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venerdì, Ottobre 4, 2024

Tassonomia, la cronologia degli interventi per costruire una finanza sostenibile

A novembre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue i due ultimi atti delegati a integrazione del regolamento Tassonomia. Un percorso legislativo durato tre anni, con cui Bruxelles spera di favorire lo sviluppo della finanza sostenibile. Abbiamo messo in fila tutti i passaggi e i riferimenti normativi in una sorta di “guida per gli utenti”

Tiziano Rugi
Tiziano Rugi
Giornalista, collaboratore di EconomiaCircolare.com, si è occupato per anni di cronaca locale per il quotidiano Il Tirreno Ha collaborato con La Repubblica, l’agenzia stampa Adnkronos e la rivista musicale Il Mucchio Selvaggio. Attualmente scrive per il blog minima&moralia, dove si occupa di recensioni di libri. Ha collaborato con la casa editrice il Saggiatore e con Round Robin editrice, per la quale ha scritto il libro "Bergamo anno zero"

Nuovo passo in avanti dell’Unione europea nella tassonomia, il regolamento con cui Bruxelles classifica le attività economiche e gli investimenti per stabilire quali siano ecosostenibili e quali no. Un passaggio fondamentale per favorire lo sviluppo della finanza sostenibile, e indirizzare i capitali verso attività che non generino solo valore economico, ma rispettino anche criteri ambientali e sociali, combattendo al tempo stesso il greenwashing. Il regolamento tassonomia è entrato in vigore nel gennaio 2022 ed è stato integrato e modificato nei mesi successivi con l’adozione di una serie di atti delegati.

Lo scorso 21 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea gli ultimi due atti delegati della tassonomia, che si applicheranno a partire da gennaio 2024. Nello specifico, i Regolamenti delegati UE 2023/2485 e 2023/2486 fissano alcuni criteri di vaglio tecnico (TSC) per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Arrivano alla fine di un lungo processo legislativo, che è necessario ricostruire per capire il contenuto di questi due ultimi atti delegati.

Un complesso impianto normativo

L’architettura della tassonomia non è semplice e si è evoluta nel tempo. La premessa di ogni atto delegato si trova nell’articolo 9 della tassonomia. Un’attività economica, per essere definita ecosostenibile, deve dare un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi climatici e ambientali individuati dall’Unione europea: mitigazione del cambiamento climatico, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti, prevenzione e controllo dell’inquinamento, tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Non solo: le attività economiche e gli investimenti devono rispettare il cosiddetto principio del Do not significant harm (DNSH), ovvero ogni obiettivo non deve al contempo danneggiare significativamente gli altri cinque. È evidente come, per misurare in maniera oggettiva l’allineamento a questi obiettivi, servivano criteri tecnici precisi e granulari, la cui elaborazione è stata affidata a un gruppo di tecnici della finanza sostenibile (TEG) per poi essere integrati al regolamento con una serie di atti delegati successivi.

Leggi anche: Finanza sostenibile, le nuove proposte della Commissione Ue su tassonomia e investimenti Esg

Gli atti delegati su mitigazione e adattamento

Il primo atto delegato ha definito le attività considerate ecosostenibili sotto il profilo dei primi due obiettivi (adattamento e mitigazione del cambiamento climatico). Il Climate Delegated Act è stato adottato il 4 giugno 2021 (Regolamento delegato UE 2021/2139). Tuttavia, erano rimasti fuori dal testo normativo due settori centrali, ma politicamente molto delicati: gas e nucleare. A quel punto è cominciato un lungo dialogo tra Commissione europea e stati membri per raggiungere un compromesso.

È stato necessario, quindi, un atto delegato complementare (Atto delegato complementare 2022/1214), il cui esito finale è stato molto criticato dagli stessi esperti del TEG e dalle associazioni ambientaliste di tutta Europa: infatti, sono state incluse tra le attività green, sebbene a certe condizioni, anche quelle legate all’energia nucleare e al metano: un evidente controsenso che ha evidenziato come, nonostante il lavoro dei tecnici di Bruxelles, il peso politico delle decisioni sia rimasto in mano agli Stati.

Infine, il 27 giugno 2023 è arrivato il Regolamento Delegato 2023/2485 di integrazione al Climate Delegated Act, pubblicato a novembre sulla Gazzetta Ufficiale. In questo testo sono contenuti una serie di criteri di vaglio tecnico su alcune attività specifiche, in particolare nel settore dei trasporti (automotive, treni e aeroplani), la desalinizzazione, i servizi di emergenza, prevenzione del rischio di alluvione e protezione delle infrastrutture.

Il Regolamento delegato sui temi ambientali

L’altro testo legislativo pubblicato a novembre, invece, è il secondo atto delegato (Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023). Quello riguardante i restanti quattro obiettivi della tassonomia, stabilendo i criteri di vaglio tecnico relativi a:

  • uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine (allegato I del documento): dare priorità a quelle attività economiche che possano contribuire al buono stato dei corpi idrici e prevenire il deterioramento di quelli in buono stato.
  • transizione verso uneconomia circolare (allegato II del documento), con lo scopo di dare priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’Ue dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  • prevenzione e riduzione dellinquinamento (allegato III del documento), con lo scopo di dare priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  • protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (allegato VI del documento): attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale alla protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità mantenendo in buona condizione gli ecosistemi.

Il Disclosures Delegated Act

Non è finita qui. Nel dicembre 2021 è stato pubblicato il cosiddetto Disclosures Delegated Act (Regolamento Delegato 2021/2178), in cui si specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni soggette alla trasparenza, come definite dall’articolo 8 della tassonomia in tema di disclosure. Questo passaggio normativo è fondamentale perché regola, di fatto, il funzionamento nella pratica la tassonomia. La finanza sostenibile immaginata da Bruxelles non si basa, infatti, su imposizioni o paletti negli investimenti, ma sul concetto di divulgazione delle informazioni.

Tutti i criteri tecnici contenuti nei vari atti delegati servono come punto di riferimento per aziende, banche e gestori di fondi di investimento in modo che questi calcolino quanto siano in linea con i criteri della tassonomia (le aziende per le proprie attività, i gestori di fondi per gli investimenti che propongono ai clienti). Dopodiché possono divulgare le proprie performance di sostenibilità ambientale in relazione alla tassonomia e chi vuole investire il proprio denaro in maniera sostenibile è in grado di prendere decisioni informate, senza temere pratiche di greenwashing.

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Tassonomia e Direttiva CSRD: le due facce della finanza sostenibile

A questo punto, però, la tassonomia va letta in parallelo ad altre due importanti normative dell’Unione europea in tema di finanza sostenibile sul reporting di sostenibilità: in particolare la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (c.d. CSRD), finalizzata alla revisione della Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria (c.d. non-financial Reporting Directive – NFRD) e il Regolamento SFRD in cui sono regolate le disclosure per i servizi finanziari (banche e fondi di investimento).

Le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD) devono indicare nelle loro relazioni annuali in che misura le loro attività rientrano nella tassonomia dell’UE (ammissibilità alla tassonomia) e sono conformi ai criteri stabiliti negli atti delegati della tassonomia (allineamento alla tassonomia). Altre aziende che non rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD possono decidere di divulgare queste informazioni su base volontaria per accedere a finanziamenti sostenibili o per altre ragioni commerciali.

I prossimi interventi normativi Ue in tema di finanza sostenibile si concentreranno dunque sulla convergenza tra tassonomia e direttiva CSRD. Intanto c’è una precisa tabella di marcia con cui gli obblighi della direttiva sulla rendicontazione non finanziaria diventeranno applicativi per un numero sempre crescente di aziende, con l’obiettivo di includere nel 2027 anche le pmi. Mentre l’Unione europea ha incaricato lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) di sviluppare standard di rendicontazione di sostenibilità dettagliati e completi che saranno adottati dalla Commissione europea nei successivi atti delegati.

Leggi anche: Sostenibilità, l’Europa fissa per le imprese nuove regole di rendicontazione sociale e ambientale

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