L’EUDR, il regolamento europeo contro la deforestazione, entra nella sua fase operativa. A pochi mesi dall’avvio delle nuove regole, previsto dal 30 dicembre 2026, la Commissione europea ha adottato due provvedimenti che puntano a rendere più semplice e prevedibile l’applicazione della normativa: da un lato aggiorna l’elenco dei prodotti interessati dagli obblighi di due diligence, dall’altro definisce le regole del sistema informatico che le imprese utilizzeranno per presentare le proprie dichiarazioni.
Si tratta dell’ultimo tassello del pacchetto di semplificazione annunciato da Bruxelles nel maggio 2026, dopo il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del regolamento concordato da Parlamento europeo e Consiglio alla fine del 2025. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi senza modificare l’impianto dell’EUDR, offrendo maggiore certezza giuridica alle imprese, alle autorità competenti e ai Paesi partner chiamati ad adeguare le proprie filiere.
“La chiarezza e la prevedibilità sono essenziali perché imprese e Stati membri possano prepararsi all’applicazione del regolamento”, ha dichiarato la commissaria europea all’Ambiente, alla resilienza idrica e all’Economia circolare competitiva, Jessika Roswall.
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Prodotti derivati: cosa cambia nell’ambito di applicazione dell’EUDR
Uno degli interventi riguarda l’Allegato I del regolamento, cioè l’elenco dei prodotti derivati soggetti agli obblighi previsti dall’EUDR. La Commissione elimina dal campo di applicazione pelli bovine e pellami, pneumatici ricostruiti, soia destinata alla semina, alcuni articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e di trasmissione e i sedili destinati ad aeromobili e autoveicoli. Entrano invece il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate.

La revisione non modifica le sette commodity già interessate dal regolamento — bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno — ma interviene esclusivamente sui prodotti derivati. Le modifiche sono il risultato delle consultazioni con imprese, associazioni e Stati membri e delle valutazioni tecniche condotte dalla Commissione.
Per consentire agli operatori di adeguarsi, i nuovi prodotti entreranno nel campo di applicazione dell’EUDR soltanto dal 30 dicembre 2027.
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Deroghe mirate per ridurre gli adempimenti
Il regolamento chiarisce inoltre alcune esclusioni che puntano a evitare obblighi sproporzionati. Restano fuori dall’EUDR i campioni utilizzati per analisi e prove di laboratorio. Sono inoltre previste deroghe specifiche per rifiuti, beni usati o di seconda mano, materiali da imballaggio e prodotti impiegati nella fabbricazione di medicinali.
L’intento è concentrare gli obblighi di tracciabilità sui prodotti che possono effettivamente incidere sul rischio di deforestazione, evitando di gravare inutilmente sulle imprese.
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Sistema informatico EUDR, dichiarazioni più semplici per le piccole imprese
Il secondo provvedimento adottato dalla Commissione definisce invece il funzionamento del sistema informativo EUDR, la piattaforma digitale attraverso cui saranno trasmesse le dichiarazioni di due diligence.

Tra le principali novità figurano le dichiarazioni semplificate dedicate ai micro e piccoli operatori primari e l’aggiornamento delle API che permetteranno una più agevole integrazione con i software aziendali.
Il sistema, riaperto alla fine di giugno dopo gli aggiornamenti tecnici, sarà ulteriormente implementato entro la fine dell’estate. Parallelamente Bruxelles avvierà un programma di formazione e continuerà ad aggiornare la documentazione tecnica a disposizione delle imprese.
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L’obiettivo resta filiere “deforestation free”
Con questi due atti la Commissione considera completato il percorso di preparazione all’EUDR, insieme alle linee guida aggiornate e alle FAQ ora disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Le nuove disposizioni non modificano il calendario di applicazione: dal 30 dicembre 2026 il regolamento interesserà grandi e medie imprese e gli operatori già soggetti al Regolamento sul legname, mentre gli altri micro e piccoli operatori saranno coinvolti dal 30 giugno 2027.
La sfida resta la stessa: garantire che le materie prime e i prodotti derivati immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste. Un obiettivo ambientale che passa anche da filiere più trasparenti, sistemi di tracciabilità più robusti e regole applicabili senza creare ostacoli amministrativi non necessari per le imprese.
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