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Per vent’anni i Criteri Ambientali Minimi sono stati una delle infrastrutture più avanzate del Green Public Procurement italiano: gli acquisti pubblici verdi sono diventati un obbligo giuridico, seppure non accompagnato da sanzioni, portando nei capitolati requisiti ambientali su materiali, servizi, progettazione, prestazioni energetiche, contenuto riciclato, gestione dei rifiuti, durabilità e ciclo di vita.
Nelle scorse settimane il sistema dei CAM compie un passaggio ulteriore, non solo sotto il profilo dell’aggiornamento del catalogo, ma anche e sopratutto per il modo in cui le autorità di controllo vigileranno sulla loro applicazione. Su impulso dle ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con la Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per il 2026 l’ANAC inserisce infatti una specifica attività di vigilanza sul rispetto dei CAM nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture stradali.
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Una nuova era per l’applicazione dei CAM
Un progresso tutt’altro che marginale per la piena applicazione dei criteri ambientali minimi, se è vero che finora si è guardato al profilo normativo, cioè l’obbligo di inserirli nella documentazione progettuale e di gara, e a quello giurisprudenziale, con una serie di pronunce dei giudici amministrativi che hanno progressivamente chiarito quando la loro omissione renda illegittima una procedura.
La nuova Direttiva ANAC apre infatti un terzo piano d’azione: quello della vigilanza amministrativa programmata, che non interviene soltanto dopo un ricorso, ma individua i CAM come oggetto autonomo di controllo. Un controllo che non dovrà soltanto stabilire se il bando richiami formalmente i criteri ambientali minimi, ma se bandi, capitolati e contratti li traducano in obblighi verificabili, e soprattutto se tali obblighi vengano rispettati nella fase esecutiva.
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Dai CAM scritti nei bandi ai CAM verificati nei cantieri
La scelta di concentrare le attività di vigilanza su edilizia e infrastrutture stradali porta l’attenzione su due comparti caratterizzati da impatto ambientale rilevante, valore economico degli appalti e complessità tecnica dell’esecuzione.
Nel suo documento programmatico, l’ANAC richiama la rilevanza del settore delle costruzioni, responsabile a livello europeo di circa il 36% delle emissioni di gas serra e del 40% dei consumi energetici finali. Questo per motivare ulteriormente la scelta di intervenire su un segmento della spesa pubblica in cui la qualità ambientale dell’appalto può incidere direttamente su emissioni, consumo di risorse, produzione di rifiuti, gestione dei materiali e durabilità delle opere.
L’attività di controllo spartirà dalla verifica documentale della conformità di bandi e capitolati ai CAM edilizia e ai CAM strade ma, come anticipato, si estenderà all’accertamento in fase esecutiva dell’effettiva ottemperanza alle clausole contrattuali ambientali, anche attraverso ispezioni mirate con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e con un possibile coordinamento con il MASE.
È proprio questo secondo fronte a segnare il salto di qualità: un capitolato può richiamare correttamente i CAM, ma se la stazione appaltante non verifica i materiali consegnati, le certificazioni ambientali, la gestione del cantiere, il rispetto delle clausole di esecuzione o la documentazione tecnica, la sostenibilità rischia di restare confinata alla fase di gara. La Direttiva ANAC intende non a caso estendere il controllo anche là dove l’appalto produce i suoi effetti ambientali concreti.

L’obbligo dei CAM nel Codice dei contratti pubblici
Il rafforzamento della vigilanza ANAC si innesta su una base normativa già chiara. L’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati dal MASE.
La formulazione è importante perché chiarisce la natura dei CAM. Non sono raccomandazioni, non sono un repertorio facoltativo di buone pratiche e non coincidono con criteri premianti da usare discrezionalmente quando si vuole attribuire un punteggio ambientale. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM costituiscono una soglia minima obbligatoria.
Questa impostazione distingue l’Italia da molti altri ordinamenti europei, nei quali il Green Public Procurement è stato storicamente promosso soprattutto attraverso criteri comuni e strumenti volontari. L’Italia ha invece scelto di rendere i CAM parte della struttura legale degli appalti pubblici. È una scelta avanzata, ma anche esigente: un obbligo generalizzato funziona solo se le amministrazioni hanno competenze adeguate e se il sistema dei controlli è in grado di distinguere l’applicazione sostanziale dalla semplice conformità dichiarativa.
Il 2026 dei CAM: programmazione MASE, nuovi criteri e aggiornamenti
La scelta dell’ANAC arriva in un anno particolarmente denso per i Criteri Ambientali Minimi. Il 12 febbraio 2026 il MASE ha firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione o all’aggiornamento dei CAM per l’anno 2026. Il provvedimento prevede l’avvio dell’istruttoria per l’aggiornamento dei CAM relativi a stampanti, cartucce e lavanolo, e la prosecuzione delle attività su categorie come infrastrutture stradali, verde pubblico, illuminazione pubblica, calzature, disinfestazione e trasporto pubblico locale.
La programmazione ministeriale conferma un tratto essenziale del sistema CAM: si tratta di strumenti che devono essere aggiornati in relazione all’evoluzione tecnologica, alle norme europee, alle prestazioni disponibili sul mercato e alla capacità delle stazioni appaltanti di verificarle.
Sempre quest’anno sono entrati in vigore anche i nuovi CAM ICT, adottati con decreto dell’11 marzo e applicabili dal 24 maggio, per l’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Anche se la vigilanza ANAC programmata riguarda edilizia e strade, l’aggiornamento dei CAM ICT mostra la direzione più ampia del sistema: includere modelli di economia circolare, prodotti ricondizionati, durata d’uso, responsabilità lungo il ciclo di vita e non soltanto prestazioni ambientali puntuali.
È in questo quadro che va letta la Direttiva ANAC. Il Ministero aggiorna e amplia l’architettura dei criteri; l’Autorità anticorruzione programma controlli più mirati sulla loro applicazione. Sono due movimenti distinti, ma convergenti: da un lato la manutenzione normativa del Green Public Procurement, dall’altro la costruzione di un enforcement più visibile.
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Edilizia e infrastrutture stradali: il banco di prova
La concentrazione su edilizia e strade è coerente con la rilevanza ambientale ed economica dei due comparti. I CAM edilizia oggi vigenti sono quelli adottati con il decreto del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026. Il nuovo decreto aggiorna e sostituisce l’edizione precedente del 2022, integrando anche il correttivo del 2024. Il MASE ha inoltre reso disponibile un modello di Relazione CAM di progetto, che serve come documento di rendicontazione del rispetto dei criteri ambientali minimi.
Questo passaggio è rilevante anche sul piano operativo. Nei CAM edilizia la sostenibilità non si esaurisce nella scelta di un materiale o di un requisito energetico, ma investe l’intero processo: progettazione, direzione lavori, manutenzione, esecuzione, gestione del cantiere, tracciabilità delle scelte tecniche. Il criterio ambientale entra nella logica stessa dell’opera pubblica. Per questo la verifica non può limitarsi al momento dell’aggiudicazione.
Lo stesso vale per le infrastrutture stradali. I CAM strade, adottati con decreto del 5 agosto 2024 ed entrati in vigore il 21 dicembre 2024, riguardano progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali. Il MASE segnala anche un decreto correttivo dell’11 settembre 2025 e un testo consolidato non ufficiale dell’allegato tecnico. Il fatto che la programmazione 2026 preveda la prosecuzione dell’istruttoria per l’aggiornamento dei CAM strade mostra che il comparto è ancora in una fase di affinamento regolatorio.

Edilizia e strade sono dunque un banco di prova per ragioni molto concrete. Sono settori in cui la sostenibilità si misura in scelte progettuali, materiali, gestione dei rifiuti, uso di aggregati riciclati, prestazioni energetiche, riduzione delle emissioni di cantiere, manutenzione e durabilità. Sono anche settori in cui la distanza tra documento di gara e realtà esecutiva può essere ampia. Controllare i CAM in questi ambiti significa verificare se la transizione ecologica degli appalti pubblici regge nel momento in cui incontra cantieri, varianti, tempi di realizzazione, subappalti e capacità tecnica delle amministrazioni.
La nuova vigilanza ANAC
La vigilanza sui CAM si inserisce in una trasformazione più ampia dell’attività ANAC. La Direttiva 2026 conferma il riequilibrio tra vigilanza su segnalazione e vigilanza d’ufficio: l’istruttoria derivante da segnalazioni di terzi non dovrà assorbire più del 50% delle risorse degli uffici, mentre la restante quota dovrà essere destinata a iniziative avviate direttamente dall’Autorità.
È un dato che conta anche per i CAM. Se l’applicazione dei criteri ambientali minimi dipende soltanto dalla segnalazione di un operatore economico o dal ricorso di un concorrente escluso, l’enforcement resta episodico e inevitabilmente selettivo. La vigilanza d’ufficio consente invece di costruire campioni, individuare settori a rischio, controllare filiere di appalto e intervenire prima che la violazione emerga soltanto in sede contenziosa.
La Direttiva prevede inoltre l’implementazione, anche attraverso la sperimentazione dell’intelligenza artificiale, di un sistema strutturato di monitoraggio dei bandi finalizzato a rilevare clausole anticoncorrenziali o gravi violazioni della normativa di settore. Anche questo elemento può incidere sul sistema CAM: la digitalizzazione della vigilanza può rendere più semplice intercettare documenti di gara privi di richiami ai criteri ambientali minimi, rinvii errati ai decreti applicabili, clausole ambientali troppo generiche o criteri non verificabili.
Il rischio, tuttavia, è che un controllo automatizzato individui la presenza formale del riferimento ma non la qualità sostanziale della sua traduzione nel capitolato. Per questo la combinazione tra verifica documentale, ispezioni e controllo in esecuzione è decisiva. La sostenibilità degli appalti pubblici non può essere ridotta a una parola chiave rintracciabile nei bandi.
Il rapporto con il PNRR e il principio DNSH
La Direttiva ANAC collega la vigilanza sui CAM anche al principio Do No Significant Harm, previsto dall’articolo 17 del Regolamento Tassonomia. Il riferimento non è casuale. Nel ciclo degli investimenti pubblici finanziati con risorse europee, e in particolare nel PNRR, la conformità ambientale non è più soltanto un obiettivo politico: è una condizione di ammissibilità, rendicontazione e tenuta complessiva degli interventi.
I CAM e il DNSH non coincidono, ma tendono sempre più a dialogare. I primi sono criteri ambientali minimi da inserire negli appalti pubblici secondo il quadro nazionale; il secondo è un principio europeo che impone di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali individuati dalla Tassonomia. Nei progetti PNRR, le amministrazioni devono quindi muoversi dentro una doppia griglia: da un lato i requisiti degli appalti verdi, dall’altro le verifiche ambientali connesse al finanziamento europeo.
È proprio questa sovrapposizione a rendere delicata la fase esecutiva. Un appalto può nascere formalmente conforme ai CAM e tuttavia incontrare criticità nella gestione del cantiere, nella documentazione dei materiali, nella tracciabilità delle forniture, nel rispetto delle clausole contrattuali ambientali. In un contesto in cui una parte rilevante della spesa PNRR deve ancora essere realizzata, il controllo sull’effettiva applicazione dei criteri ambientali diventa anche un presidio sulla qualità della spesa pubblica.
La giurisprudenza ha già alzato l’asticella
L’intervento ANAC arriva dopo una stagione giurisprudenziale che ha progressivamente rafforzato il peso dei CAM nelle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i criteri ambientali minimi devono essere indicati nella documentazione di gara perché assurgono a elementi essenziali dell’offerta e non possono essere considerati un mero adempimento formale. La loro previsione, secondo questa impostazione, influenza direttamente anche la fase esecutiva del contratto.
La stessa giurisprudenza ha però introdotto distinzioni importanti. In alcuni casi, l’assenza o l’errata indicazione dei CAM nella lex specialis può rendere necessaria l’immediata impugnazione del bando, soprattutto quando impedisce all’operatore economico di formulare un’offerta corretta e consapevole. In altri casi, i giudici hanno valutato se la documentazione di gara, letta nel suo complesso, garantisse comunque il rispetto sostanziale degli obiettivi ambientali.
Questa evoluzione dice due cose. La prima è che i CAM sono ormai un parametro di legittimità delle procedure di gara. La seconda è che il contenzioso non può essere l’unico strumento per assicurare l’applicazione dei criteri ambientali minimi. Un sistema affidato soltanto ai ricorsi rischia di intervenire tardi, quando la procedura è già avviata o il contratto già stipulato. La vigilanza ANAC può invece contribuire a spostare il baricentro verso un controllo più preventivo e amministrativo.
Cosa cambia per le stazioni appaltanti
Per le stazioni appaltanti la stretta sui controllo significa che la conformità ambientale non potrà essere trattata come un allegato standard o come una formula da replicare nei capitolati.
Nei settori edilizia e infrastrutture stradali diventerà particolarmente importante dimostrare la coerenza tra progetto, documentazione di gara, clausole contrattuali e fase esecutiva. Il riferimento corretto al decreto CAM applicabile sarà solo il primo passaggio. Sarà necessario che le specifiche tecniche siano integrate nel capitolato, che le clausole ambientali siano effettivamente azionabili, che i mezzi di prova siano chiari, che la direzione lavori e il RUP dispongano degli strumenti per controllare materiali, certificazioni, prestazioni e adempimenti di cantiere.
In questo senso, la nuova vigilanza ANAC potrebbe incidere soprattutto sulle amministrazioni meno strutturate, che dovranno porre ancora maggiore attenzione a tradurre l’obbligo in atti tecnici e in verifiche coerenti.
Il nodo dell’obbligo senza sanzione
Fino ad ora la mancanza di una sanzione specifica connessa alla violazione degli obblighi legati ai CAM ha probabilmente rappresentato anche una sorta di cuscinetto per chi ancora non era in grado di adeguarsi. E la lacuna è stata in parte compensata dalla giurisprudenza, che ha annullato gare o censurato documentazioni non conformi. Ma il ricorso al giudice resta uno strumento ex post, attivato da soggetti che hanno interesse e capacità di contestare la procedura.
La Direttiva ANAC non incide direttamente su questa criticità, ma attraverso la vigilanza introduce un meccanismo di pressione sistemica. Sapere che i CAM edilizia e strade saranno oggetto di controlli documentali e ispettivi può indurre le amministrazioni a investire più attenzione nella qualità dei capitolati e nel monitoraggio dell’esecuzione.
Anche perché bisogna evitare che l’obbligatorietà dei CAM produca due effetti distorti: da un lato il formalismo, cioè la riproduzione automatica di clausole non governate; dall’altro la paura amministrativa, cioè la tendenza delle stazioni appaltanti a irrigidire le procedure senza sviluppare competenze reali. Un enforcement efficace dovrebbe invece combinare controllo, supporto tecnico, formazione e standardizzazione degli strumenti.
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I CAM a Intelligenza Circolare
La riflessione su questi temi proseguirà nella seconda edizione di Intelligenza Circolare, l’evento internazionale in programma il 1° ottobre 2026 a Roma, che EconomiaCircolare.com – Il Magazine organizza con ISIA Roma Design come espressione del lavoro del proprio osservatorio sulla transizione ecologica e digitale.
L’edizione 2026 dedicherà particolare attenzione ad alcuni passaggi europei decisivi — dal futuro Circular Economy Act all’attuazione del Regolamento Ecodesign, fino alla Strategia per la Bioeconomia — proseguendo un confronto che nella prima edizione ha già coinvolto imprese, istituzioni, società civile e centri di ricerca anche da Belgio, Argentina, Brasile ed Ecuador, valorizzando più di quaranta best practice ecoinnovative. Se pensi di averne una e vuoi diventare partner dell’evento, visita il sito e compila il form: https://intelligenzacircolare.com/
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