Mentre lo studio preparatorio europeo sul tessile si avvicina al passaggio dal terzo al quarto milestone, il confronto sul futuro atto delegato dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) entra in un momento decisivo. Non si tratta più soltanto di discutere singole opzioni tecniche, ma di capire quali di esse possano reggere alla prova dell’attuazione, con quali strumenti di verifica, con quale base dati e con quale coerenza rispetto al resto del quadro normativo europeo. In questa intervista a Marina Prados, direttrice di Policy Hub, affrontiamo alcuni snodi centrali: il peso delle attuali proposte di requisiti su robustezza, riciclabilità e impronta ambientale, il rapporto ancora aperto tra ESPR e Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) e la difficoltà di rendere norme europee ambiziosi compatibili con filiere tessili globali.
Il lavoro dello studio preparatorio sta passando dalla mappatura e definizione delle opzioni tecniche di design (design options) alla verifica della loro tenuta attraverso valutazioni di impatto e analisi degli scenari di policy. Molti stakeholder stanno cercando di anticipare quale sarà il risultato. Lei come valuta l’equilibrio che oggi si sta delineando tra ambizione e fattibilità?
Se guardo il percorso dal primo milestone a oggi, direi che il Joint Research Centre (JRC) si è progressivamente spostato verso una prospettiva più pragmatica. Ma non lo interpreto come un arretramento. A un certo punto, qualsiasi processo legislativo serio deve uscire dalla fase di definizione del sistema e misurarsi con l’implementazione, e nel tessile questo passaggio è ancora più evidente perché l’ESPR non sarà una normativa marginale per il settore. Sarà il primo quadro che, oltre a fissare condizioni per l’immissione dei prodotti sul mercato, richiederà anche la generazione, la comunicazione e la verifica di un volume rilevante di informazioni a livello di prodotto.
Per questo motivo, mi sembra sempre più probabile che il primo atto delegato sul tessile abbia una funzione di transizione. Non credo che siamo già nella fase in cui si possa introdurre in modo pieno e generalizzato l’intera architettura dei requisiti di prestazione. Mi sembra più realistico immaginare un primo passaggio centrato sulla raccolta dei dati, sulla comprensione di quali informazioni siano effettivamente disponibili e sulla costruzione di una base conoscitiva che, in un secondo momento, possa sostenere requisiti più robusti. In questo senso, l’atto delegato sarà probabilmente introdotto per fasi. Resterà importante sul piano politico e strutturale perché fisserà le fondamenta del sistema, ma lo farà in modo più graduale di quanto molti si aspettassero all’inizio. È anche per questo che i requisiti informativi stanno acquisendo un ruolo così centrale.
Se dovessi definire l’equilibrio attuale, direi quindi che pende più verso la realizzabilità che verso la massima ambizione. Ma non parlerei di un indebolimento dell’ambizione in quanto tale. L’ambizione resta interna all’impianto dell’ESPR. Quello che sta cambiando è il modo in cui questa ambizione viene tradotta in strumenti operativi. La domanda, oggi, non è più soltanto fin dove l’Unione europea voglia spingersi, ma come possa costruire un quadro che sia credibile, applicabile e difendibile nella pratica. A mio avviso, è questo il motivo per cui il JRC ha imboccato una direzione più pragmatica e per cui adesso un approccio per fasi appare più plausibile.
A suo avviso, che cosa significherebbe ottenere successo per l’atto delegato sul tessile?
Nel breve periodo, il successo non consisterebbe semplicemente nell’inserire, per esempio, un requisito sul contenuto riciclato all’interno dell’atto delegato. Vorrebbe dire spingersi abbastanza a fondo nelle condizioni attuative che rendono davvero operativo un requisito di questo tipo. Se il contenuto riciclato deve entrare nel quadro regolatorio, allora bisogna anche chiarire che cosa si intenda per un sistema credibile di catena di custodia (chain of custody), quale livello di tracciabilità sarà necessario, come funzioneranno le verifiche e in che modo le autorità valuteranno concretamente la conformità. Un atto delegato che si fermasse ai principi, senza affrontare queste condizioni pratiche, non potrebbe essere considerato un vero successo.
Nel medio termine, invece, il successo dipenderà anche dalla capacità dell’ESPR di coordinarsi con gli altri strumenti normativi che dovranno sostenerlo. Il contenuto riciclato può diventare un fattore realmente in grado di orientare il mercato solo se è collegato a schemi di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsability, EPR) efficaci e armonizzati e a un mercato funzionante delle materie prime seconde. La disponibilità del feedstock, la qualità dell’output, la raccolta dei rifiuti e il recupero di materia non sono elementi secondari o esterni alla discussione. Sono parte integrante della possibilità stessa che la misura funzioni.
Nel lungo periodo, il successo significherebbe che il primo livello di requisiti informativi produca evidenze solide e affidabili, e che queste evidenze vengano poi utilizzate per rafforzare progressivamente i requisiti di prestazione. Se i dati a livello di prodotto mostrano, per esempio, che un certo livello di poliestere riciclato è tecnicamente fattibile e materialmente disponibile, quella informazione dovrebbe orientare una futura revisione dell’atto delegato e legittimare una soglia più alta. In questo senso, il successo di lungo periodo dipende dal fatto che la raccolta dei dati diventi parte di un sistema regolatorio iterativo e non si riduca a un mero esercizio amministrativo. La vera prova sarà capire se le informazioni sapranno rientrare nel policymaking in modo da rendere progressivamente più sostenibili i prodotti immessi sul mercato europeo.
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Un tema ricorrente nell’ultima consultazione riguarda il rapporto tra ESPR e Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Quale dovrebbe essere, secondo lei, la relazione corretta tra i metodi, le categorizzazioni e le regole sviluppate nell’ambito delle PEFCR e la metodologia, le categorie e i requisiti di ecodesign dell’ESPR? E perché?
A mio avviso, sarebbe un errore ignorare il lavoro svolto sulle PEFCR. Il processo PEFCR per abbigliamento e calzature ha richiesto anni di confronto altamente tecnico e ha prodotto un patrimonio di conoscenze che resta molto rilevante. Si è trattato di un lavoro costruito in un contesto multi-stakeholder, e le lezioni che ne sono emerse meritano di essere prese sul serio. Accantonarlo del tutto significherebbe non valorizzare un livello di competenza che è già stato consolidato.
Detto questo, non credo che il rapporto tra PEFCR ed ESPR possa essere pensato come un semplice trasferimento diretto. Le PEFCR sono nate in un contesto specifico e con una finalità precisa. Sono state concepite come metodologia volontaria per misurare l’impronta ambientale. L’ESPR, invece, è uno strumento obbligatorio e si applicherà a tutti i prodotti che rientrano nell’atto delegato di riferimento, o in eventuali atti orizzontali. Questa differenza cambia profondamente il significato regolatorio dell’esercizio. Una metodologia che può funzionare in un contesto volontario non è automaticamente adatta a funzionare in un quadro obbligatorio. La questione, quindi, non è se l’ESPR debba adottare o respingere le PEFCR in blocco, ma quali adattamenti siano necessari per portare in un contesto obbligatorio uno strumento concepito per un uso volontario, senza produrre distorsioni e senza compromettere la credibilità scientifica.
Pensa che il JRC si sia mosso con la stessa logica? E perché ritiene che le categorie del terzo milestone siano diverse e meno numerose rispetto a quelle utilizzate nelle PEFCR?
Credo che questo sia il punto in cui la discussione smette di essere soltanto tecnica e diventa apertamente anche politica. È importante non raccontare la questione tessile come se fosse un puro esercizio tecnico-scientifico di design. È anche un processo legislativo e politico, e questo inevitabilmente influenza le scelte di categorizzazione. Nel contesto delle PEFCR, una delle difficoltà ricorrenti riguardava il rapporto tra fibre sintetiche e fibre naturali, e il problema di come trattare le asimmetrie tra le due. La mia impressione è che alcune delle semplificazioni proposte dal JRC rispondano, almeno in parte, al tentativo di attraversare queste tensioni politicamente sensibili rendendo meno visibili alcune discrepanze. Il rischio, però, è che così ci si allontani da ciò che sarebbe più fondato dal punto di vista scientifico e ambientale.
È anche per questa ragione che noi di Policy Hub abbiamo espresso preoccupazioni sull’uso, nei milestone dello studio preparatorio, di categorie molto ampie come denim, knit e woven come base per requisiti come il contenuto riciclato o l’impronta ambientale. Si tratta di categorie troppo poco omogenee. I prodotti in denim possono essere molto diversi tra loro, e lo stesso vale per i prodotti knit e per quelli woven. Quando la categoria è troppo ampia, il prodotto rappresentativo smette di esserlo davvero e l’analisi ambientale rischia di diventare fuorviante.
Proprio per questo abbiamo sostenuto che la logica del prodotto rappresentativo sviluppata nelle PEFCR resti utile. È una logica più vicina a ciò che accade realmente sul mercato e alla varietà effettiva dei prodotti. Se invece si adotta una categorizzazione eccessivamente semplificata, si finisce per assimilare capi che non sono comparabili dal punto di vista ambientale. Una camicia e un paio di pantaloni possono così essere trattati sulla base di assunzioni troppo simili, e questo non è coerente con l’obiettivo di costruire requisiti di ecodesign tecnicamente credibili.
Quindi sì, penso che il JRC stia cercando di mettere in relazione PEFCR ed ESPR, ma non credo che stia adottando la stessa logica di fondo che ho espresso. Ed è per questo che la fase attuale è così importante. Siamo nel momento in cui gli stakeholder non possono limitarsi a segnalare le discrepanze. Devono anche avanzare alternative. È questo che rende questa fase così intensa. Non basta osservare che le categorie proposte non funzionano; bisogna anche proporre un’alternativa regolatoria che resti concretamente implementabile.
Come valuta le opzioni di design oggi in discussione – un punteggio di robustezza, un punteggio di riciclabilità, requisiti di contenuto riciclato e un approccio di “eccellenza” basato sull’impronta ambientale o carbonica focalizzato sulla fase manifatturiera?
Tra le opzioni oggi sul tavolo, ritengo che il contenuto riciclato sia quella destinata ad avere le conseguenze più incisive e, proprio per questo, anche quella più esposta a produrre effetti collaterali rilevanti. Lo dico però con cautela, perché è anche l’opzione che presenta il numero maggiore di questioni applicative ancora aperte. Il suo impatto dipenderà in misura decisiva da come verrà costruito il requisito, da come saranno verificati i dati di conformità, da che cosa controlleranno davvero le autorità competenti e da dove verranno fissate le soglie.
Alcune delle soglie discusse finora non sembrano ancora del tutto coerenti o adeguatamente motivate. Nel caso del denim, per esempio, una soglia del 20% di cotone riciclato può risultare più facilmente raggiungibile in alcuni prodotti, soprattutto quelli tinti con indaco, che in altri. Se questa logica non viene calibrata con attenzione sulla realtà concreta dei prodotti, il rischio è che la regola si riveli inefficace o distorsiva.
Il contenuto riciclato, inoltre, è particolarmente rilevante perché è l’unica opzione che oggi ha già la forma di un autentico requisito di performance. Le altre sono ancora prevalentemente informative. Questa distinzione è importante, perché i requisiti di performance sono in grado di incidere direttamente su approvvigionamento, progettazione e comportamento di mercato, mentre i requisiti informativi producono effetti forti solo se vengono inseriti all’interno di un meccanismo di governance più ampio.
Infatti resto più prudente rispetto ai punteggi di robustezza e riciclabilità. Ne comprendo la logica e capisco che cosa il JRC stia cercando di fare semplificando l’informazione in uno score. Ma non sono convinta che un punteggio semplificato, se rivolto direttamente al consumatore, generi automaticamente un cambiamento significativo. Bisogna chiedersi se un consumatore sia davvero in grado di interpretare correttamente, nella pratica, che cosa significhi un punteggio di riciclabilità pari a otto. Non è affatto scontato. A mio avviso, questo tipo di informazione può risultare più utile se non viene trattata prima di tutto come etichetta destinata al consumatore, ma come strumento regolatorio di raccolta dati. In questo modo potrebbe alimentare futuri requisiti di performance oppure, forse in modo ancora più rilevante, sostenere meccanismi di eco-modulazione nell’ambito della Waste Framework Directive, in cui i prodotti con performance migliori possano beneficiare di contributi più bassi. In quel caso, il punteggio inciderebbe sugli incentivi di mercato in modo indiretto, attraverso la governance, più che tramite la sola interpretazione del consumatore.
L’opzione relativa all’impronta ambientale è ancora più complessa. Ritengo che un requisito informativo sull’impronta ambientale possa avere una funzione significativa, ma se questa opzione vuole avere un valore reale non dovrebbe limitarsi alla sola fase manifatturiera. L’attuale impostazione del JRC, focalizzata sulla manifattura, è troppo ristretta. La discussione che stiamo portando avanti in Policy Hub riguarda piuttosto come costruire una logica più ampia che comprenda materie prime, manifattura e distribuzione. Solo così l’informazione potrebbe incidere non soltanto sull’efficienza di processo, ma anche sulla scelta dei materiali e, più in generale, sulla strategia di prodotto.
Resta poi molto delicata la questione se un simile approccio debba rimanere volontario. Se restasse tale, bisognerebbe capire come si collocherebbe rispetto a iniziative nazionali come l’Eco Score francese o altri schemi che potrebbero emergere. Lo scenario peggiore sarebbe quello di un mercato frammentato, in cui convivono metodologie multiple e non pienamente coerenti, costringendo le imprese a muoversi tra sistemi paralleli. Questo aumenterebbe gli oneri senza aumentare la chiarezza né l’impatto ambientale. Se l’Unione europea intende davvero muoversi verso un requisito informativo sull’impronta ambientale, deve allora affrontare anche le condizioni necessarie per renderlo obbligatorio in modo coerente. Ciò significa lavorare sui dati, rivedere la metodologia, valutare eventualmente l’introduzione di indicatori aggiuntivi e costruire un database accessibile e credibile per tutti gli attori rilevanti.
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Qual è la sua posizione sul riciclo “tessile a tessile” (textile-to-textile recycling)?
Capisco perfettamente perché il textile-to-textile recycling sia diventato un punto di riferimento così forte all’interno della discussione. Esprime un’ambizione molto importante, cioè uscire da forme più diffuse e meno circolari di contenuto riciclato per orientarsi verso un sistema tessile realmente chiuso ad anello. Nel lungo periodo, penso anch’io che questo debba essere l’obiettivo.
La difficoltà è che il parametro di riferimento (benchmark) regolatorio deve corrispondere alle condizioni reali del sistema. Oggi non credo sia realistico imporre un obiettivo di textile-to-textile recycling per tutti i prodotti immessi sul mercato, perché l’ESPR sarà obbligatorio e l’onere ricadrà in ultima istanza sui brand. Se il materiale in ingresso (feedstock) necessario non è disponibile in volume sufficiente, se la raccolta separata non è abbastanza solida, se i criteri di end of waste restano poco chiari e se l’architettura più ampia della gestione dei rifiuti non è armonizzata, allora l’obbligo giuridico rischia di disallinearsi dalla realtà materiale del sistema.
È per questo che la nostra posizione in Policy Hub è stata quella di sostenere un percorso transitorio. Nel breve termine, il contenuto riciclato a ciclo aperto (open loop) dovrebbe restare possibile. Ma questo non significa che l’open loop debba diventare l’approdo finale. A mio avviso, la Commissione dovrebbe definire una tempistica chiara per la transizione dall’open loop al textile-to-textile recycling. Uno degli elementi che oggi manca nel dibattito è proprio questa chiarezza temporale. Senza una traiettoria di transizione, la discussione rischia di restare astratta. Occorre sapere quando il sistema verrà valutato, come sarà misurato il suo livello di preparazione e quali condizioni faranno scattare il passaggio a un modello più esigente.
Il Parlamento europeo ha chiesto un approccio olistico alla durabilità, che includa sia la durabilità fisica sia quella emotiva. In che modo, secondo lei, la durabilità emotiva o legata all’uso dovrebbe essere riflessa nel quadro dell’ecodesign?
Penso che sia molto importante riconoscere la rilevanza della durabilità emotiva, ma credo anche che sia ancora troppo presto per tradurla in una regolazione vincolante. Su questo punto comprendo e, in larga misura, condivido la cautela del JRC. Oggi non disponiamo ancora di una metodologia sufficientemente matura per valutare come un prodotto tessile invecchi nelle condizioni reali d’uso in un modo che sia abbastanza robusto da poter essere regolato. La durabilità non è solo una proprietà intrinseca dell’oggetto. È influenzata anche da fattori estrinseci, dai comportamenti d’uso, dalle pratiche di cura, dall’attaccamento al prodotto, dalle dinamiche della moda e da molte altre variabili che non possono ancora essere tradotte in un quadro stabile di conformità.
È per questo che trovo il termine “robustezza” più utilizzabile in questa fase, pur non considerandolo perfetto. “Robustezza” restringe il focus a qualcosa che può essere operazionalizzato con maggiore plausibilità. Collega la discussione a prestazioni fisiche misurabili e a testi di cedimento (failure modes) identificabili, senza pretendere di esaurire l’intera esperienza di vita utile di un capo. In questo senso, mentre “durabilità” resta un concetto più ampio e più ricco, “robustezza” è oggi il termine che meglio corrisponde a ciò che può realisticamente essere implementato.
Questo non significa che la durabilità emotiva debba essere messa da parte. Al contrario, deve restare parte integrante della discussione scientifica e politica. Il processo PEFCR ne aveva già riconosciuto l’importanza, pur ammettendo che il campo non fosse ancora sufficientemente maturo per la regolazione. Alcuni progetti di ricerca stanno cercando di far avanzare questo fronte, ma oggi direi ancora che la durabilità emotiva appartiene più all’orizzonte di un futuro sviluppo metodologico che non alla prima generazione di requisiti vincolanti dell’ESPR.
Le filiere tessili sono globali e molti degli attori coinvolti operano al di fuori dei sistemi europei di standardizzazione. In che modo la politica europea può conciliare la definizione di standard propri con la necessità che questi siano adottabili su scala globale e supportati dalla disponibilità di dati lungo la filiera, anche nelle sue fasi a monte?
Questa è una delle questioni di governance più difficili dell’intera questione tessile, perché la catena del valore è profondamente globale e perché l’onere della generazione delle informazioni non si fermerà ai confini europei. Dal punto di vista giuridico, l’ESPR disciplina i prodotti immessi sul mercato dell’Unione. Ma per rendere quei prodotti conformi, i brand dovranno raccogliere e verificare informazioni provenienti da attori collocati molto più a monte, spesso al di fuori delle strutture europee di standardizzazione.
Per questo motivo, ritengo che il primo principio debba essere l’allineamento tecnico, per quanto possibile, con gli standard riconosciuti a livello internazionale. Se l’Europa si discosta troppo da standard globalmente validati, come ad esempio quelli ISO per i test, il sistema rischia di diventare più burocratico senza diventare realmente più efficace. Anche una divergenza tecnica apparentemente minima può produrre duplicazioni. Se l’Europa richiede un protocollo di prova diverso, un formato di campione diverso, o perfino una diversa estensione del tessuto per misurare un determinato parametro, le imprese potrebbero trovarsi costrette a eseguire test multipli per mercati diversi. Questo comporterebbe costi maggiori, più complessità e un possibile ostacolo all’adozione, senza un beneficio proporzionato sul piano della sostenibilità.
Il secondo principio, a mio avviso, è l’interoperabilità. Nella pratica, il destinatario giuridico della norma può essere il brand, ma la richiesta di dati risale la filiera fino a fornitori e produttori. Se questi attori ricevono richieste frammentate, sovrapposte o non armonizzate, il sistema regolatorio rischia di trasformarsi in un semplice trasferimento di oneri amministrativi, più che in uno strumento di miglioramento della sostenibilità. È per questo che la coerenza legislativa tra i diversi fascicoli normativi europei è così importante, ed è per questo che il lavoro di standardizzazione sarà decisivo. A mio avviso, il ruolo degli organismi europei di standardizzazione, in particolare CEN e CENELEC, dovrebbe essere quello di costruire quanta più coerenza possibile con gli standard internazionali, e non quello di introdurre divergenze non necessarie.
In definitiva, credo che l’unica strada praticabile sia una combinazione di direzione regolatoria europea e compatibilità tecnica globale. L’Unione europea può e deve definire l’obiettivo politico, ma deve farlo in una forma che possa essere effettivamente assorbita dalle filiere globali. Altrimenti, il risultato rischia di essere una frammentazione procedurale anziché un cambiamento sistemico.
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