Per le imprese il countdown è inesorabile: dal 27 settembre anche in italia si dovrà applicare la direttiva europea che contrasta il greenwashing (la n°825 del 2024), grazie al recepimento avvenuto con il decreto legislativo dello scorso marzo. Tra timori e affanni, dunque, le aziende dovranno dedicare particolare attenzione ai messaggi pubblicitari e alle etichette sui prodotti: secondo le nuove regole, infatti, messaggi vaghi e fuorvianti come “sostenibile al 100%”, “green”, “amico della natura” non potranno più essere utilizzati.
Niente più asserzioni ambientali generiche, dunque, e spazio a messaggi legati a evidenze scientifiche e comparabili. Una scelta che va nell’ottica di tutelare consumatrici e consumatori, sottoposti a tonnellate di greenwashing ogni giorno, ma che pone da tempo un dubbio: cosa fare delle “vecchie” etichette? Soprattutto nel campo della grande distribuzione organizzata, infatti, la merce sugli scaffali è presente da mesi, se non da anni, per via dei meccanismi legati alle economie di scala.
Che fare, dunque? Un utile suggerimento arriva da un recente documento della Commissione europea, intitolato Common understanding on old stock situations e che va disciplinare proprio l’applicazione della Directive (EU) 2024/825 on Empowering Consumers for the Green Transition.
Leggi anche: PMI e direttiva Greenwashing, CNA: “Norme giuste ma pensate per i grandi operatori”
Il tempo per adeguarsi c’era
Il documento prodotto dalla Commissione è una risposta alle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri dell’UE, a loro volta sollecitati, si legge, con “domande e preoccupazioni da parte di alcuni operatori commerciali che si trovano ad affrontare sfide transitorie concrete e specifiche nella fase iniziale di applicazione delle norme, in particolare in relazione alle vecchie scorte”.
Queste vecchie scorte, così definite, sono costituite da prodotti o imballaggi che riportano indicazioni ambientali o etichette di sostenibilità che sono stati fabbricati, ordinati, distribuiti o esposti sugli scaffali dei rivenditori prima della data di applicazione della normativa sul greenwashing, ovvero il 27 settembre 2026.
Detto questo, la Commissione ricorda che la direttiva Empowering Consumers è stata adottata nel 2024 e che modificava addirittura la vecchia direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che risale al 2029. In questo lasso di tempo, scrive la Commissione, “ha già fornito una serie di indicazioni in merito all’applicazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali alle dichiarazioni ambientali e alle etichette di sostenibilità, sulla base della giurisprudenza pertinente, delle decisioni di applicazione e delle esperienze pratiche di applicazione maturate negli ultimi decenni”.
Allo stesso tempo, tuttavia, fiutando un po’ l’aria che tira – con il mantra delle semplificazioni e un acceso tifo antieuropeista – viene fornita una nuova guida, frutto di consultazioni e scambi avvenuti tra gennaio e giugno 2026.
Leggi anche: Fare greenwashing avrà delle conseguenze: cosa aspettarsi dalla direttiva Empowering Consumers
Le indicazioni sulle direttiva greenwashing
All’interno del documento, dunque, è contenuta una “serie non esaustiva di principi volti a fornire un approccio pragmatico alle situazioni di scorte obsolete”. Principi che vengono poi elencati e spiegati:
- “ci si aspetta che gli operatori commerciali si adoperino per conformarsi alle normative senza indugio e in buona fede”: ciò vuol dire che le vecchie giacenze di magazzino, tendenzialmente, dovranno essere adeguate alle nuove normative proprio perché, come già accennato, c’erano tutto il tempo e tutti i documenti utili a disposizione delle imprese;
- “l’applicazione della legge da parte delle autorità può avvenire gradualmente, tenendo conto delle reali e specifiche difficoltà transitorie degli operatori commerciali”: in questo caso si chiede agli Stati membri di non essere fiscali nei controlli sin da subito ma di valutare da sé la gravità delle condotte (come ad esempio di fronte a prodotti con durate di conservazione più breve o messaggi dannosi che vanno immediatamente cancellati) e si lascia alle autorità nazionali la possibilità di “tenere conto del ruolo dell’operatore commerciale, delle sue dimensioni, delle risorse disponibili, della capacità economica e degli sforzi concreti compiuti in buona fede per conformarsi alle norme”;
- “è possibile tenere conto di vincoli pratici”, quali i cicli di confezionamento, i volumi di magazzino, gli ordini precedenti al 26 settembre 2026, la dipendenza dalla catena di approvvigionamento, e altro ancora;
- “ci si aspetta sforzi ragionevoli e proporzionati e devono essere fornite le prove”, come ad esempio informazioni aggiuntive messe nei luoghi fisici e online;
- “bisogna evitare misure sproporzionate e irragionevoli da parte degli operatori commerciali”: in pratica qui si chiede di evitare di richiedere la distruzione o il ritiro dei prodotti fuori legge;
- “un approccio orientato al rispetto delle norme prima di quello sanzionatorio”: questo punto, come in realtà anche tutti gli altri, è rivolto agli Stati membri dell’UE e chiede di evitare multe salate in caso di inadempienze e di favorire invece azioni correttive.
Per concludere, la Commissione invita le aziende a fare tutti gli sforzi possibili per adeguarsi alla direttiva contro il greenwashing ma allo stesso tempo chiede agli Stati membri dell’UE di agire in maniera dialogante. Una cautela che francamente sorprende, dato che il rispetto delle norme andrà a tutela delle persone che da anni, da decenni, vengono sottoposte a messaggi ambigui e fuorvianti sulla sostenibilità.
Di fronte a tale atteggiamento morbido è difficile ipotizzare a breve uno sblocco sulla direttiva Green Claims – stoppata l’anno scorso da alcuni Stati membri tra cui l’Italia – che mirava a introdurre requisiti specifici per le dichiarazioni e le etichette ambientali utilizzate dalle imprese nel mercato europeo.
Leggi anche: Il greenwashing mette a rischio la sicurezza alimentare
© Riproduzione riservata


