Contenuto riservato alla community
Si parte. Il divieto, tanto invocato, per la distruzione di prodotti tessili e calzature mai utilizzati perché invenduti sarà operativo – ma solo per le grandi imprese, e con diverse eccezioni – da domenica 19 luglio. Come funziona? Quali beni interessa? Chi è tenuto ad adeguarsi? Quali sono le sanzioni per chi non lo fa? Proviamo qui ad entrare nei dettagli del Regolamento ecodesign che ha introdotto la restrizione. E anticipiamo che anche di questo si parlerà il 1° ottobre prossimo a Roma (Villa Altieri) a Intelligenza Circolare, l’appuntamento internazionale su ecodesigg e doppia transizione organizzato da EconomiaCircolare.com e ISIA Roma Design.
Gli impatti ambientali della distruzione dell’invenduto
Il Capo VI (“Distruzione dei prodotti invenduti”) del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) “stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.” Dal 19 luglio saranno tenute ad allinearsi solo le grandi imprese; le medie dovranno farlo a partire dal 19 luglio 2030, mentre il regolamento esenta micro e piccole aziende.
“La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali i prodotti tessili e le calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l’Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online”, affermano Commissione, Consiglio e Parlamento nel regolamento. “Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto”. Secondo la Commissione, ogni anno in Europa tra il 4 e il 9% dei prodotti tessili invenduti viene distrutto. Uno spreco che genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, una quantità quasi pari alle emissioni nette totali della Svezia (2021).
Dati più precisi sono contenuti nel documento “Study on the destruction of unsold products” realizzato dal JRC e commissionato dalla Commissione europea proprio per sostenere l’attuazione dell’ESPR: “La distruzione dei prodotti di consumo invenduti provoca danni ambientali evitabili e comporta una perdita di valore economico e materiale. In settori come quello tessile, dove circa il 21% dei beni immessi sul mercato può rimanere invenduto, fino alla metà di questi viene alla fine distrutta — spesso tramite riciclaggio, incenerimento o smaltimento in discarica”.
Leggi anche: Rifiuti tessili in Europa: i numeri che contano e perché l’Italia non può più aspettare
Definizioni
Per evitare fraintendimenti, è bene condividere le definizioni usate nella normativa europea.
Per “prodotto di consumo invenduto” si intendono surplus, scorte in eccesso e rimanenze, prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso. Più delicato, e forse controintuitivo, il concetto di “distruzione”, che comprende “le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione, non dovrebbe essere considerata distruzione”.
I beni interessati dal divieto di distruzione
Abbiamo visto quali sono le imprese interessate dal divieto, ma a quali prodotti sarà applicato? La lista dei beni invenduti oggetto del regolamento è contenuta nell’allegato VII (che la Commissione ha facoltà di aggiornare tramite atti delegati).
Questo l’elenco degli “articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento” interessati (col corrispondente codice delle merci):
- Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (4203);
- Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all’uncinetto (61);
- Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all’uncinetto (62);
- Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti (6504);
- Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite (6505).
Questo invece l’elenco relativo alle calzature:
- Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti (6401);
- Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (6402);
- Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (6403);
- Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili (6404);
- Altre calzature (6405).

Leggi anche lo Speciale EPR tessili
Le deroghe al divieto
Tra le facoltà della Commissione anche quella di prevedere – sempre tramite atti delegati – delle deroghe al divieto. Le deroghe devono rispettare una serie di motivazioni che il regolamento elenca:
a) ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
b) danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi;
c) inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati;
d) mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;
e) non idoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;
f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;
g) la distruzione è l’opzione con il minor impatto ambientale
Il dettaglio delle deroghe è stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2026/296, che stabilisce che i beni interessati dal divieto di distruzione potranno comunque essere riciclati o inceneriti qualora si verifichino le seguenti circostanze:
(a) si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b) il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a);
(c) è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti;
(d) il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti;
(e) il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono protette da diritti di proprietà intellettuale;
(f) il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni materiali, deterioramento o contaminazione, problemi di igiene. E nel caso in cui la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;
(g) il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;
(h) il prodotto non è stato accettato come donazione;
(i) il prodotto è stato ricevuto come donazione ma non è stato possibile trovare un destinatario;
(j) il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.
Tutta la documentazione che attesta che una di queste condizioni si sia verificata dovrà essere conservata e su richiesta esibita per un periodo di cinque anni dalla distruzione del prodotto.
Leggi anche: Passaporto digitale di prodotto tessile: ecco tutte le novità
Obblighi di comunicazione per le imprese
Insieme al divieto, il regolamento rafforza anche la trasparenza. L’impresa che – nelle more del regolamento o in virtù delle eccezioni previste – distrugge o fa distruggere da terzi i propri prodotti invenduti, dovrà infatti comunicare:
- il numero e il peso dei prodotti invenduti di cui si è disfatta all’anno;
- i motivi per cui se ne è disfatta;
- la percentuale dei prodotti di cui si è disfatta;
- le misure adottate e quelle pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Dal 19 luglio saranno tenute a farlo solo le grandi imprese; le medie dovranno farlo a partire dal 19 luglio 2030, mente il regolamento esenta micro e piccole imprese. La comunicazione dovrà avvenire “in modo chiaro e visibile almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web”. Queste informazioni dovranno contenere:
- la diffusione della pratica di distruzione di gruppi specifici di prodotti di consumo invenduti all’anno;
- l’impatto ambientale comparativo risultante da tale distruzione di prodotti di consumo invenduti per gruppo di prodotti.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione (entrato in vigore il 2 marzo 2026 e applicabile dal 2 marzo 2027) contiene dettagli e formato per la divulgazione delle informazioni citate.
Il rischio di elusione
I rischi di elusione del divieto erano evidenti già durante la scrittura del regolamento, tanto che i colegislatori hanno vietato la possibilità che imprese che non rientrano nel perimetro della norma (micro e piccole) possano distruggere beni di altre aziende, offrendosi di fatto come un cavallo di Troia. Si legge infatti che “gli operatori economici che non sono soggetti al divieto […] non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto”.
Tanto che lo stesso regolamento prevede che “qualora vi siano prove sufficienti del fatto che le piccole e micro imprese possano essere utilizzate per eludere” il divieto di distruzione o l’obbligo di comunicazione, la Commissione possa pubblicare atti delegati per estendere il divieto e gli obblighi di comunicazione anche alle imprese oggi esentate.
Meno semplice prevenire l’elusione delle grandi imprese sottoposte al regolamento che abbiamo store e magazzini in paesi non UE, dove quindi il regolamento non si applica: sarà facile dirottare gli invenduti verso quei magazzini o negozi e poi disfarsene.
Leggi anche: Ecodesign, Prados (Policy Hub): “L’ambizione sul tessile resta, ma l’UE è più pragmatica”
Le sanzioni
Sono gli Stati membri a stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento, e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste “devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”, afferma la legge.
Distruzione invenduti, ecodesign e prodotti tessili: se ne parlerà a “Intelligenza Circolare”
Il divieto di distruzione dell’invenduto e il regolamento ecodesign, in particolare le norme in fase di elaborazione per i beni tessili, saranno al centro dei confronti della seconda edizione di Intelligenza Circolare, il 1° ottobre 2026 a Roma, a Villa Altieri. Intelligenza Circolare è l’appuntamento internazionale organizzato da EconomiaCircolare.com e ISIA Roma Design e dedicato a ecodesign, sostenibilità delle filiere produttive, ecoinnovazione, che vedrà a confronto una rete di soggetti impegnati sui temi della doppia transizione.
© Riproduzione riservata



