Che il recepimento italiano della Direttiva SUP sulla plastica monouso fosse problematico si vocifera da sempre. La certezza l’abbiamo avuta nel maggio 2024, quando è arrivata la lettera di messa in mora. Ieri – insieme alle lettera di messa in mora per la Direttiva case green, inviata anche ad altri 18 stati – un altro segnale preoccupante: le spiegazioni ricevute dall’Italia non hanno soddisfatto la Commissione, che ha inviato un parere motivato: secondo step del lungo e complesso che, in mancanza di chiarimenti o iniziative adeguate, potrebbe portare il paese davanti alla Corte di Giustizia UE.
Il governo ha ora di 2 mesi per rispondere o adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
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Come funziona una procedura d’infrazione
Quando l’esecutivo europeo sospetta che uno stato UE non sia perfettamente allineato con le norme stabilite (da tutti i paesi membri) a Bruxelles avvia una procedura d’infrazione. La procedura l’infrazione segue quattro possibili fasi, le prime due sono il cosiddetto precontenzioso e le altre due sono il contenzioso vero e proprio.
Fase 1. La Commissione europea invia una lettera di costituzione in mora al governo del paese sotto indagine, che deve rispondere con spiegazioni entro un tempo prefissato;
Fase 2. Se lo stato membro non risponde, o risponde in maniera non soddisfacente, la Commissione può decidere di mandare un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze normative entro una certa data;
Fase 3. Se lo stato membro continua a non adempiere, la Commissione può decidere di aprire un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia. Se quest’ultima ritiene che il paese in questione abbia effettivamente violato il diritto dell’unione, può emettere una sentenza richiedendo alle autorità nazionali di adottare le giuste misure per adeguarsi;
Fase 4. Se, nonostante la sentenza della Corte di giustizia, il paese continua a non correggere la situazione, la Commissione può deferirlo nuovamente alla Corte proponendo che questa imponga sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o pagamenti giornalieri).
La direttiva SUP è stata recepita in Italia col D.Lgs. 196/2021. A fine maggio 2024 la Commissione invia al nostro governo una lettera di messa in mora (INFR(2024)2053), appunto il primo step della procedura. L’Italia ha avuto ha due mesi per rispondere e illustrare le proprie motivazioni. Motivazioni che oggi sappiamo non essere state adeguate, a giudizio della Commissione.

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Le ragioni della procedura d’infrazione sulla direttiva SUP
Sotto la lente dalla Commissione “il non corretto e incompleto recepimento della direttiva” e un “inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico”.
Vediamo nel dettaglio le argomentazioni.
La direttiva SUP punta a prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente e sulla salute umana. L’Italia, spiega la Commissione “non ha recepito, o non ha recepito correttamente, alcune disposizioni della direttiva sulla plastica monouso nel diritto nazionale”. Il riferimento è alle due “eccezioni” previste nel recepimento nazionale.
La prima eccezione è l’introduzione di una soglia minima in relazione alla definizione di “plastica”: il nostro paese ha infatti deciso che nel perimetro della norma non sono inclusi prodotti con “rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”. Si tratta di tutti quei beni monouso in carta con film in plastica. Ma per la legge italiana quella plastica non è “plastica”.
La seconda eccezione tricolore è quella dei prodotti in plastica biodegradabile: piatti, bicchieri e posate, ad esempio, che nelle abitudini dei connazionali hanno di fatto sostituito il monouso in plastica tradizionale.
Inoltre all’Italia viene rimproverata anche la “limitazione della responsabilità dei produttori di coprire i costi della raccolta dei rifiuti”: non sarebbero stati avviati adeguati sistemi di responsabilità estesa del produttore (che coprono appunto i costi per una corretta gestione dei beni) per tutti i prodotti inclusi nel perimento di intervento della norma europea.
“Tale restrizione dell’ambito di applicazione – sottolinea la Commissione – rischia di compromettere l’approccio preventivo della direttiva e potenzialmente rischia di determinare un aumento dei rilasci di frammenti di plastica persistenti e di microplastiche nell’ambiente”.
Inoltre “un ambito di applicazione della direttiva divergente tra i diversi Stati membri inciderebbe negativamente sul funzionamento del mercato interno”.
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Trasparenza del mercato
E veniamo al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico, altra motivazione che giustifica la procedura.
Ricordiamo che la Direttiva sulla trasparenza del mercato unico (Direttiva (UE) 2015/1535) ha l’obiettivo di prevenire la creazione di ostacoli nel mercato interno. Per questa ragione è stato stabilito che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione tutti i progetti di regole tecniche riguardanti i prodotti prima che vengano adottati nel diritto nazionale: si tratta di un periodo di sospensione di tre mesi tra la notifica del progetto e la sua adozione (il cosiddetto standstill). L’Italia, spiega la Commissione, ha adottato la legislazione di recepimento della direttiva SUP prima della scadenza del termine di differimento di 3 mesi stabilito, violando così le norme procedurali stabilite nella direttiva sulla trasparenza del mercato unico.
Infatti, la SUP è stata recepita “durante il periodo di standstill”, sottolineava la lettera di messa in mora del 2024.
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