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lunedì, Novembre 18, 2024

“No a inceneritori ed estrazioni di gas nel Pnrr”. Gli orientamenti della Commissione UE

Il documento della Commissione si basa sul principio DNSH: “do no significant harm”, ovvero “non arrecare un danno significativo”. Stabilisce sei obiettivi ambientali, di cui i governi dovranno tener conto nell'elaborazione delle singole misure, oltre alle già note Via e Vas. Un monito anche per il governo Draghi

Andrea Turco
Andrea Turco
Giornalista freelance. Ha collaborato per anni con diverse testate giornalistiche siciliane - I Quaderni de L’Ora, radio100passi, Palermo Repubblica, MeridioNews - e nazionali. Nel 2014 ha pubblicato il libro inchiesta “Fate il loro gioco, la Sicilia dell’azzardo” e nel 2018 l'ibrido narrativo “La città a sei zampe”, che racconta la chiusura della raffineria di Gela da parte dell’Eni. Si occupa prevalentemente di ambiente e temi sociali.

“I presenti orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”: comincia con una nota apparentemente asettica il documento di 14 pagine, elaborato dalla Commissione europea a favore degli Stati membri in merito ai rispettivi Pnrr (si può leggere qui, in italiano). Una guida che risulta particolarmente importante per l’Italia, a cui è destinata la quota maggiore dei fondi del Next Generation Ue – 209 miliardi di euro tra sussidi e prestiti – e che col nuovo governo Draghi mira a riscrivere il Piano presentato dal precedente governo Conte il 12 gennaio scorso.

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Il documento redatto dalla Commissione si basa sul testo del regolamento concordato a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020. E ruota tutto attorno al principio Dnsh: “do no significant harm“, ovvero “non arrecare un danno significativo”.

Sei esempi di “danno non significativo”

Ma esattamente in cosa consiste il principio “non arrecare un danno significativo”? La Commissione fornisce sei esempi:

  1. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2.  si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5.  si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Come si applica il principio Dnsh

Gli orientamenti della Commissione sono particolarmente importanti perché danno indicazioni concrete su cosa dovrà essere presentato nei Piani nazionali di ripresa e resilienza. È un po’ come se una banca prestasse i soldi a una persona a patto di spenderli in un certo modo.

In ogni caso si ribadisce che “gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura” dei rispettivi PNRR. Ciò vale “sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per tutte le altre misure”. La Commissione ribadisce che “le riforme in alcuni settori, tra cui l’industria, i trasporti e l’energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate. D’altro canto, le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo”.

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Appare dunque evidente che la valutazione del danno non significativo per alcune misure che non comportano impatti ambientali evidenti può assumere una forma semplificata. Allo stesso modo se si considera una misura che ha un obiettivo ambientale specifico, come ad esempio “una misura a sostegno della fabbricazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico per l’edilizia” che evidentemente mira a mitigare i cambiamenti climatici, “gli Stati membri dovranno solo dimostrare l’assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali”.

Collegamenti con il resto delle leggi europee e nazionali

Nella presentazione dei Pnrr resta ovviamente confermato il rispetto del diritto ambientale nazionale e di quello comunitario. Con una precisazione importante, che significherà per i singoli Stati membri che le proposte per il Next Generation Ue dovranno essere ulteriormente valutate. “Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni ambientali – si legge nel documento della Commissione – la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH”.

Come a dire: non basterà aver effettuato Via (valutazione d’impatto ambientale) e Vas (valutazione ambientale strategica) per i singoli progetti, bisognerà procedere con un ulteriore studio ad hoc. Lo spiega bene la stessa Commissione.

“Ad esempio, a seconda di come è progettata esattamente una misura, in alcuni casi, in particolare quando si tratta di investimenti nelle infrastrutture, l’esecuzione di una VIA e l’attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l’ambiente possono bastare allo Stato membro per dimostrare la conformità al principio DNSH per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali (in particolare l’uso sostenibile e la protezione delle acque e risorse marine, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Tuttavia, ciò non esonera lo Stato membro dall’effettuare la valutazione Dnsh per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell’ambito della valutazione DNSH”.

Guida alla valutazione DSNH

Per ogni progetto dovranno inoltre  essere valutati gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari. “Un esempio di effetto diretto nel settore del trasporto su strada – spiega la Commissione – è rappresentato dall’uso di materiali durante la costruzione della strada. Un esempio di effetto indiretto primario è rappresentato dalle previste future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico complessivo durante la fase d’uso della strada”. La valutazione DSNH deve inoltre considerare il ciclo di vita dell’attività durante la misura.

“La valutazione dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita, ovunque si prevedano i maggiori danni. Ad esempio per una misura che sostiene l’acquisto di veicoli, la valutazione dovrebbe tenere conto, tra l’altro,  dell’inquinamento (ad esempio emissioni nell’atmosfera) generato durante il montaggio, il trasporto e l’uso dei veicoli, e della gestione adeguata dei veicoli a fine vita. In particolare, una gestione adeguata a fine vita delle batterie e dei componenti elettronici (ad esempio il loro riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime critiche ivi contenute) dovrebbe assicurare che non è arrecato nessun danno significativo all’obiettivo ambientale dell’economia circolare”.

Alla luce delle condizioni riportate, la grande domanda è: quindi le fonti fossili sono contrarie ai principi del danno non significativo, visto che gli impatti ambientali sono certi e la triade carbone-petrolio-gas è la principale responsabili della crisi climatica in corso? Su questo punto la Commissione tenta un difficile equilibrio. Da una parte scrive che “le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio”. Dall’altra aggiunge che è possibile fare “eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione”.

Si tratta in ogni caso di eccezioni che dovranno evitare il cosiddetto “effetto dipendenza” – è quello tipico di strutture come i gasdotti, che per ammortizzare gli alti costi di realizzazione hanno bisogno di un paio di decenni di attività – e dovranno “dimostrare la conformità al principio Dnsh di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali”. Insomma: si può derogare sulle emissioni di anidride carbonica soltanto per pochi casi, e solo a patto di avere le carte in regola su tutti gli altri aspetti (consumo di suolo, preservazione della biodiversità, utilizzo delle acque, eccetera).

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L’albero delle decisioni

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato una lista di controllo che essi dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste informazioni per valutare se e in che modo ogni misura rispetti il principio del danno non significativo. Gli Stati potranno avanzare dubbi e richieste di chiarimenti, nonché “analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista”.

Per essere ancora più chiara, la Commissione ha stilato infine un “albero delle decisioni” in cui da una parte vengono elencati i sei obiettivi ambientali – mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare (compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti);  prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi – e dall’altra una motivazione nel caso fosse apposta una X nella casella no. Ovviamente nel caso di risposte affermative, queste dovranno comunque essere giustificate e la Commissione si riserva il diritto di validare le risposte e anzi potrà pure “ritenere che una data misura sia associata a un possibile danno significativo ad alcuni dei sei obiettivi ambientali”. In ogni caso ciò non pregiudicherebbe l’intera procedura dei Piani nazionali, ma darebbe modo di procedere a ulteriori confronti e aggiustamenti.

Bocciati gli inceneritori

Per non lasciare spazio a insicurezze, e visti anche i tempi ristretti per la presentazione dei PNRR, la Commissione ha elaborato anche un allegato di 20 pagine con esempi concreti di progetti che è meglio escludere in partenza. È il caso degli inceneritori, così come aveva anticipato il referente di Zero Waste Europe Enzo Favoino a EconomiaCircolare.com.

“Questa misura – si legge nella proposta presentata – è un investimento per sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità esistente nel Paese. Lo scopo della misura è ridurre il collocamento in discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi e generare energia attraverso l’incenerimento dei rifiuti (termovalorizzazione)”. Nell’albero delle decisioni che viene compilato si nota come gli inceneritori non rispettano 5 aspetti ambientali su 6 in merito al danno non significativo. E non convince neanche la spiegazione data rispetto all’uso e alla preservazione dell’acqua (è il terzo aspetto ambientale). “In questo caso particolare – si legge ancora – l’attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti diretti e indiretti primari lungo tutto il ciclo di vita. È dimostrato che la misura non comporterà rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità dell’acqua e dello stress idrico in conformità con la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). In conformità con le direttive 2011/92/UE, la fase di screening del processo di valutazione dell’impatto ambientale (Via) è stata conclusa che non sono previsti effetti significativi”.

Come già ribadito, infatti, non basta avere una Via a favore e neanche il rispetto della legislazione esistente ma bisognerà produrre ulteriore documentazione. Un’annotazione di cui il governo Draghi dovrà tenere conto. Meglio escludere già ora gli inceneritori dal PNRR, visto che la bocciatura è sicura.

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