L’attuazione pratica delle norme del Regolamento imballaggi (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) “ha suscitato numerose domande a causa della loro novità e complessità”, scrive la Direzione ambiente della Commissione europea. Per questo, come anche EconomiaCircolare.com ha raccontato, la Commissione ha lavorato a delle linee guida che servano a chiarire i dubbi degli stati e delle imprese “laddove sussista un evidente margine di discrezionalità giuridica”. Linee guida elaborate anche a partire dal confronto con gli stati membri e pubblicate il 30 marzo ma non applicabili: “Il documento – scrive la DG ambiente – sarà adottato formalmente dalla Commissione in un secondo momento, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Solo a partire da quel momento le linee guida saranno applicabili”. Per tutti i dubbi che invece fanno riferimento a parti del regolamento per le quali non sussistono margini di discrezionalità giuridica, “la DG ENV intende pubblicare un documento contenente le domande più frequenti (FAQ), che sarà aggiornato regolarmente”.
Le linee guida, insieme alle FAQ, servono a favorire “un’attuazione efficace e tempestiva” del PPWR da parte degli operatori economici e degli stati membri. Ma, sottolinea la comunicazione ufficiale che accompagna le linee guida, “non sostituiscono, integrano né modificano le disposizioni del PPWR, che costituiscono l’unica fonte degli obblighi giuridici applicabili”. E, alla luce di ulteriori contributi e dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle norme, “potranno essere aggiornati, se necessario”.
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Le definizioni
Tra i chiarimenti più importanti, ovviamente, alcune definizioni che sono il cuore del regolamento imballaggi: come “produttore di imballaggi”, “importatore”, oppure “permeabile” riferito ovviamente al packaging. Ma soprattutto lo stesso termine “imballaggio” usato circa 1600 volte nella norma.
Ricordo che insieme al regolamento, Commissione, Parlamento e Consiglio hanno approvato un allegato (Allegato I) che contiene una lista di imballaggi interessati (o esentati) dalla norma. Ma, spiegano le linee guida, quell’allegato “ha valore puramente indicativo e, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, applicata per analogia, la semplice inclusione di un articolo nell’allegato I non è sufficiente affinché esso sia classificato come imballaggio”. E allora? Anche se non è nella lista, per accertarsi della sua natura di imballaggio è necessario “verificare se l’articolo soddisfa gli elementi della definizione di imballaggio, in particolare se è destinato ad essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare un prodotto, senza essere parte integrante di tale prodotto, e se è destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto”.

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Sacchetti antipolvere
Tra gli esempi forniti nelle linee guida, quello dei sacchetti antipolvere (dust bags) per scarpe e capi di abbigliamento. Sono considerati imballaggi “se sono destinati al contenimento, alla protezione, alla movimentazione, alla consegna o alla presentazione dei prodotti all’utente finale”. Non sono invece imballaggi “quando sono parte integrante del prodotto (cioè parte del prodotto e necessari per il suo uso intrinseco, non solo per la protezione o la movimentazione), o se non sono immessi sul mercato per uso di imballaggio, cioè se sono venduti separatamente al consumatore o forniti gratuitamente in un contesto non commerciale”.
Produttore o fabbricante?
Altra definizione cruciale è quella di produttore (producer), nettamente distinto, nella norma, dal fabbricante (manifacturer). Il primo è “qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che immetta per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro in cui è presente o direttamente agli utenti finali in un altro Stato membro”. Il produttore è responsabile (finanziariamente ed organizzativamente) della gestione del fine vita degli imballaggi (si parla infatti di responsabilità estesa del produttore). Mentre il fabbricante, secondo il regolamento, ha l’obbligo di “garantire che l’imballaggio sia conforme ai requisiti in materia di sostenibilità ed etichettatura” dell’imballaggio “prima che sia immesso per la prima volta sul mercato dell’Unione”.
PFAS, obblighi, flessibilità, etichettatura
Sono numerosi i chiarimenti forniti nel documento. Riguardano ad esempio l’aggettivo “permeabile”, le esenzioni dagli obblighi di contenuto riciclato, la flessibilità concessa agli Stati membri sugli imballaggi compostabili, la minimizzazione del packaging, l’etichettatura armonizzata (anche quella relativa agli imballaggi soggetti ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale – DRS), la relazione tra la direttiva sulla plastica monouso (SUPD) e il PPWR per quanto riguarda il divieto di utilizzo degli imballaggi. E poi, ancora esempi non esaustivi, la reportistica obbligatoria per chi trasporta rifiuti da imballaggio, gli obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore HORECA, le esenzioni nazionali dai sistemi di deposito su cauzione, la misurazione dei PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
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