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domenica, Dicembre 15, 2024

Come e dove applicare il principio DNSH? Gli aggiornamenti della Commissione agli Stati membri

Il principio DNSH (do not significat harm, non arrecare un danno significativo) dovrà essere un pilastro della nuova normativa ambientale. Ma a distanza di due anni dalla sua introduzione gli Stati membri dell'Ue fanno fatica ad applicarlo. La Commissione corre ai ripari con un documento che ne spiega le applicazioni

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Redazione EconomiaCircolare.com

Lo scorso 11 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli “orientamenti tecnici sull’applicazione del principio  do not significant harm”, noto anche la sigla DNSH e che si può tradurre con il principio “non arrecare un danno significativo”.

Ne ha dato notizia anche il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dato che il principio DNSH è uno dei pilastri della “nuova” sostenibilità ambientale, così come viene intesa dalle istituzioni europee. Il principio DNSH è stato introdotto nel 2021 in occasione del programma Next Generation Eu, che intendeva favorire la ripresa dell’Unione europea dopo la pandemia di Covid-19: è dunque una misura che i 27 Stati membri dovrebbero applicare nei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.

Piani che, ricordiamolo, dovranno essere applicati entro il 2026. In ogni caso sul concetto del danno non significativo poggia anche la tassonomia delle attività economiche considerate sostenibili. Usiamo comunque il verbo al condizionale perché il principio DNSH non è prescrittivo ma valutativo (dovranno essere infatti i singoli Paesi a valutare se si verifica un danno ambientale); ciò nonostante può orientare, e di molto, i finanziamenti verso una filiera o l’altra.

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I sei obiettivi ambientali del principio DNSH

Prima di esaminare le novità fornite dalla Commissione è utile ripercorrere i sei obiettivi ambientali previsti dal principio DNSH. Lo facciamo a partire dalla definizione di “danno significativo”, così come è previsto dal regolamento sulla tassonomia, per quel che riguarda i sei obiettivi ambientali definiti come tali dalla Commissione:

  1. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
  2. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se determina un aumento dell’impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  3. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali, o se aumenta significativamente la produzione, l’incenerimento o smaltimento dei rifiuti, o se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni ambientali significativi e a lungo termine;
  5. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se pregiudica in modo significativo il buono stato e la resilienza degli ecosistemi o lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse dell’Unione.

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Gli aggiornamenti del principio DNSH si rivolgono alla finanza

Le novità principali degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione sono di tipo procedurale e riguardano principalmente il mondo finanziario. È la stessa Commissione, infatti, a scrivere che questi aggiornamenti “si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dei dispositivi per la ripresa e resilienza, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l’applicazione e l’attuazione del regolamento sulla tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell’Ue”.

Gli orientamenti, dunque, sono rivolti principalmente agli Stati membri che fino a questo momento hanno riscontrato notevoli difficoltà nell’applicazione di un principio che secondo le aziende può essere paralizzante: qualunque attività umana comporta infatti un impatto ambientale, e la definizione di “danno non significativo” appare vaga e discrezionale. Ecco dunque perché la Commissione fornisce negli aggiornamenti una mole considerevole di casi pratici di applicazione, con tanto di schede e simulazioni.

Come ricorda inoltre lo stesso MASE, “rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo. La Commissione da così seguito all’impegno assunto nella Proposta di regolamento (UE) che istituisce la piattaforma “STEP”, una nuova piattaforma a sostegno dell’autonomia strategica europea nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia pulita e della biotecnologia, al fine di agevolare la diffusione dei contributi RRF (cioè i piani nazionali di ripresa e resilienza, nda) al comparto dei prodotti finanziari InvestEU, garantendone la conformità agli obiettivi ambientali”.

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Un esempio di applicazione del principio DNSH

Come già accennato, per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato una “lista di controllo” che è esposta nel primo allegato degli aggiornamenti e che gli Stati membri dovrebbero usare “a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH”. Tra i casi citati non poteva non esserci l’economia circolare, individuata al quarto punto dei sei obiettivi ambientali.

Uno degli esempi riguarda il trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione. Innanzitutto la Commissione spiega che in maniera preliminare  per qualsiasi misura ci si deve domandare se:

  • la misura è conforme agli applicabili piano di gestione dei rifiuti e programma di prevenzione dei rifiuti stabiliti a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 e, ove disponibile, all’applicabile strategia nazionale, regionale o locale per l’economia circolare
  • la misura rispetta i principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti, con priorità alla prevenzione dei rifiuti
  • la misura garantisce l’efficienza delle risorse principali usate e se viene affrontato il problema delle inefficienze nell’uso delle risorse, anche prevedendo l’efficienza d’uso e la durabilità specifica
  • la misura assicura l’efficacia e l’efficienza  della raccolta dei rifiuti, nonché la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio degli stessi

Detto ciò, passiamo all’esempio specifico del trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione. La Commissione spiega che “la misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell’RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L’obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50%, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata”.

Una volta definiti i dettagli e gli obiettivi della misura si passa poi alla lista di controllo DNSH, cioè si verificano le modalità attraverso le quali la misura incide sui sei obiettivi ambientali. Ad esempio per quel che riguarda l’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine si sostiene che “il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita“. Così come per la misura specifica relativa all’economia circolare viene riportato che “l’obiettivo della misura e la natura del campo d’intervento sostengono direttamente l’obiettivo dell’economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti”.

Se infine su sei obiettivi ambientali ne viene tralasciato uno – in questo caso quello sull’adattamento – il compito della Commissione è di verificare e di chiedere perché non sia stato affrontato. A tale domanda andrà quindi fatta seguire una motivazione di fondo.

Leggi anche: Cosa prevede la nuova tassonomia Eu sull’economia circolare

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