Passaporto digitale di prodotto tessile: ecco tutte le novità

Il nuovo documento del JRC sul passaporto digitale di prodotto tessile chiarisce come il Regolamento Ecodesign potrà trasformare la sostenibilità in dati verificabili: identificazione dei prodotti, granularità tra modello, lotto e articolo, responsabilità degli operatori, accessi differenziati, standard interoperabili e uso delle informazioni per controllo, riparazione, resale e riciclo. Per la filiera, la novità è il passaggio da documenti e claim a una governance digitale del prodotto lungo il ciclo di vita

Vittoria Moccagatta
Vittoria Moccagatta
Classe 1998. Giornalista e dottoranda in Design for Social Change presso ISIA Roma Design.

Il settore tessile si prepara alla svolta digitale. Con la pubblicazione dello Study on DPP content for textile apparel products under ESPR, il percorso avviato dal Regolamento Ecodesign compie un passaggio decisivo verso la definizione dei dati, delle responsabilità, dei livelli di granularità e delle condizioni di accesso che potranno strutturare il passaporto digitale di prodotto (Digital Product Passport, DPP) per il tessile-abbigliamento. Queste indicazioni sono destinate ad alimentare il futuro atto delegato, atteso indicativamente nel 2027 secondo il Piano di lavoro 2025-2030.

Il documento aggiorna in modo sostanziale le questioni lasciate aperte dal 3rd Milestone Report, che aveva definito molte opzioni di design sotto forma di requisiti informativi destinati a essere veicolati proprio dal DPP, senza però chiarire ancora attraverso quale architettura dati, quale livello di dettaglio e quali regole di accesso. Il documento appena pubblicato interviene su questo passaggio mancante: non introduce obblighi giuridici definitivi, perché resta parte dello studio preparatorio e potrà essere soggetto di modifiche a valle della consultazione degli stakeholder e successiva valutazione d’impatto. Tuttavia, sposta già il baricentro della discussione da “quali requisiti ambientali potrebbero essere richiesti” a “quali dati serve far circolare, con quale struttura, con quale livello di dettaglio, con quali responsabilità e con quali diritti di accesso”.

Leggi anche: Passaporto digitale dei prodotti, fino al 27 maggio la consultazione sul registro centrale

Cos’è il passaporto digitale di prodotto

Il passaporto digitale di prodotto è l’infrastruttura digitale attraverso cui i requisiti informativi dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) diventano accessibili, verificabili e aggiornabili. Si tratta di un’infrastruttura digitale multi-attore in cui il consumatore è soltanto uno degli utenti, ma non l’unico e forse neppure il più decisivo dal punto di vista regolatorio: per esempio, le autorità doganali potranno usare identificativi di prodotto e data carrier per verificare la corrispondenza tra merci importate e registro DPP; le autorità di sorveglianza potranno accedere a dati e documentazione di conformità; gli organismi pubblici potranno aggregare dati per monitorare importazioni, produzione e modelli di mercato; gli operatori del fine vita potranno recuperare informazioni su composizione e sostanze di preoccupazione.

Il soggetto direttamente responsabile del DPP sarà l’operatore economico che immette sul mercato dell’Unione il prodotto finito. Fibre, filati e tessuti – cioè prodotti intermedi tessili – non rientrano quindi, in quanto tali, nel perimetro obbligatorio del passaporto. Il documento chiarisce quindi un limite importante: il DPP tessile non sarà, almeno in questa fase, uno strumento obbligatorio di tracciabilità dell’intera catena a monte, né imporrà automaticamente la trasmissione giuridicamente vincolante di dati tra prodotti intermedi tessili e prodotto finito. Eventuali DPP per prodotti intermedi tessili potranno essere introdotti da futuri atti separati o sviluppati volontariamente dall’industria.

Come funziona il passaporto digitale di prodotto

Il DPP costruisce una tassonomia regolatoria del prodotto, articolando le informazioni in quattro blocchi:

  • il primo riguarda l’identificazione e la classificazione del capo;
  • il secondo l’identificazione degli operatori responsabili, inclusi produttore, importatore quando il produttore è extra-UE, e altri soggetti identificabili tramite Global Location Number (GLN);
  • Il terzo raccoglie le caratteristiche tecniche, materiali, meccaniche, chimiche, ambientali e prestazionali: composizione fibrosa, già obbligatoria ai sensi del Regolamento sull’etichettatura tessile; punteggio di robustezza meccanica basato su test ISO; indice di riciclabilità; contenuto riciclato con origine del rifiuto pre- o post-consumo; contenuto biologico; impronta carbonica e ambientale espresse per classi di performance secondo le Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR); istruzioni di cura e riparazione; informazioni sulle sostanze di preoccupazione, le Substances of Concern (SoC), secondo ESPR e REACH.
  • Il quarto blocco riguarda documentazione e conformità: il DPP dovrà contenere le dichiarazioni di conformità o le certificazioni di terza parte per ciascuno dei parametri sopra citati, inclusi i risultati grezzi dei test meccanici nel caso di autodichiarazione.

La questione più rilevante per le imprese è la granularità. Il documento supera l’idea di un DPP uniforme per tutti i contenuti e propone una struttura multilivello, in cui alcune informazioni possono essere gestite a livello di modello (model-level), altre a livello di lotto (batch-level) e altre, in prospettiva, a livello di singolo articolo (item-level) come da Global Trade Item Number (GTIN). Il livello minimo proposto come obbligatorio è il lotto, mentre l’articolo singolo è suggerito inizialmente come volontario, con un approccio a fasi per ridurre l’impatto sui produttori: ogni articolo riceve un identificativo univoco, ma i dati associati sono per “ereditarietà” quelli del lotto (es. sostanze di preoccupazione, contenuto riciclato effettivo, certificazioni, test di qualità o dati di processo) o del modello (es. denominazione, categoria, composizione fibrosa o istruzioni di cura), con la possibilità di aggiungere informazioni specifiche dell’articolo in momenti successivi del ciclo di vita (es. dopo una riparazione).

Passaporto digitale di prodotto
Fonte: Canva

Leggi anche: La circolarità dell’economia italiana nel contesto europeo

A chi serve il passaporto digitale di prodotto

Consumatori, autorità di sorveglianza, dogane, riparatori, riciclatori, operatori economici e altri soggetti potranno vedere dati diversi in base al ruolo e all’interesse legittimo. Il documento introduce un modello di accesso basato quindi sui ruoli, distinguendo tre livelli:

  • Le informazioni pubbliche – accessibili a chiunque senza autenticazione – comprendono la composizione in fibre, gli identificativi, i punteggi di robustezza e riciclabilità, le istruzioni di cura e il contenuto riciclato in percentuale.
  • Le informazioni riservate alle autorità (MSA, dogane, Commissione) includono la documentazione di conformità, le certificazioni di terza parte e i parametri di calcolo dell’impronta ambientale.
  • Infine, le informazioni accessibili solo a soggetti con interesse legittimo – come i riciclatori – comprendono la localizzazione delle sostanze di preoccupazione nel prodotto e i valori assoluti dell’impronta ambientale.

Questa architettura funziona solo se i dati parlano la stessa lingua. Il documento insiste infatti su vocabolari comuni, dizionari pubblici, ontologie e standard aperti, richiamando strumenti come CEON, UNECE, circularity.ID, TRICK/eBIZ, GS1 e CPDP per valutare in che misura gli elementi informativi del DPP siano già rappresentabili attraverso linguaggi e modelli semantici esistenti. Senza semantica comune, due imprese possono dichiarare lo stesso dato con significati diversi, unità diverse, metodologie diverse o livelli di aggregazione incompatibili. In quel caso il DPP perderebbe la propria funzione di comparabilità e diventerebbe solo una costellazione di pagine digitali non interoperabili. La preparazione della filiera deve quindi includere non solo digitalizzazione, ma normalizzazione dei dati.

Come si verifica il passaporto digitale di prodotto

Il documento afferma che l’affidabilità del DPP dipenderà dalla veridicità delle informazioni provenienti da catene globali lunghe e opache, e richiama la necessità di modelli robusti di catene di custodia (Chain of Custody) e di collegamenti verificabili tra prodotto fisico e dato digitale. Questa impostazione è decisiva perché distingue la completezza formale dalla veridicità sostanziale – un DPP potrebbe infatti contenere tutti i campi obbligatori, essere formattato correttamente e superare una validazione automatica, ma continuare a contenere dati errati, non aggiornati o non dimostrabili.

Leggi anche: Contro l’usa e getta: l’UE prepara la stretta su riparabilità e ricambi

Cosa resta fuori dal documento del JRC

Il documento è ambizioso quando immagina il DPP come strumento di mercato, sorveglianza e circolarità, ma rimane prudente su alcuni elementi abilitanti. Esso dichiara fuori campo aspetti fondamentali come architettura tecnica, data carrier, protocolli di accesso, cybersecurity, modelli di hosting, integrazione con sistemi aziendali e costi di implementazione. La scelta è comprensibile perché il rapporto riguarda i contenuti del DPP, non l’intero sistema tecnico. Tuttavia, per le imprese, proprio questi aspetti determineranno la differenza tra un adeguamento gestibile e un salto infrastrutturale oneroso. L’ambizione del documento dovrà quindi essere completata da standard tecnici chiari, strumenti per PMI, dizionari pubblici, modelli di verifica proporzionati e procedure capaci di evitare che l’onere cada soprattutto sugli attori a monte, spesso meno digitalizzati ma più vicini alla generazione del dato.

Le sostanze di preoccupazione nel passaporto digitale di prodotto

L’ESPR prevede che informazioni su identificazione, presenza, localizzazione e gestione delle sostanze di preoccupazione possano essere richieste nel DPP quando proporzionate e rilevanti, soprattutto quando servono a uso sicuro, riparazione, refurbishment o trattamento a fine vita. Il 3rd Milestone aveva già mostrato la difficoltà del tema: la filiera tessile utilizza molte sostanze chimiche, spesso su catene lunghe, globali e opache, e lo stesso studio riconosceva che un inventario dettagliato per prodotto rappresentativo non era stato possibile, lasciando agli operatori, e in ultima istanza a chi immette il capo sul mercato UE, il compito di compiere sforzi ragionevoli per identificare e comunicare via DPP le sostanze rilevanti.

La novità non riguarda dunque l’esistenza di obblighi chimici, già presenti in diversi regimi normativi, quanto la loro integrazione in un sistema informativo orientato al ciclo di vita del prodotto. Per la filiera tessile ciò implica passaggi onerosi e una revisione dei flussi informativi tra chimica, materiali, produzione e compliance. I dati sulle sostanze non potranno rimanere confinati nei capitolati Restricted Substances List (RSL) o nei certificati scambiati tra fornitore e brand. Dovranno essere collegabili al prodotto, aggiornabili, protetti quando contengono informazioni commercialmente sensibili e accessibili quando servono a riciclatori o autorità. Il documento propone infatti un modello di accesso differenziato, in cui composizione fibrosa e altri dati direttamente connessi ai requisiti ESPR dovrebbero essere pubblicamente accessibili, mentre dati sensibili come concentrazioni chimiche dettagliate o documentazione di verifica dovrebbero essere riservati alle autorità di sorveglianza o ad attori con interesse legittimo, come i riciclatori.

Photo by Becca McHaffie on Unsplash

Leggi anche: Dalla CO₂ ai tessuti: innovazione del tessile o nuova frontiera del fast fashion?

Il passaporto digitale di prodotto rischia il greenwashing?

Un’ultima novità riguarda l’anti-greenwashing. Il documento limita esplicitamente le informazioni volontarie di sostenibilità o ambientali non definite nello studio preparatorio. L’obiettivo è evitare che il DPP diventi un contenitore di claim, storytelling, label private e dichiarazioni non comparabili. L’esclusione rigorosa di indicatori volontari ambientali non armonizzati serve a prevenire il greenwashing e a garantire che vengano mostrati solo indicatori metodologicamente fondati e armonizzati; le informazioni volontarie dovrebbero quindi restare circoscritte a dati non ambientali, per esempio utili a transazioni commerciali o logistiche.

Per un settore abituato alla proliferazione di certificazioni, claim di sostenibilità, capsule collection “responsabili”, etichette private e narrazioni fantasiose di brand, questo è un cambiamento culturale. Serviranno criteri chiari per distinguere un dato tecnico volontario da un claim ambientale implicito, regole di sorveglianza, controlli sulle piattaforme DPP e coerenza con la disciplina europea sui green claims. Altrimenti, il rischio è che la comunicazione promozionale si sposti fuori dal DPP ma continui a utilizzare il DPP come prova indiretta di sostenibilità, magari attraverso sintesi selettive o interfacce consumer progettate dai brand. L’ambizione del documento dovrà quindi essere difesa non solo nella struttura dei dati, ma anche nell’ecosistema comunicativo che si formerà intorno al passaporto.

© Riproduzione riservata

spot_img

POTREBBE INTERESSARTI

Ultime notizie