da Falocco ha agito in fretta e furia, togliendo direttamente il comma in questione senza però occuparsi dei successivi rimandi.
“Dentro l’indice c’è ancora il riferimento all’art.57 con i criteri di sostenibilità energetica e ambientale – osserva Falocco – mentre all’interno del testo scompare il riferimento ai criteri, così come viene tolto del tutto il comma 2 che parlava dei CAM. Tra l’altro si tratta di un’azione che va contro la legge delega n°78 del 2022, che fa esplicito riferimento al Green Public Procurement. Ma è chiaro che non ci sono margini: il GPP è talmente incardinato nel PNRR e in tanti documenti del ministero dell’Ambiente che l’unica azione da fare è il ripristino del comma 2 sui CAM. Sembra un favore fatto a qualcuno e in fretta e furia”.
Come abbiamo già spiegato, secondo il testo ufficiale del Pnrr «l’applicazione sistematica e omogenea di questi criteri (i CAM, nda) consentirà la diffusione di tecnologie/prodotti più sostenibili e supporterà l’evoluzione del modello operativo degli operatori di mercato, spingendoli ad adeguarsi alle nuove esigenze della pubblica amministrazione». I criteri ambientali minimi, infatti, si dividono in clausole contrattuali obbligatorie che fungono da base per la gara gara pubblica e criteri premianti, che non sono obbligatori ma vengono inseriti a discrezione di chi la redige. In attesa di capirne di più sul destino dei CAM, quel che appare chiaro è che, al netto del greenwashing imperante, una maggiore sostenibilità spaventa ancora ampi settori della produzione.
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